Sentenza — n. 28982/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Simone Santoro, in relazione all'ordine di esecuzione n. 197/2019 SIEP, finalizzata all'unificazione dello stesso con le pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo n. 188/2016 SIEP - sul presupposto che tutti i reati di cui a detti provvedimenti fossero stati commessi prima dell'inizio della carcerazione del suddetto in data 4 febbraio 2013 - onde poter fruire dei conseguenti benefici penitenziari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 80 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore si duole che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di valutare in assoluta autonomia la data del fatto-reato per il quale il ricorrente riportava l'ultima condanna definitiva, limitandosi alla lettura del capo di imputazione relativo a tutti gli imputati (e non alla partecipazione specifica di Santoro nella vicenda estorsiva) e ignorando la valutazione dei Giudici della cognizione e ancor prima dei Giudici della cautela. Secondo la valutazione di merito la partecipazione del condannato alla vicenda estorsiva, quale intermediario rrlV coinvolto nella stessa direttamente dalla persona offesa, veniva delimitata sino al mese di agosto del 2012, avendo ad oggetto ciò che accadeva successivamente fatti e circostanze al medesimo non riconducibili.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO SIMONE nato a COSENZA il 30/09/1981 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • • Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Simone Santoro, in relazione all'ordine di esecuzione n. 197/2019 SIEP, finalizzata all'unificazione dello stesso con le pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo n. 188/2016 SIEP - sul presupposto che tutti i reati di cui a detti provvedimenti fossero stati commessi prima dell'inizio della carcerazione del suddetto in data 4 febbraio 2013 - onde poter fruire dei conseguenti benefici penitenziari.
2. Avverso detta ordinanza Santoro, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo: - vizio di motivazione in relazione alla valutazione circa la commissione del fatto-reato di cui all'ordine di esecuzione n. 197/2019 SIEP ritenuto successivo rispetto all'inizio del periodo di carcerazione sofferto dal ricorrente, con evidente contrasto tra la valutazione del giudice di merito e quello dell'esecuzione rispetto alle risultanze documentali; - violazione di legge in relazione agli artt. 80 cod. pen., 663 e 665 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione, operando una valutazione diversa e autonoma del fatto- reato di cui alla sentenza di condanna, valorizzando l'originaria contestazione nella sua globalità ed oggettività, senza considerare e valutare, in concreto, le argomentazioni contenute nella sentenza di condanna con la quale l'originaria contestazione rubricata nei confronti di Simone Santoro veniva poi parcellizzata e rimodulata tenendo conto dell'effettiva partecipazione alla vicenda estorsiva per la quale riportava condanna.
Il difensore si duole che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di valutare in assoluta autonomia la data del fatto-reato per il quale il ricorrente riportava l'ultima condanna definitiva, limitandosi alla lettura del capo di imputazione relativo a tutti gli imputati (e non alla partecipazione specifica di Santoro nella vicenda estorsiva) e ignorando la valutazione dei Giudici della cognizione e ancor prima dei Giudici della cautela. Secondo la valutazione di merito la partecipazione del condannato alla vicenda estorsiva, quale intermediario rrlV coinvolto nella stessa direttamente dalla persona offesa, veniva delimitata sino al mese di agosto del 2012, avendo ad oggetto ciò che accadeva successivamente fatti e circostanze al medesimo non riconducibili.
Osserva, quindi, il difensore che: - anche il reato per il quale Santoro ha riportato condanna in esecuzione veniva commesso in data antecedente rispetto al 2013; - la corretta valutazione di detta data di commissione avrebbe portato a un esito diverso e più favorevole circa il giudizio sulla richiesta di cumulo proposta in favore dell'odierno ricorrente, avendo, invero, Santoro diritto all'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo comprendente l'ordine di esecuzione n. 197 del 2019, con possibilità di fruire dei benefici penitenziari che sarebbero derivati dall'unificazione delle pene concorrenti.
La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Va premesso che in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod, pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora. espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1 , n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).
Il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei predetti principi ed ha rigettato l'istanza formulata dal ricorrente sulla considerazione, assorbente, che il reato relativo all'ultima condanna definitiva risulta t commesso fino al 2014 e, quindi, in epoca successiva all'inizio della carcerazione in data 4 febbraio 2013. Contrariamente alla prospettazione difensiva, non può assumere rilievo la circostanza secondo cui la condotta di Santoro nella vicenda estorsiva sarebbe stata posta in essere nell'agosto del 2012, posto che il reato come indicato nel capo di imputazione si è protratto sino al 2014 (in Cosenza dal febbraio 2012 all'agosto 2014) e correttamente la Corte di assise di appello di Catanzaro ha ritenuto che «non può essere parcellizzato nelle singole condotte, ma va valutato nella sua interezza che comprende tutti i comportamenti che hanno condotto alla sua realizzazione, in concorso con .gli altri imputati».
A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorrente si limita ad insistere sulla diversa valutazione, rispetto al Giudice dell'esecuzione, dei Giudici della cognizione e ancor prima di quelli della cautela senza neppure documentarla (in violazione del principio di autosufficienza), dando, così, vita a censure infondate, ai limiti dell'inammissibilità.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Santoro al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame