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Sentenza — n. 28979/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Lioce Nadia Desdemona avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2019, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità della Lioce di mantenere i collegamenti con il gruppo terroristico di riferimento, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Roma, Bologna e Firenze, ha posto in evidenza: - il profilo criminale della detenuta, sottolineando che la Lioce ha ricoperto il ruolo di leader dell'organizzazione eversiva denominata BR-PCC, come accertato dalle sentenze di condanna in esecuzione che hanno inflitto l'ergastolo per banda armata, omicidi ed altri gravi reati con finalità di terrorismo ed eversione ripetendola, tra l'altro colpevole degli attentati ai professori D'Antona e Biagi; - l'attuale operatività dell'organizzazione criminale Brigate Rosse Partito comunista combattente, sia pure disarticolata nei suoi quadri dirigenti, desunta da numerosi elementi fattuali convergenti/.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Parole chiave

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organizzazione terroristica proroga della carcerazione espulsione appartenenza a una banda aiuto all'evasione di detenuti controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIOCE NADIA DESDEMONA nato a FOGGIA il 29/09/1959 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Lioce Nadia Desdemona avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2019, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità della Lioce di mantenere i collegamenti con il gruppo terroristico di riferimento, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Roma, Bologna e Firenze, ha posto in evidenza: - il profilo criminale della detenuta, sottolineando che la Lioce ha ricoperto il ruolo di leader dell'organizzazione eversiva denominata BR-PCC, come accertato dalle sentenze di condanna in esecuzione che hanno inflitto l'ergastolo per banda armata, omicidi ed altri gravi reati con finalità di terrorismo ed eversione ripetendola, tra l'altro colpevole degli attentati ai professori D'Antona e Biagi; - l'attuale operatività dell'organizzazione criminale Brigate Rosse Partito comunista combattente, sia pure disarticolata nei suoi quadri dirigenti, desunta da numerosi elementi fattuali convergenti/.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. Carla Serra - articolando un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 41-bis., Ord. pen, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata, lungi dal procedere al giudizio valutativo e critico sollecitato, mediante specifiche deduzioni, dalla difesa reclamante sui presupposti di proporzionalità e congruità della proroga e sulla rilevanza degli elementi concreti allegati per dimostrare l'insussistenza di un reale pericolo per la sicurezza pubblica, correlato a possibili collegamenti tra la detenuta e l'organizzazione criminale di riferimento (tra cui alcune ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila), si è limitata a giustificare la necessità di protrarre il regime differenziato sul pericolo di ripresa del terrorismo, considerato un fenomeno irreversibile, finendo in tal modo, per riconoscere allo Stato un potere illimitato di tutela delle esigenze di difesa sociale.

Ha valutato negativamente il suo comportamento inframurario senza nemmeno prendere in esame i numerosi provvedimenti di non luogo a provvedere emessi dal Direttore del carcere, con riferimento a sanzioni disciplinari risultate infondate ed illegittime. Ha, in definitiva, fondato la decisione di rigetto del reclamo su dati inesatti relativi all'attuale operatività dell'organizzazione criminale, tutt'altro che confermata dagli accertamenti svolti dalle competenti Procure distrettuali, o, al più, suggestivi, quale il ruolo di leader della Lioce, ancorato a conoscenze risalenti all'anno 2003.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali anche di tipo terroristico tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del , 2013).

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamentò della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912;

Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;

Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e 'concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483;

Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

4. Quanto infine, al controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., esso rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola Rv 230303;

Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

5. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato, tenendo ampiamente conto dei rilievi difensivi e delle produzioni documentali, la posizione apicale assunta dalla ricorrente quale capo carismatico dell'organizzazione "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente" in sigla "BR - PCC, insieme con Morandi Roberto e Mezzasalma Marco, secondo quanto già giudizialmente accertator nonché la sua posizione di "irriducibile" mantenuta ferma in costanza del lungo periodo di detenzione, anche sottoscrivendo comunicati che ribadiscono l'attualità della lotta armata apprezzati dai militanti sia fuori che all'esterno delle carceri.

Con specifico riferimento al tema della perdurante operatività dell'organizzazione terroristica di riferimento e al correlato rischio che la detenuta, in caso di ammissione al regime penitenziario ordinario e del conseguenziale allentamento dei controlli, riallacci, sfruttando il prestigio criminale acquisito, i rapporti con i militanti in stato di libertà (peraltro riproponendo una condotta già tenuta in passato ,per quanto dichiarato dalla collaboratrice Banelli), sono state opportunamente valorizzate le acquisizioni investigative relative non solo al mantenimento da parte del BR PCC dell'originario armamento e alla presenza in libertà di suoi militanti o perché non compiutamente identificati o perché mai catturati, ma anche alle più recenti iniziative di sostegno e di supporto alle Brigate Rosse da parte degli ambienti più oltranzisti e di fiancheggiatori del terrorismo armato.

In questa prospettiva, il Tribunale ha fatto riferimento: - alle scritte ingiuriose presso l'università di Modena contro il prof. Biagi (docente, vittima di uno degli attratti per i quali è stata processualmente accertata la responsabilità della Lioce) apparse nel marzo 2019; - ai volantini, rinvenuti tra settembre ed ottobre 2018 a Milano, a firma di associazioni di estrema sinistra per sollecitare la creazione di un fronte comune contro il regime carcerario differenziato previsto all'art. 41-bis Ord. pen. e mirate azioni di solidarietà in favore della Lioce; - all'imbrattamento del monumento commemorativo dell'attentato all'on.

Aldo Moro, scoperto il 22 marzo 2018; - alla solidarietà espressa alla Lioce da un gruppo, definitosi Movimento femminista proletario rivoluzionario, nel corso dell'anno 2018, durante una udienza presso il Tribunale di L'Aquila; - alla reazione dell'odierna ricorrente nell'aprile 2019, allorqando inneggiata da un gruppo riunitosi fuori dall'istituto dove è reclusa, aveva platealmente battt le mani in segno di riconoscenza. E' stato, infine, sottolineato il trattenimento di missive scambiate con il Morandi ed altri brigatisti contenenti espliciti riferimenti alla riorganizzazione del gruppo terroristico e al supporto di altre organizzazione internazionali nella radicata convinzione della necessità di portare avanti la lotta armata contro le istituzioni dello Stato, pur nel mutato contesto sociale.

Infine, l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, quale sintomo concreto del pericolo che la Lioce riallacci, ove riammessa al regime penitenziario ordinario, i contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, l'assenza non solo di scelte di rottura radicali con il passato, attraverso, per esempio, forme di dissociazione dal contesto criminale, ma anche di segnali più modesti di allontanamento dalla mentalità deviante, a lungo coltivata, o comunque di resipiscenza, tale non potendosi intendere, secondo gli operatori penitenziari, nemmeno la recente scelta di partecipare al trattamento penitenziario con l'accettazione di un gruppo di socialità composto da donne di diversa estrazione sociale e culturale.5.1.

I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi - come l'omessa valutazione di provvedimenti giudiziari su benefici penitenziari, nemmeno allegati, fondati su giudizi di pericolosità di diversa natura e finalità rispetto alla proroga del regime differenziato nonché di provvedimenti liberatori in materia disciplinare del tutto inconferenti - e principi giurisprudenziali, di cui non si rileva in concreto la violazione sulla scorta della chiarita natura prognostica del giudizio in subiecta materia, fanno riferimento, in termini generici, a criticità, a tutto concedere, idonee a configurare vizi logici della motivazione estranei al sindacato del giudice della legittimità circoscritto alla violazione di legge.

6. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore