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Sentenza — n. 28970/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28970/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28970/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento in data 23/11/2020 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Marco Jelen, sottoposto alla detenzione domiciliare, di autorizzazione alla locomozione esterna, secondo tempi e modalità da determinarsi ad opera del giudice adito, "al fine di soddisfare esigenze primarie (salute e alimentari) in relativa autonomia".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con provvedimento in data 23/11/2020 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Marco Jelen, sottoposto alla detenzione domiciliare, di autorizzazione alla locomozione esterna, secondo tempi e modalità da determinarsi ad opera del giudice adito, "al fine di soddisfare esigenze primarie (salute e alimentari) in relativa autonomia".

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute privazione della libertà libertà di circolazione revoca della licenza condurre svincolo della cittadinanza rinnovo del permesso di dimora
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JELEN MARCO nato a LA SPEZIA il 15/03/1946 avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettetserrtite-Fe-cerrelesfefri-elel-P€ Letta la requisitoria del dott. Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Siracusa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 23/11/2020 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Marco Jelen, sottoposto alla detenzione domiciliare, di autorizzazione alla locomozione esterna, secondo tempi e modalità da determinarsi ad opera del giudice adito, "al fine di soddisfare esigenze primarie (salute e alimentari) in relativa autonomia".

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Marco Jelen, deducendo violazione di legge e omessa motivazione. La difesa rileva che: - con ordinanza in data 8/11/2018 Jelen era ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con autorizzazione ad effettuare spostamenti fuori della abitazione per alcune ore del giorno ; - a seguito di trasgressione da parte del condannato delle prescrizioni connesse a tale autorizzazione la stessa veniva parzialmente revocata (residuando due sole ore al giorno); - in data 30/10/2020 il difensore formulava istanza di ripristino delle precedenti facoltà di locomozione, evidenziando che la trasgressione era stata lieve tanto da essere derubricata l'evasione in fatto particolarmente tenue, per il quale era stato richiesto dal P.m. titolare archiviazione; - a fronte di detta richiesta il Magistrato di sorveglianza si limitava a rigettarla senza motivare neppure genericamente, nonostante il provvedimento sollecitato rientrasse tra i provvedimenti incidenti sulla libertà personale e necessitasse di motivazione (divenendo, in assenza di motivazione, suscettibile di ricorso per cassazione).

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va detto preliminarmente, in punto di rito, che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), come quello oggetto di esame, deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso, della Costituzione (Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309; in senso conforme Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). Tanto premesso ed essendo il provvedimento impugnato, nonostante la affermata incidenza sulla sfera della libertà personale, privo di motivazione non risultando poste a raffronto le esigenze rappresentate dalla difesa con l'eventualità di nuovi reati o comunque con le esigenze di sicurezza, lo stesso va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Siracusa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Siracusa. Così deciso in Rom