Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28976/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28976/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28976/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Pesce Rocco avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2018, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge e, in particolare, la capacità del Pesce di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive e, principalmente, alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, ha posto in evidenza: - il ruolo apicale ricoperto, per un lungo periodo, nell'organizzazione di sua comprovata appartenenza; - il forte radicamento territoriale del sodalizio - significativamente noto come "Cosca Pesce" - federato al clan Bellocco, attivo non solo nel comune di Rosarnò ma dotato anche di proiezioni in altre zone del territorio nazionale, e la attuale permanente operatività in numerosi settori illeciti (traffico di armi, estorsioni, usura e traffico di stupefacenti), sviluppatasi soprattutto grazie al controllo del porto di Gioia Tauro e alle infiltrazioni nell'economa locale, nei termini, da ultimo, accertati da numerose operazioni di polizia portate a termine negli anni 2018 e 2019 nonché dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 4 febbraio 2019; - le plurime segnalazioni che avevano costellato la sua detenzione, anche recente, e che avevano in concreto portato anche al trattenimento della corrispondenza epistolare; - le particolari modalità di fruizione dei colloqui coi familiari, attraverso il ripetuto impiego di mezzi di comunicazione non adeguatamente controllabili dal personale addetto per l'uso del dialetto accompagnato da segni e modalità gestuali dal chiaro significato convenzionale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28976/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Parole chiave

Generato dall'IA
proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'istruzione inchiesta mascherata indagine per abuso di informazioni privilegiate sorveglianza marittima vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE ROCCO nato a ROSARNO il 01/01/1957 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Pesce Rocco avverso il provvedimento ministeriale, in data 5 settembre 2018, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge e, in particolare, la capacità del Pesce di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive e, principalmente, alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, ha posto in evidenza: - il ruolo apicale ricoperto, per un lungo periodo, nell'organizzazione di sua comprovata appartenenza; - il forte radicamento territoriale del sodalizio - significativamente noto come "Cosca Pesce" - federato al clan Bellocco, attivo non solo nel comune di Rosarnò ma dotato anche di proiezioni in altre zone del territorio nazionale, e la attuale permanente operatività in numerosi settori illeciti (traffico di armi, estorsioni, usura e traffico di stupefacenti), sviluppatasi soprattutto grazie al controllo del porto di Gioia Tauro e alle infiltrazioni nell'economa locale, nei termini, da ultimo, accertati da numerose operazioni di polizia portate a termine negli anni 2018 e 2019 nonché dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 4 febbraio 2019; - le plurime segnalazioni che avevano costellato la sua detenzione, anche recente, e che avevano in concreto portato anche al trattenimento della corrispondenza epistolare; - le particolari modalità di fruizione dei colloqui coi familiari, attraverso il ripetuto impiego di mezzi di comunicazione non adeguatamente controllabili dal personale addetto per l'uso del dialetto accompagnato da segni e modalità gestuali dal chiaro significato convenzionale.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia avv. ti Giulio Gasparro e Giovanni Vecchio - Pesce Rocco articolando un unico motivo, per violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 41-bis., comma 2-sexies, Ord. pen, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha, nella sostanza, omesso di fornire un'adeguata giustificazione della proroga; non ha, infatti, chiarito su quale base, fattuale e logica, abbia formulato il giudizio prognostico sull'attualità del pericolo che il condannato, venendo meno il regime differenziato, possa riprendere i collegamenti tornando ad essere utile all'organizzazione criminale di riferimento.

L'ordinanza si è riportata all'apparato motivazionale del precedente provvedimento di proroga, sebbene risalente a ben tre anni prima, limitandosi ad affermazioni ipotetiche, inconferenti e soprattutto non verificabili. In quest'ottica, ha ignorato il dato decisivo che l'odierno ricorrente, non è stato mai coinvolto nelle innumerevoli inchieste che hanno riguardato la cosca "Pesce" negli ultimi anni, se non nella operazione così detta "Al Inside" in cui, però, è stato assolto con sentenza definitiva. Né la sua attuale pericolosità, come sembra adombrare il provvedimento impugnato, può essere desunta dalla condotta minatoria posta in essere ai danni del sindaco di Rossano nel lontano 2011, per di più con modalità non evocative dell'esistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale.

Il Tribunale capitolino, infine, ha solo teorizzato la capacità del condannato di veicolare messaggi all'esterno del carcere, prescindendo del tutto dalla sua condotta carceraria e svilendo il dato temporale della carcerazione protrattasi ininterrottamente da oltre trent'anni, nonostante costituisca un elemento di primaria importanza in qualunque tipo di valutazione prognostica, così come insegnato dalla giurisprudenza in materia di misure cautelari personali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone censire infondate sicché deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario ordinario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013).

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sufla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912;

Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;

Sez. 4 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza atla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483;

Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

4. Quanto infine, al controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen,, esso rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez, 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303;

Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.5.

Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel sodalizio di tipo 'ndranghetista di riferimento, dando conto di quanto già giudizialmente accertato a suo carico. Ha, poi, opportunamente precisato che il sodalizio, a carattere prevalentemente familistico, è tutt'ora operativo in una pluralità di settori illediti grazie al mantenimento del capillare controllo del territorio nonostante le operazioni di polizia e la carcerazione di molti sui esponenti, anche di vertice.

Al riguardo, ha sottolineato come in questa direzione depongono univocamente le recenti acquisizioni investigative e processuali, che hanno, nel loro complesso, dimostrato la perdurante vitalità della struttura e della capacità organizzativa della compagine associativa, diretta dal Pesce allorquando si trovava in stato di libertà, tali comunque da avere garantito ad un suo esponente di spicco, Pesce Antonio, un lungo periodo di latitanza conclusosi solo nel marzo 2018. Sia pure implicitamente, l'ordinanza in verifica ha escluso l'acquisizione di elementi fattuali sulla scorta dei quali poter affermare che il Pesce, a seguito della carcerazione, pur protrattasi per molti anni, abbia in qualche modo perduto tale qualificata posizione di superiorità gerarchica e la correlata capacità di mantenere inalterati i rapporti con gli associati e con il mondo esterno.

Il Tribunale, a questo proposito, ha fatto menzione sia alle acquisizioni del processo All Inside (attestanti, nonostante l'assoluzione, che il Pesce, aveva elargito suggerimenti al fratello, condannato per avere diretto l'organizzazione ed aveva usufruito di fondi provenienti dalla cassa del clan per pagare gli onorari del suoi difensori), ma, soprattutto, al sistematico sfruttamento da parte del ricorrente, proprio ai fini di coltivare rapporti di carattere illecito e riservato, della corrispondenza epistolare, oggetto di diversi provvedimenti di trattenimento, nonché dei colloqui coi familiari, spesso eseguiti in modo da non consentire agli addetti ai controlli di comprendere il reale significato delle conversazioni, evidentemente non ostensibile.

D'altra parte, che la carcerazione, anche in regime differenziato, non costituisca per il Pesce un serio ostacolo al proseguimento dei rapporti con l'associazione è dimostrato dalla pacifica circostanza, non nuova ma ancora dotata di carattere sintomatico per la rilevante forza dimostrativa, che le limitazioni connesse allo stato detentivo, per di più differenziato, non gli avevano in concreto impedito di consumare reati particolarmente gravi (estorsione ai danni del sindaco di Rosarno). Infine, l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, quale sintomo concreto del pericolo che il Pesce riallacci, ove riammesso al regime penitenziario ordinario, i contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, l'assenza non solo di scelte di rottura radicali con il passato, attraverso, per esempio, forme di dissociazione dal contesto criminale, ma anche di segnali, più modesti, di allontanamento dalla mentalità deviante a lungo coltivata o comunque di resipiscenza.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d