Cassation court annuls conviction for illegal entry facilitation due to insufficient evidence and flawed reasoning regarding the defendant's liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Mohamed Lemgharbi of facilitating illegal entry by reducing the sentence and revoking the accessory penalty. The defense argued that the conviction relied on a flawed syllogism, noting the cooperative's inactivity, a pending identity theft complaint by the service provider, and contradictory testimonies from visa beneficiaries. The court agreed that the lack of concrete evidence linking the defendant to the specific fraudulent acts, combined with significant gaps in the prosecution's reasoning, necessitated the annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 3, lett. a) d. Igs. n. 286 del 1998; A criminal conviction based solely on the representation of an inactive entity for visa-related projects is invalid if the prosecution fails to prove the specific individual's direct involvement or if the reasoning ignores contradictory evidence and significant evidentiary gaps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEMGHARBI MOHAMED nato a FQUIH BEN SALAH( MAROCCO) il 01/11/1970 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ertIfte il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO ,e-- -el-re ha concluso ctrtederteks (o -1--; C4:542- cr;) "yc, Co
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/02/2014 il Tribunale di Venezia dichiarava Mohamed Lemgharbi responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3, lett.
a) d. Igs. n. 286 del 1998, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 90.000,00 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal primo Giudice, con l'ipotesi aggravata di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni 2 di reclusione ed euro 90.000,00 di multa, revocando la suddetta pena accessoria e confermando nel resto.
Secondo il costrutto accusatorio fatto proprio dai Giudici del merito, l'imputato, in qualità di rappresentante legale della società cobperativa II Sole, pacificamente inattiva e priva di strutture e di beni, con la predisposizione e l'inoltro alla Regione Veneto di progetti di formazione e orientamento finalizzati ad ottenere i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per un numero di cittadini marocchini superiore a cinque, avrebbe posto in essere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso degli stessi nel nostro Paese; nel luogo indicato nei progetti formativi, dove avrebbe dovuto svolgersi l'attività di formazione, non vi era alcuna azienda, alcun magazzino, alcuna traccia di attività, se non una cassetta della posta recante il nome della cooperativa; né risultava che effettivamente terzi soggetti si fossero appropriati dell'identità dell'odierno imputato.
2. Avverso la summenzionata sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Mohamed Lemgharbi. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità dell'imputato. Rileva il difensore come detta prova fosse stata fondata sulla sola circostanza della qualità di legale rappresentante della cooperativa Il Sole di Lemgharbi. Osserva al riguardo che: - i progetti formativi in questione non risultano acquisiti agli atti, non essendo stato possibile esaminarli per verificare se vi fossero sottoscrizioni dell'imputato e se le stesse fossero autentiche; - detti progetti erano, inoltre, stati presentati dalla società di servizi Master s.r.l. con sede a Venezia-Mestre; - il legale rappresentante di detta ultima società risulta avere presentato denuncia contro ignoti, acquisita in atti, sostenendo che erano in circolazione dei falsi progetti formativi redatti utilizzando la denominazione sociale e la carta intestata della Master s.r.I.; - probabilmente anche i falsi progetti formativi apparentemente riconducibili al ricorrente presentati alla Regione Veneto tramite la Master s.r.l. avrebbero potuto essere falsificati da terze persone rimaste ignote; - unico elemento a carico dell'imputato era l'esistenza di tali falsi progetti formativi apparentemente a nome della società cooperativa da lui rappresentata; - non vi è alcun rapporto eziologico tra la mancata cancellazione della società, ridotta solo a una denominazione sociale e a una cassetta postale, e i progetti falsificati. 2.2.
Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto che nel progetto formativo di uno dei soggetti entrati in Italia a seguito dell'autorizzazione della Regione Veneto, tale Hasane Ahrou, sarebbe stata indicata quale dimora ove ospitare lo straniero quella di via Piave n, 4 Selva di Progno, indirizzo di residenza dell'imputato. Al riguardo osserva la difesa che in realtà l'indirizzo di residenza dell'imputato era Selva di Progno, via Piave n. 74/C, come da documento di identità allegato, e non via Piave n. 4. 2.3.
Con il terzo motivo di impugnazione viene lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove opera un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Rileva la difesa che l'imputato non è tenuto a fornire spiegazioni e giustificazioni, che peraltro non aveva, del perché e del come il suo nominativo e quello,della società cooperativa da lui rappresentata fossero comparsi sui falsi progetti formativi presentati alla Regione Veneto. Osserva di avere fornito comunque una versione dei fatti alternativa, posto che secondo lo stesso legale della Master circolavano dei falsi progetti formativi su carta intestata della società di servizi e quelli attribuiti al ricorrente senza dubbio rientravano in essi.
La difesa rileva, inoltre, che: - non era onere dell'imputato ricercare ulteriori prove della sua innocenza in mancanza di prove a carico; - sarebbe stato prima necessario acquisire i falsi progetti, verificarne nel contraddittorio processuale le sottoscrizioni, e sentire come testimone il legale rappresentante della Master s.r.l. per accertare se li riconosceva come redatti dalla sua società.2.4. Col quarto motivo di ricorso viene rilevato vizio di motivazione con riguardo alla deduzione della colpevolezza dell'imputato dalla circostanza che tutti gli stranieri che hanno ottenuto indebitamente il visto sono marocchini proprio come l'imputato. 2.5.
Con il quinto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove, pur affermando che occorre dare prevalenza alle dichiarazioni dibattimentali, nel contraddittorio del processo, rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, finisce poi per utilizzare le s.i.t. per negare ogni credibilità al teste Ezzayri Abdelhadi laddove in dibattimento nega di avere incontrato e conosciuto Lemgharbi. E trascura che, come emerso dal dibattimento, il teste non solo ha una scarsa conoscenza della lingua italiana, ma sembra aver reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria in lingua inglese, con elevato rischio per la loro attendibilità, essendo state verosimilmente tradotte dai verbalizzanti. 2.6.
Col sesto motivo di ricorso viene lamentato, in via subordinata rispetto ai motivi relativi alla responsabilità, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare all'individuazione di una pena pari al doppio del minimo edittale, sulla base del generico e apodittico riferimento alla professionalità, al carattere organizzato e strutturato dell'attività criminosa, alla sua serialità e alla mancanza di qualsiasi forma di resipiscenza. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'olio, conclude, con requisitoria scritta, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e il difensore per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo ai motivi relativi alla responsabilità penale dell'imputato, pregiudiziali ed assorbenti. La motivazione della pronuncia di appello, in uno con quella di primo grado, appare frutto di un'argomentazione circolare, che rimanda a conclusioni raggiunte sulla base di affermazioni costituenti il solo presupposto d'accusa. Detta sentenza, invero, muove dalla circostanza che i falsi progetti formativi erano presentati a nome della società cooperativa II Sole s.r.I., di cui all'epoca della presentazione (nel 2009) era legale rappresentante Lemgharbi, che aveva curato nel tempo, in via generale, anche gli adempimenti burocratici e fiscali per conto della società (come da testimonianza del commercialista Coloniato).
Rileva che: - pur trattandosi di una società non operativa da anni e pur avendo Lemgharbi ormai intrapreso una nuova attività, quest'ultimo aveva continuato a mantenere una sede apparente della stessa, che constava della sola cassetta postale; - non è stata offerta alcuna giustificazione della creazione di una tale situazione meramente apparente e del mantenimento di una sede fittizia, nonostante l'imputato avesse ormai intrapreso una nuova attività; - l'imputato indicò come propria personale residenza l'indirizzo di Selva di Progno, via Piave n. 4, al momento dell'iscrizione della sua nuova cooperativa (testimonianza di Massetti), che è lo stesso indirizzo indicato come luogo di dimora nei progetti formativi di Hanane Ahrou (testimonianza di Massetti) che aveva ottenuto il visto, e di altri due soggetti beneficiari di tali progetti; - ['ipotesi di un furto di identità, sostenuta nell'atto di appello, non è stata allegata dall'imputato che non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione, ed è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio; - tutti gli stranieri che risultano avere ottenuto indebitamente il visto sono marocchini come l'odierno imputato.
Orbene, l'assenza dei progetti formativi in atti, di cui dà atto la stessa sentenza impugnata laddove evidenzia che la difesa presentava a tale riguardo un'istanza di accesso agli atti amministrativi della Regione Veneto, ha determinato una notevole lacuna motivazionale, rendendo impossibile valutare da chi essi fossero stati effettivamente predisposti e restando unicamente provato che essi erano stati presentati dalla Master s.r.l. A ciò si aggiunga che: - detta ultima società risulta avere depositato una denuncia contro ignoti per illeciti in suo danno derivanti proprio dalla presentazione a suo nome di progetti come quelli di cui all'odierna imputazione; - l'unico dei beneficiati del visto a riferire in sede di indagini preliminari di avere conosciuto l'imputato in Marocco e di essere venuto in Italia su sua proposta ha poi categoricamente negato ciò in dibattimento, sussistendo elementi significativi (l'assenza di una adeguata conoscenza della lingua italiana) nel senso di ritenere che quanto risultante dalle sue sommarie informazioni testimoniali non corrispondesse del tutto al vero; - la circostanza della corrispondenza tra residenza dell'imputato e domicilio di uno degli stranieri facenti ingresso, che sembra smentita dalla produzione difensiva della carta di identità dell'imputato, non può rimandare ad una responsabilità penale.
E', pertanto, evidente che la sentenza, muovendo dalla circostanza che Lemgharbi fosse il legale rappresentante della società in nome della quale erano stati presentati i progetti formativi, costruisce sulla stessa un sillogismo fuorviante, posto che l'inattività della suddetta società e la mancata cancellazione della stessa non può costituire elemento fattuale da cui desumere con ragionevole certezza la riconducibilità all'odierno imputato della condotta illecita, considerata, altresì, la denuncia di furto di identità sporta dalla società di servizi che aveva presentato detti progetti e la mancata individuazione, ad opera dei Giudici di merito, di elementi ulteriori (anche considerata la testimonianza dibattimentale di Ezzayri) sulla cui base ricondurre detti progetti (e i loro risvolti di rilievo penale), come si è evidenziato neppure acquisiti e esaminati nel contraddittorio delle parti, al Lemgharby.
Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annu