Sentenza — n. 28975/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, .decidendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Roberto Rocco in relazione al reato di tentato omicidio commesso in danno di Marin Antonov, in concorso con Giacomo Iamundo, il 20 settembre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ugualmente inammissibile risulta il secondo motivo, poiché nega i gravi indizi di colpevolezza proprio in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, che invece sono state correttamente considerate ed apprezzate. I rilievi, peraltro, tralasciando alcune generiche asserzioni, neppure rappresentano come l'esclusione dal compendio indiziario di dette dichiarazioni potrebbe farne venire meno la gravità, a fronte della chiara portata probatoria degli altri robusti quanto convergenti elementi indicati nel provvedimento impugnato (pagg. 2 e 3), costituiti dal preciso contenuto delle dichiarazioni delle persone presenti al fatto, dalla visione delle videoregistrazioni e dagli esiti delle perquisizioni e dei sequestri 'operati nei confronti di Rocco e di Iamundo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCO ROBERTO nato a MILANO il 10/08/1974 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIBUNALE LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, .decidendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Roberto Rocco in relazione al reato di tentato omicidio commesso in danno di Marin Antonov, in concorso con Giacomo Iamundo, il 20 settembre 2020.
2. Propone ricorso per cassazione Roberto Rocco, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia illogicità della motivazione laddove è stata disattesa l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., svolgendosi peraltro osservazioni nel senso della spontaneità di tali dichiarazioni che hanno inteso addossare alla difesa l'onere di provare la mancanza di detto requisito, in presenza per di più delle condizioni che conducevano a escluderlo. 2.2.
Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, sul rilievo che ci si è basati sulle suddette dichiarazioni che invece avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili. 2.3. Il terzo motivo rappresenta vizi della motivazione avuto riguardo all'individuazione dei presupposti cautelari idonei a giustificare la custodia in carcere, essendosi espresse in proposito asserzioni di carattere astratto che hanno omesso di considerare la condizioni di sostanziale incensuratezza di Rocco, che hanno illogicamente equiparato la sua personalità e la sua condotta a quelle di Iamundo e che non hanno tenuto conto che Rocco aveva consentito alla polizia giudiziaria czì recuperare l'arma del delitto, né si sono misurate con la possibilità dell'ammissione agli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Quanto al primo motivo, va osservato che il Tribunale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente, debitamente documentate in quanto riportate in apposito verbale, non risultavano inutilizzabili, dovendo nella specie trovare applicazione la corretta lettura del disposto dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui l'inutilizzabilità ivi prevista può operare solamente per il dibattimento. Tale lettura, laddove riferita a dichiarazioni di natura sicuramente spontanea (cioè quando possa chiaramente escludersi qualsiasi coercizione o anche solo sollecitazione) e documentate in apposito verbale (e pertanto non oggetto di sintesi e di possibili rielaborazioni svolte in altri atti di polizia giudiziaria), si uniforma ai recenti insegnamenti in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep, 2021, Rv. 280242;
Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598), che questo Collegio condivide e intende ribadire. Il provvedimento impugnato, quanto in particolare alla spontaneità delle dichiarazioni, ha ragionevolmente illustrato come l'articolato contenuto confessorio della narrazione dell'indagato già deponesse chiaramente in tal senso, rivelando in sé la volontaria opzione allora di fare luce sui gravi fatti. I Giudici di merito hanno, inoltre, rilevato che tale lettura rimaneva confermata dalle stesse successive dichiarazioni del ricorrente, laddove neppure Rocco, con riferimento alle precedenti ammissioni, aveva mai chiamato in causa forme di condizionamento da parte degli inquirenti, avendo piuttosto fatto inverosimilmente riferimento allo stato di ubriachezza e alla esigenza di prendere tempo.
Il Tribunale, inoltre, ha del pari puntualmente escluso la credibilità di altra lettura ancora meramente assertiva riportata in una memoria difensiva, secondo cui Rocco aveva reso quelle dichiarazioni ammissive, perché, essendo sottoposto a perquisizione domiciliare, intendeva "evitare che gli mettessero a soqquadro la casa". Ma, come replicato dai giudici di merito, in tal caso sarebbe bastato consegnare la pistola, arma del delitto del tentato omicidio in precedenza commesso, che gli inquirenti cercavano e che Rocco deteneva a casa. Si tratta, dunque, di chiare, argomentate e logiche considerazioni che hanno spiegato in modo esaustivo l'intero percorso che ha portato a ritenere la spontaneità delle dichiarazioni e, dunque, la loro utilizzabilità, senza addossare alla difesa alcun onere dimostrativo, ma confutandone soltanto le deduzioni.
Da ciò deriva la manifesta infondatezza del primo motivo.
4. Ugualmente inammissibile risulta il secondo motivo, poiché nega i gravi indizi di colpevolezza proprio in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, che invece sono state correttamente considerate ed apprezzate. I rilievi, peraltro, tralasciando alcune generiche asserzioni, neppure rappresentano come l'esclusione dal compendio indiziario di dette dichiarazioni potrebbe farne venire meno la gravità, a fronte della chiara portata probatoria degli altri robusti quanto convergenti elementi indicati nel provvedimento impugnato (pagg. 2 e 3), costituiti dal preciso contenuto delle dichiarazioni delle persone presenti al fatto, dalla visione delle videoregistrazioni e dagli esiti delle perquisizioni e dei sequestri 'operati nei confronti di Rocco e di Iamundo.
4. Il terzo motivo, riguardante i presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere, cita principi e svolge apprezzamenti meramente rivalutativi, riferiti via via allo stato di incensuratezza, all'indole asseritamente non violenta del ricorrente, al suo comportamento a fronte dell'incalzare delle indagini e alla diversità della posizione di Rocco rispetto a quella del coindagato Iannundo. Tanto al cospetto di precise e ragionate valutazioni espresse nel provvedimento impugnato (pagg. 8 e 9), con riguardo non tanto all'esistenza di esigenze di inquinamento probatorio, quanto al concreto e attuale pericolo della commissione di ulteriori reati autonomamente sufficiente a supportare la misura.
In proposito, il Tribunale illustra appropriatamente gli indicatori tratti dalla cieca e pronta adesione dimostrata da Rocco ai fini dell'esecuzione del proposito omicida, eseguendo egli prontamente e senza alcuno scrupolo l'incarico di un soggetto di indole violenta, come Iamundo, di prelevare l'arma esplicitamente al fine di uccidere una persona con cui lo stesso Iamundo aveva una lite banale. Non solo: dopo un fatto così grave, Rocco, viepiù dimostrando di aderire a logiche criminali di estrema violenza, si preoccupò di occultare a casa la stessa arma in precedenza detenuta per l'utilizzo all'occorrenza, come poi accaduto, mostrando infine di aderire a versioni di comodo anche tramite la ritrattazione.
Queste spiegazioni - diversamente da quanto rilevato dalla difesa - anche in considerazione del richiamo al comportamento successivo che portò Rocco a mantenere ancora la disponibilità dell'arma fino alla perquisizione proprio nella sua abitazione, giustificano ampiamente le ulteriori conclusioni specificatamente rassegnate circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, perfino con il "braccialetto elettronico", non potendo i relativi controlli arginare il pericolo del ripetersi delle condotte volte alla ricezione da terzi di altre armi pronte all'uso.
Le censure, tuttavia, neppure considerano tali puntuali spiegazioni. Pertanto, anche il terzo motivo del ricorso risulta inammissibile.
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.
Roma, li 2 I 116. 2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 aprile 2021. Il Consigliere estensore I