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Sentenza — n. 28977/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28977/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28977/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Calò Giuseppe avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2018, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga e, in particolare, la capacità del Calò di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive e, principalmente, alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Roma e Palermo, ha posto in evidenza: - il ruolo ricoperto, per un lungo periodo, nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra", rilevando che il Calò è stato, per un lungo periodo, uno degli esponenti di vertice, quale capo del mandamento di Palermo Porta Nuova, componente della Commissione provinciale, nonché delegato ai rapporti con ambienti della finanza deviata; - l'elevatissima caratura criminale, essendosi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue, tra cui le stragi del 1992 - l'attuale vitalità della specifica articolazione mafiosa, il mandamento di Palermo Porta Nuova, a lungo diretta in passato dal Calò con una posizione di assoluta predominanza, desunta da provvedimenti cautelari emessi negli anni 2018 e 2019; - il comportamento tenuto durante la detenzione che, per quanto regolare, non aveva disvelato alcuna resipiscenza o rivisitazione critica della condotta deviante.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie persecuzioni politiche anteriori impunità violenza o minaccia contro le autorità criminalità persistente pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., commi 2-quinquies e 2-sexies, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di legami significativi della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 125 cod. proc. pen
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1931 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Calò Giuseppe avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2018, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga e, in particolare, la capacità del Calò di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive e, principalmente, alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Roma e Palermo, ha posto in evidenza: - il ruolo ricoperto, per un lungo periodo, nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra", rilevando che il Calò è stato, per un lungo periodo, uno degli esponenti di vertice, quale capo del mandamento di Palermo Porta Nuova, componente della Commissione provinciale, nonché delegato ai rapporti con ambienti della finanza deviata; - l'elevatissima caratura criminale, essendosi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue, tra cui le stragi del 1992 - l'attuale vitalità della specifica articolazione mafiosa, il mandamento di Palermo Porta Nuova, a lungo diretta in passato dal Calò con una posizione di assoluta predominanza, desunta da provvedimenti cautelari emessi negli anni 2018 e 2019; - il comportamento tenuto durante la detenzione che, per quanto regolare, non aveva disvelato alcuna resipiscenza o rivisitazione critica della condotta deviante.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. Fabio Federico - Calò Giuseppe articolando un unico motivo, per violazione di legge in relazione 41-bis Ord. pen., commi 2-quinquies e 2-sexies, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di legami significativi della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale ha posto a fondamento della motivazione un mero giudizio di presunzione di pericolosità.

Ha, infatti, desunto l'attuale capacità del condannato di mantenere legami con l'associazione di appartenenza dagli atti compiuti e dal ruolo rivestito in passato, ma ha, contestualmente, ignorato, otre all'età avanzata e alla durata prolungata della carcerazione, le deduzioni difensive tese a dimostrare, nell'attualità, il definitivo distacco dal sodalizio. In particolare, non ha tenuto conto della volontà manifestata dal Calò all'udienza del 15 dicembre 2017 di allontanarsi dal contesto criminale ed ha ingiustificatamente rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., di acquisire il verbale dell'udienza tenutasi in data 25 gennaio 2004 presso la Corte di assise di appello di Catania contenente la trascrizione delle dichiarazioni rese dallo stesso Calò, nonostante le stesse, per il loro contenuto accusatorio nei confronti di Totò Riina, potessero avere una decisiva incidenza sulla decisione, dimostrando, in netto ed insuperabile contrasto con la presunzione di pericolosità valorizzata dal Tribunale, l'avvenuta estromissione del Calò dal contesto criminale di appartenenza.CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, 'proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario ordinario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013).

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912;

Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma .2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;

Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483;

Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

4. Quanto infine, al controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., esso rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303;

Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

5. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente all'interno di Cosa Nostra (componente fin dal 1975 del principale organo decisione dell'intera organizzazione, la "Commissione" che, secondo le ultime acquisizioni investigative era è tornata, a riunirsi nel 2018) ed il suo contributo agli episodi criminosi, anche cruenti, di maggiore valenza strategica compiuti da detta organizzazione per un periodo di tempo lunghissimo, secondo quanto già giudizialmente accertato (il Calò è stato condonato per le stragi del 1992 e per altri gravissimi fatti di sangue).

Ha, altrettanto correttamente valorizzato le più recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persistente radicamento nel territorio del mandamento mafioso di cui il Calò, per oltre un trentennio, è stato il capo indiscusso nonché l'abituale mantenimento, in passato, da parte di quest'ultimo di proficui rapporti con gli associati anche durante i periodi di detenzione. In quest'ottica sono state citate, oltre alle conversazioni intercorse nel 2014 tra due esponenti della famiglia mafiosa del Calò, Di Giacomo Giovanni e Di Giacomo Giuseppe (entrambi ricordando la capacità del Calò dì controllare tutto ciò che accadeva a Palermo nonostante dimorasse a Roma per l'elevata capacità di gestione ed il prestigio criminale, l'un' e l'altro riamasti intatti con il passare del tempo), le ordinanze di custodia cautelare, emesse nel 2018 e nel 2019, nei confronti dì numerosissimi esponenti della famiglia di Porta Nuova per reati di vario tipo (traffico di stupefacenti, estorsione concorrenza sleale) al fine di evidenziare come fosse assai concreto il pericolo che il Calò - in passato capace, nonostante la carcerazione, di veicolare all'esterno ordini ed informazioni, disimpegnando senza ostacoli il ruolo verticistico all'interno dell'organizzazione - in caso di allentamento dei controlli, conseguente all'ammissione al regime penitenziario ordinario, riprendesse i contatti con il gruppo criminale di appartenenza, di cui non aveva mai perso la leadership.

I rilievi mossi con il ricorso, peraltro anche formalmente incentrati non sulla mancanza della motivazione, sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ma sulla sua contraddittorietà ed erroneità secondo il paradigma di cui all'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., ignorano i contenuti argomentativi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione, l'età avanzata del condannato fanno riferimento, in termini generici, all'omessa valutazione di deduzioni difensive non solo non scrutinabili per la mancata allegazione, in osservanza del principio dell'autosufficienza del ricorso, delle fonti di prova asseritamente pretermesse, ma, con tutta evidenza, per nulla rilevanti ai fini della decisione perché riferite a condotte del Calò, prospettate come significative dell'attuale distacco del sodalizio di riferimento, nonostante cronologicamente avvenute in epoca assai risalente (dichiarazioni rese alla Corte di assise di appello di Catania nell'anno 2004 ed al Tribunale di sorveglianza nel 2017), così da essere state o implicitamente considerate recessive rispetto ai risultati della più recente osservazione personologica o comunque già vagliate dai precedenti provvedimenti di proroga Infine, l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, quale sintomo concreto del pericolo che il Calò riallacci, ove riammesso al regime penitenziario ordinario, i contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, il contenuto delle relazioni sull'osservazione personologíca che evidenziano come il Calò non si limita a tenere un atteggiamento negante, ma, lungi dall'intraprendere scelte di rottura con il passato ed anzi mantenendo inalterata l'adesione ai valori mafiosi, condivisi convintamente per un lungo periodo, ancora oggi, !ungi dal fornire segnali anche C modesti di allontanamento dalla mentalità deviante o comunque di resipìscenza, continua ad interpretare le sue vicende processuali, come si legge alla pag. 3 del provvedimento impugnato, come il frutto di macchinazioni e complotti.

6. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell