Sentenza — n. 28965/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato quella di condanna di primo grado nei confronti di Roberto Pirrone, riconoscendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta al predetto in anni trenta di reclusione, in quanto responsabile del delitto di omicidio volontario commesso il 5 marzo 2018 in danno di Diene Idy. Sono state, altresì, confermate le statuizioni in ordine alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28965/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 1 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta al predetto in anni trenta di reclusione, in quanto responsabile del delitto di omicidio volontario commesso il 5 marzo 2018 in danno di Diene Idy. Sono state, altresì, confermate le statuizioni in ordine alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ROBERTO nato a FIRENZE il 08/03/1952 avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Prccuratore generale Franca Zacco, e del difensore Avv. Massimo Campolmi, che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato quella di condanna di primo grado nei confronti di Roberto Pirrone, riconoscendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta al predetto in anni trenta di reclusione, in quanto responsabile del delitto di omicidio volontario commesso il 5 marzo 2018 in danno di Diene Idy. Sono state, altresì, confermate le statuizioni in ordine alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Roberto Pirrone, con atto del 22 gennaio 2019, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito inosservanza di disposizione processuale sanzionata dalla nullità, per essere stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. nonostante essa non fosse stata contestata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di individuazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento di detta aggravante. 2.3. Con il terzo motivo ha eccepito vizi della motivazione con riguardo al mancato espletamento di nuove attività di accertamento nel giudizio di appello.
3. Dall'allegato certificato di morte rilasciato il 22 agosto 2020 e dalle informazioni trasmesse dalla Polizia giudiziaria alla cancelleria in data 11 maggio 2021, risulta che Roberto Pirrone è deceduto a Prato il 20 agosto 2020.
4. In ragione del decesso dell'imputato, intervenuto dopo il deposito del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen, per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 9 giugno 2021. (.1-Consigl e estens