Sentenza — n. 28980/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Aglieri Pietro avverso il provvedimento ministeriale, in data 11 settembre 2019, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità dell'Aglieri di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Palermo, ha posto in evidenza: - il ruolo ricoperto per un lungo periodo nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra", sottolineando come l'Aglieri era stato, per un lungo periodo, uno dei degli esponenti di vertice, quale affiliato del mandamento di Palermo Santa Maria di Gesù o Guadagna, componente della Commissione provinciale, in grado, per le sue qualità delinquenziali, di ricompattare il gruppo palermitano in contrapposizione alle famiglie corleonesi; - l'elevatissima caratura criminale, essendosi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue tra cui le stragi del 1992 di Capaci e via D'Amelio - l'attuale vitalità dell'articolazione mafiosa di cui l'Aglieri è stato esponente di punta con una posizione di assoluta predominanza 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. 1.5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGLIERI PIETRO nato a PALERMO il 09/06/1959 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Aglieri Pietro avverso il provvedimento ministeriale, in data 11 settembre 2019, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità dell'Aglieri di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Palermo, ha posto in evidenza: - il ruolo ricoperto per un lungo periodo nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra", sottolineando come l'Aglieri era stato, per un lungo periodo, uno dei degli esponenti di vertice, quale affiliato del mandamento di Palermo Santa Maria di Gesù o Guadagna, componente della Commissione provinciale, in grado, per le sue qualità delinquenziali, di ricompattare il gruppo palermitano in contrapposizione alle famiglie corleonesi; - l'elevatissima caratura criminale, essendosi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue tra cui le stragi del 1992 di Capaci e via D'Amelio - l'attuale vitalità dell'articolazione mafiosa di cui l'Aglieri è stato esponente di punta con una posizione di assoluta predominanza 2.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia avv. ti Maria Brucale e Valerio Vianello Accorretti- Aglieri Pietro articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen., 125 e 606 lett.
b) cod. proc. pen.. La motivazione a sostegno del rigetto del reclamo è apparente; essa non contiene concreti riferimenti alla posizione all'Aglieri, ma, oltre a ribadire i medesimi argomenti esposti in sede di prima applicazione del regime differenziato e nelle successive proroghe, sviluppa considerazioni generiche ed assertive che, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale più recente, finiscono con l'attribuire valenza decisiva all'assenza di collaborazione. Non sono stati presi in esame gli elementi dedotti dalla difesa per rappresentare l'assenza di un'attuale e concreto rischio di ripresa dei contatti con la realtà criminosa di riferimento e, per converso, l'avvenuto distacco da ogni condotta associativa: - la durata della carcerazione, che si prostrane ininterrottamente da oltre 23 anni; la risalenza nel tempo dei fatti per cui ha riportato condanna; la positiva relazione comportamentale; il percorso personale intramurario del detenuto, già valutato in termini positivi nella precedente ordinanza di proroga, che lo ha portato anche a iscriversi all'università; la mancata sopravvenienza di procedimenti per fatti sùccessivi alla sua intervenuta carcerazione. 2.1.
Con il secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU. Il procedimento attivato dal reclamo è stato definito in termini così lunghi da vanificare nella sostanza l'accesso al giudice naturale e da rendere non effettivo il rimedio giurisdizionale avverso un provvedimento che, per incidere sulla libertà personale, è assistito per espressa previsione costituzionale dalla riserva di legge e di giurisdizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1. Il primo motivo, relativo all'assenza o all'apparenza dell'apparato argomentativo a sostengo della decisione, propone censure manifestamente infondate. 1.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali fra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).
Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario ordinario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013). 1.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».
Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).
Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 1.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912;
Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla Presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;
Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la 4 9t- mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitosó che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483;
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 1.4. Quanto infine, al controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., esso rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303;
Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. 1.5.
Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente all'interno di Cosa Nostra (fin dagli anni 80 e per circa un ventennio ha fatto parte della struttura apicale di Cosa nostra denominata "Commissione provinciale", quale rappresentante del mandamento di Santa Maria di Gesù o Guadagna, con un ruolo di primissimo piano, tanto da essere stato indicato da più collaboratori di giustizia come il "soggetto che seppe ricompattare il gruppo palermitano in contrapposizione alle famiglie corleonesi") ed il suo contributo agli episodi criminosi, anche cruenti, di maggiore valenza strategica compiuti da detta organizzazione per un periodo di tempo lunghissimo, secondo quanto già giudizialmente accertato (ha riportato l'ergastolo per le strage di Capaci e via D'Amelio e per numerosi altri efferati omicidi).Ha, altrettanto correttamente valorizzato le più recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persistente radicamento nel territorio del mandamento mafioso di cui l'Aligeri è stato a lungo esponete di vertice.
Al riguardo è stato opportunamente sottolineato che le operazioni, denominate "Cupola 2.0" e "Cupola 2.0.2", hanno disvelato la operatività negli anni 2018 e 2019 della Commissione provinciale, divenuta nuovamente un centro decisionale in grado di instaurare e mantenere rapporti di collaborazione tra le varie articolazioni della consorteria presenti nella città di Palermo, tra le quali spicca il gruppo di appartenenza dell'Aglieri, nell'attualità ancora in grado di controllare a tappeto le attività estorsive ai danni di imprenditori ed operatori commerciali nonché l'economia legale, mediante infiltrazioni ed il ricorso a prestanomi ed il successivo reimpiego di proventi nelle attività criminali.
Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell'allentamento dei controlli, i rapporti con l'organizzazione criminale di cui è stato a lungo un esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa in sede di reclamo perché nient'affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto mafioso, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l'esperienza derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenzione carceraria.
D'altra parte, l'ordinanza in verifica, lungi dal pretendere la collaborazione del detenuto, quale unico strumento per sottrarsi alla proroga del regime differenziato, del tutto plausibilmente non ha considerato indicativi di resipiscenza o comunque segnali chiari di allontanamento dai valori e dalla sub cultura mafiosa, condivisa per un lungo periodo di tempo quale modello comportamentale totalizzante cui ispirare ogni scelta di vita, anche se implicante il sistematico ricorso al delitto ed il disprezzo della vita umana, né l'iscrizione all'università (se mai significativa dell' apprezzabile sforzo di miglioramento culturale) né l'esame personologico condotto in sede di osservazione scientifica dagli operatori penitenziari, i quali, peraltro, si sono limiti a rilevare "un carattere chiuso e poco fiducioso verso gli esiti futuri".
I rilievi mossi con il ricorso, peraltro anche formalmente incentrati non sulla mancanza della motivazione, sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ma sulla sua contraddittorietà ed erroneità secondo il paradigma di cui all'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., ignorano i contenuti argomentativi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi, come il protrarsi della carcerazione e l'assenza di un diretto coinvolgimento nelle più recenti operazioni di polizia che hanno interessato il clan di riferimento, fanno riferimento, in termini generici, all'omessa valutazione di deduzioni difensive o non scrutinabili per la mancata allegazione, in osservanza del principio dell'autosufficienza del ricorso, delle fonti di prova asseritamente pretermesse, o già valutate recessive rispetto a quelle poste a fondamento del giudizio prognostico.
2. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU per la eccessiva durata del procedimento, oltre ad essere generico è anche manifestamente infondato perché non tiene conto che l'effettività della tutela giurisdizionale, nella materia della proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è garantita dall'ormai definitivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce la sussistenza dell'interesse del detenuto ad una decisione sul ricorso anche quando sia scaduto il termine di efficacia del decreto ministeriale che ha disposto la proroga oggetto di impugnazione e sia subentrato un nuovo decreto di proroga, sul presupposto che quest'uomo provvedimento deve comunque adeguarsi alla decisione giurisdizionale (Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049 e ivi citata Corte EDU, 28/09/2000, Messina c/Italia nonché Sez. 1, Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, La Torre, Rv. 256187 e, nella affine materia della sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo ai sensi dell'art. 18-ter, Ord. pen., Sez. 1, n. 23467 del 02/07/2020, Attanasio Rv. 279415).
Con specifico riferimento a situazione analoga a quella in esame (in cui la decisione del Tribunale di sorveglianza è intervenuta oltre il termine ordinatorio ma prima che venisse a scadere il termine il periodo di proroga) è sufficiente, quindi, ed in aggiunta, richiamare Sez. 1, n. 47950 del 22/11/Z012, Guzzo Rv 253859 e Sez. 1, n. 36304 del 13/11/2020, Longo, Rv. 280061 che hanno puntualmente osservato come - a mente di Corte EDU n. 60915 del 2000, Bifulco c/Italia - neppure può evocarsi violazione alcuna dell'art. 6 CEDU quando la decisione comunque intervenga prima della scadenza del periodo di validità del decreto che impone il regime differenziato.
3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes