Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to continued mafia ties and lack of repentance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Abbruzzese's appeal against a lower court's order extending his differentiated prison regime. The lower court found that despite the detainee's lack of top leadership, he played a prominent role in armed actions and maintained strong ties to his mafia family without showing any signs of repentance. The court upheld this decision, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and that the detainee's continued association with the organization posed a significant security risk.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, commi 2 e 2-bis, Ord. pen.; The extension of a differentiated prison regime is justified when the detainee maintains active ties to the criminal organization and lacks evidence of repentance or dissociation, thereby posing a continuing danger to society.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE LUIGI nato a COSENZA il 19/02/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale dì Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Abbruzzese Luigi avverso il provvedimento ministeriale, in data 4 luglio 2019, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità dell'Abruzzese di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive e, principalmente, alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, ha posto in evidenza: - il ruolo di spicco, seppur non di vertice, esercitato, quale componente del gruppo di fuoco, per un lungo periodo all'interno della cosca di appartenenza diretta da un suo stretto parente, Abbruzzese Francesco, specie nell'organizzazione delle azioni armate, partecipando attivamente alla faida di Cassano allo Ionio; - il forte radicamento territoriale della cosca di riferimento nonché la sua attuale operatività, desunta da più operazioni di polizia e da procedimenti giudiziari relativi agli anni 2017 e 2108; - l'assenza non solo di segnali di rottura mediante scelta collaborativa o di dissociazione ma anche di segnali di resipiscenza, 2.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. Cesare Badolato - articolando un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 41-bis., commi 2 e 2-bis, Ord. pen, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. L'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata non offre valide giustificazioni in merito alla sussistenza dei presupposti della proroga ed è fondato su assiomi errati: l'Abbruzzese non ha mai rivestito ruoli apicali; il clan di appartenenza non ha più capacità operativa per la recente carcerazione di tutti i suoi esponenti di primo piano; non risultano collegamenti di qualunque tipo tra il detenuto e la criminalità, nemmeno sotto il profilo dell'assistenza economica; la rilevata pericolosità sociale dei parenti dell'Abbruzzese non fornisce indicazioni su quella, attuale, dell'interessato, anche tenuto conto del luogo periodo di carcerazione già patito e delle sue precarie condizioni di salute; la mancanza di collaborazione, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, non può essere considerata da sola espressione di pericolosità, specie in materia penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).
Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013).
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;
Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrímo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019,,Vinciguerra Ry. 274912;
Sez. 1, n.41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;
Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di *elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di colregamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483;
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
4. Quanto infine, al controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., esso rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303;
Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.
5. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo, anche se non apicale, assunta dal ricorrente nel sodalizio 'ndranghetista di riferimentó secondo quanto già giudizialmente accertato. Al riguardo, sono state valorizzate le recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la perdurante vitalità della struttura e della capacità organizzativa della compagine associativa, a prevalente base familistica, di cui l'Abbruzzese è stato un affilato attivamente impegnato nell'organizzazione della così faida di Cassano allo Jonio, sfociata nella consumazione di più omicidi.
E' stato, altrettanto opportunamente, sottolineato il dato processualmente certo che l'odierno ricorrente, a prescindere all'intervenuta assoluzione per uno degli omicidi per quale era stato indagato, è stato componente di spicco del gruppo di fuoco che aveva Portato a termine numerose azioni armate nell'interesse dell'intero sodalizio in una fase storica delicata per la sua sopravvivenza. Da detto dato, oltre che dalla mancata acquisizione di elementi in qualche modo dimostrativi di forme, anche blande, di distacco dall'organizzazione, ma se mai sintomatici della perdurante adesione del ricorrente ai modelli comportamentali del gruppo di appartenenza, come la denuncia nel 2017 per occupazione d un alloggio popolare, e, soprattutto, le valutazioni espresse dal personale incaricato del trattamento penitenziario (tutte convergenti nel riferire dell'assoluta mancanza di resipiscenza e di revisione critica in ragione della ferma posizione del detenuto di negazione delle accuse, definite come il frutto di macchinazioni e complotti), il Tribunale, senza incorrere in salti logici tipici del ragionamento per assiomi, ha desunto che l'Abbruzzese abbia acquisito nel tempo un considerevole prestigio criminale accreditandosi, durante e a causa della carcerazione, come un punto di riferimento stabile, anche in ragione del legame parentale con il riconosciuto capo clan Abbruzzese Francesco, per tutti gli affiliati e, più in generale, per l'intera organizzazione.
In detto contesto ben può ritenersi esistente il pericolo che l'Abbruzzese, proprio sfruttando la posizione acquista, in caso di allentamento dei controlli con l'ammissione al regime carcerario ordinario, riprenda i rapporti con gli associati e con il mondo esterno. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentativi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi, come la mancata contestazione del ruolo apicale in sede cognitiva, il protrarsi della carcerazione ed il mancato coinvolgimento dell'Abbruzzese in recenti indagini su vicende associative nonché principi giurisprudenziali, di cui non si rileva in concreto la violazione sulla scorta della chiarita natura prognostica del giudizio in subiecta materia e della rilevanza attribuita alla mancanza di scelta collaborativa solo quale indicatore dell'ancora attuale radicamento della mentalità mafiosa, fanno riferimento, in termini generici, a criticità, a tutto concedere, idonee a configurare vizi logici della motivazione estranei al sindacato del giudice della legittimità circoscritto, come chiarito in premessa, alla violazione di legge.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali