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Sentenza — n. 28981/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding criminal record fungibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28981/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded and non-specific. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted a prior order regarding the execution of multiple sentences, specifically claiming an error in the number of convictions listed. The court rejected this, noting the lower court correctly applied the chronological requirement for credit offsetting, which demands that time served must occur after the commission of the new crime.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and non-specific, particularly when the lower court correctly applies the chronological requirement for criminal record fungibility.

Parole chiave

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criminal record fungibility custody credit offsetting chronological requirement inadmissible appeal non-specific grounds execution of sentences criminal record reduction carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, c.p.p.
Si rileva, quindi, che con riguardo a tale sentenza sussistono i requisiti di cui all'art. 657, comma 4, in quanto i periodi da detrarre a titolo di fungibilità afferiscono ad un reato commesso nel 2004.
Art. 616, c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 657, comma 3, c.p.p.
Si rileva, quindi, che con riguardo a tale sentenza sussistono i requisiti di cui all'art. 657, comma 4, in quanto i periodi da detrarre a titolo di fungibilità afferiscono ad un reato commesso nel 2004.
art. 657 cod. proc. pen
Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso dalla possibilità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento ai periodi di carcerazione subiti dal 13.5.2005 al 15.7.2005, le pene irrogate con le sentenze nn.
art. 657 comma 4 c.p
Si rileva, quindi, che con riguardo a tale sentenza sussistono i requisiti di cui all'art. 657, comma 4, in quanto i periodi da detrarre a titolo di fungibilità afferiscono ad un reato commesso nel 2004.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Muraca al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1450 del 05/04/1993, Di Trapani
Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T
194280; Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T, Rv.
Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando
213399; Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv.
Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone
234444; Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone, Rv.
Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Esposito
pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto (ex plurimis Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Esposito, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
pen., la condanna di Muraca al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURACA EGIDIO UMBERTO nato il 16/05/1980 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Umberto Egidio Muraca, finalizzata al riconoscimento della fungibilità dei periodi di detenzione dal 13.5.2005 al 15.7.2005 in custodia cautelare e dal 16.7.2005 al 14.11.2005 agli arresti domiciliari, in relazione a procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del suddetto.

2. Avverso detta ordinanza Muraca, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione rispetto alle risultanze documentali. Evidenzia la difesa che l'affermazione contenuta in ordinanza, secondo cui i periodi di cui alla richiesta sarebbero stati scontati antecedentemente alla commissione dei reati per i quali è esecuzione, sarebbe in contrasto con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro il 30/01/2020, col quale sono state messe in esecuzione cinque diverse sentenze e non due, come erroneamente riportato dall'ordinanza impugnata, tra cui la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 22/05/2013, definitiva il 17/12/2013, di condanna di Muraca alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis, comma 2, cod. pen., commesso in Lamezia Terme fino al 4.9.2003.

Si rileva, quindi, che con riguardo a tale sentenza sussistono i requisiti di cui all'art. 657, comma 4, in quanto i periodi da detrarre a titolo di fungibilità afferiscono ad un reato commesso nel 2004. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso dalla possibilità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento ai periodi di carcerazione subiti dal 13.5.2005 al 15.7.2005, le pene irrogate con le sentenze nn. 79/2018 e 75/2015, in quanto «il periodo per il quale è stato chiesto lo scomputo in fungibilità risulta scontato antecedentemente alla commissione dei reati» di cui a dette sentenze, non ricorrendo, pertanto, «il requisito della posterità dell'espiazione della pena rispetto al reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire ex art. 657 comma 4 c.p.p.».

Ha, poi, osservato che «per le restanti condanne, relative a reati commessi anteriormente, le pene non risultano espiate, in quanto condonate o sospese». L'ordinanza impugnata, quindi, non riduce a due le sentenze di cui al provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, ma tra dette sentenze individua le sole due in esecuzione - consistendo le altre in condanne a pena sospesa ovvero indultata - per le quali può dunque parlarsi di fungibilità (essendovi, invero, una pena detentiva da eseguire, come espressamente previsto dall'art. 657 cod. proc. pen.), che esclude proprio per le considerazioni di cui sopra.

Fa quindi corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui:

a) per il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la possibilità di computare in fungibilità la custodia cautelare subita ovvero la pena espiata sine titulo per reato diverso è rigorosamente limitata al dato cronologico, e cioè che la custodia o l'espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: è necessario, quindi, che detto reato sia stato commesso prima della carcerazione subita, al fine di non consentire la fruizione di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (Sez. 1, n. 1450 del 05/04/1993, Di Trapani, Rv. 194280; Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 18/05/1999, Marinkovic T, Rv. 213399; Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444; Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017 - dep. 01/02/2018, Schiavone, Rv. 272292);

b) la disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, 'comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto (ex plurimis Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Esposito, Rv. 274396).A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il ricorrente si limita ad insistere sull'applicazione dell'istituto della fungibilità in ordine alla pena di cui alla sentenza di Lamezia Terme del 22/05/2013, senza confrontarsi con la seconda parte della motivazione dell'ordinanza che specifica che le pene di cui alle altre sentenze del cumulo, ove non condizionalmente sospese, sono state dichiarate estinte per effetto dell'indulto.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Muraca al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della