Ordinanza — n. 28966/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 9 gennaio 2020 il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, previa revoca dei provvedimenti adottati in data 29 marzo e 3 giugno 2019, aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria di euro 39.000,00 di ammenda, cui Adriano Pedio era stato condannato con sentenza del 21 dicembre 2010, emessa dallo stesso Tribunale, irrevocabile il 2 ottobre 2011, rigettava la richiesta del Pubblico ministero volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della stessa pena, rilevando che nei confronti del condannato in data 26 aprile 2014 era stata notificata la cartella esattoriale, circostanza che attestava l'intervenuto inizio dell'esecuzione per il recupero dell'importo dovuto, ossia evenienza idonea ad impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 cod. pen, artt. 676 cod. proc. pen, art. 172 cod. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va qualificato come opposizione. Il combinato disposto degli artt. 676 cod. proc. pen., comma 1, e 667 cod proc. pen., comma 4, stabilisce l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti nelle materie previste dalla prima disposizione, compresa quindi la decisione in tema di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento "de plano" e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDIO ADRIANO nato il 27/03/1961 avverso l'ordinanza del 09/01/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la r zione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; ppa lette/se tite le conclusioni del PG i Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 9 gennaio 2020 il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, previa revoca dei provvedimenti adottati in data 29 marzo e 3 giugno 2019, aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria di euro 39.000,00 di ammenda, cui Adriano Pedio era stato condannato con sentenza del 21 dicembre 2010, emessa dallo stesso Tribunale, irrevocabile il 2 ottobre 2011, rigettava la richiesta del Pubblico ministero volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della stessa pena, rilevando che nei confronti del condannato in data 26 aprile 2014 era stata notificata la cartella esattoriale, circostanza che attestava l'intervenuto inizio dell'esecuzione per il recupero dell'importo dovuto, ossia evenienza idonea ad impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen..
2. Avverso l'ordinanza ricorre Adriano Pedio a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del momento in cui il condannato si è sottratto all'esecuzione della pena. In particolare, si censura l'affermazione, secondo cui la pena non era più idonea ad estinguersi per prescrizione, essendo stata avviata la sua esecuzione con la notifica della cartella esattoriale, osservando che la norma non contempla cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione e la cartella esattoriale costituisce un mero atto prodromico all'esecuzione, che si realizza solo con l'iscrizione a ruolo del debito erariale.
3. Il ricorso va qualificato come opposizione. Il combinato disposto degli artt. 676 cod. proc. pen., comma 1, e 667 cod proc. pen., comma 4, stabilisce l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti nelle materie previste dalla prima disposizione, compresa quindi la decisione in tema di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento "de plano" e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.
A questi principi il ricorrente non si è attenuto, sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione nella ricorrenza dei requisiti per definirla tale, va disposta, a norma dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e art. 666 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione 'degli atti al Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021 Il(Consigl