Sentenza — n. 28968/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'8/7/2020 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di Ruggiero Fucci, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in due sentenze irrevocabili, rispettivamente del Tribunale di Brescia in data 27/2/2017 di condanna per furto continuato, e del GUP del Tribunale di Bologna del 7/4/2017 di condanna per il delitto ex art.416 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'istanza di riconoscimento della continuazione era già stata presentata dal Fucci nel corso del giudizio di merito ed era stata respinta dal giudice della cognizione, come risultava dalla pag. 17 della seconda sentenza indicata, nonché dalla motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva espressamente escluso la continuazione tra il reato associativo e la pluralità dei furti, così dimostrando che la questione era stata affrontata anche in sede di gravame. Tale rilievo inibisce il riconosci- mento della continuazione in sede esecutiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'atto di appello, invece, era stato avanzato un motivo concernente l'incompetenza del primo giudice per violazione dell'art. 12 cod. proc. pen. Nonostante ciò, il giudice di appello aveva affrontato il tema senza alcuna sollecitazione di parte, impegnandosi in una motivazione di diniego della conti- nuazione aderente a quella del primo grado, che arrecava pregiudizio per la fase esecutiva senza che ne ricorressero i presupposti di legge, in quanto entrambe le sentenze non erano irrevocabili così da non potersi porre questione di unifica- bilità dei reati nel medesimo disegno criminoso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUCCI RUGGIERO, nato a CERIGNOLA il 20/09/1959 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8/7/2020 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di Ruggiero Fucci, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in due sentenze irrevocabili, rispettivamente del Tribunale di Brescia in data 27/2/2017 di condanna per furto continuato, e del GUP del Tribunale di Bologna del 7/4/2017 di condanna per il delitto ex art.416 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'istanza di riconoscimento della continuazione era già stata presentata dal Fucci nel corso del giudizio di merito ed era stata respinta dal giudice della cognizione, come risultava dalla pag. 17 della seconda sentenza indicata, nonché dalla motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva espressamente escluso la continuazione tra il reato associativo e la pluralità dei furti, così dimostrando che la questione era stata affrontata anche in sede di gravame. Tale rilievo inibisce il riconosci- mento della continuazione in sede esecutiva.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Carmela Craca, articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge, anche processuale, ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. ed all'art. 81 cod. pen. Il ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione sia incorso nel vizio di eccesso di potere affermando che la continuazione tra i reati fosse stata esclusa dal giudice della cognizione: invero nei motivi di appello non vi era alcuna traccia della richiesta di continuazione, così come nella sentenza di secondo grado, sicché non si comprende come il giudice dell'esecuzione possa avere ritenuto il contrario.
Nell'atto di appello, invece, era stato avanzato un motivo concernente l'incompetenza del primo giudice per violazione dell'art. 12 cod. proc. pen. Nonostante ciò, il giudice di appello aveva affrontato il tema senza alcuna sollecitazione di parte, impegnandosi in una motivazione di diniego della conti- nuazione aderente a quella del primo grado, che arrecava pregiudizio per la fase esecutiva senza che ne ricorressero i presupposti di legge, in quanto entrambe le sentenze non erano irrevocabili così da non potersi porre questione di unifica- bilità dei reati nel medesimo disegno criminoso.
Tanto costituirebbe eccesso di potere e violazione di legge penale, perpetrati sia dalla Corte territoriale che dal giudice dell'esecuzione, per non avere disatteso quanto illegittimamente ritenuto nella sentenza di appello, e per aver illogicamente motivato in relazione al contenuto della sentenza di cognizione, senza procedere all'autonoma valutazione dell'oggetto dedotto nell'incidente di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato, in quanto contrastante con il disposto normativo dell'art. 671 cod. proc. pen. che inibisce al giudice dell'esecuzione ogni valutazione dell'istanza, qualora la disciplina del reato continuato sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Invero, è un dato acquisito che l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993).
2. Il ricorrente assume che la tematica sia stata illegittimamente affrontata dalla Corte di appello in assenza di uno specifico motivo di gravame (producendo l'atto di appello). Ciò non muta i termini del problema, essendo comunque intervenuta una pronuncia di merito che ha espressamente escluso il riconoscimento della continuazione. Avrebbe dovuto il ricorrente contrastare tale ritenuto "eccesso di potere" impugnando la sentenza con ricorso di legittimità sul punto.
3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liu Adriano Iasillo DEPOSIT