Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28952/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28952/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 4/3/2019 la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 3/2/2017, ha dichiarato la falsità dei documenti indicati nei capi di imputazione nn. 4, 9, 55 e 56 del proc. pen. n. 1679/2011, e nei capi nn. 2, 4, 8, 10 del proc. pen. 1985/2011, essendo stata rilevata l'omessa pronuncia prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. nel dispositivo della sentenza che aveva prosciolto gli imputati - tra i quali il ricorrente Gianfranco Paoli - dai reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, disponendo la restituzione in loro favore dei titoli professionali in sequestro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 537 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha depositato tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti della discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni fattuali non credibili difetto di legittimazione del ministero pubblico verosimiglianza dei motivi d'asilo falsità in documenti di servizio sviamento della giustizia ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 537 cod. proc. pen
1985/2011, essendo stata rilevata l'omessa pronuncia prevista dall'art. 537 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAOLI GIANFRANCO, nato a ROMA il 20/11/1955 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/3/2019 la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 3/2/2017, ha dichiarato la falsità dei documenti indicati nei capi di imputazione nn. 4, 9, 55 e 56 del proc. pen. n. 1679/2011, e nei capi nn. 2, 4, 8, 10 del proc. pen. 1985/2011, essendo stata rilevata l'omessa pronuncia prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. nel dispositivo della sentenza che aveva prosciolto gli imputati - tra i quali il ricorrente Gianfranco Paoli - dai reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, disponendo la restituzione in loro favore dei titoli professionali in sequestro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Andrea Vernazza, deducendo, con unico motivo di impugna- zione, il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., quanto alla dichiarazione di falsità degli atti citati ai capi 2 e 4 del proc. pen. 1985/2011, ritenuta tale solo sulla scorta della deposizione testimoniale di un soggetto non caratterizzato da terzietà, quale il Capitano Natale Serrano, e priva di qualunque riscontro.

3. Il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha depositato tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti della discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, come ha osservato il Procuratore generale, per avere sollevato soltanto motivi relativi alla responsabilità dell'imputato, proponendo censure estranee al giudizio di rinvio e che ridiscutono inammissibilmente valutazioni di merito ormai consegnate all'irrevocabilità della dichiarata prescrizione. 1.1. Alla Corte territoriale, in sede di rinvio, era stata demandata la funzione di dichiarare la falsità dei documenti di cui alle imputazioni, nonostante la prescrizione dei reati, previa verifica se le risultanze processuali fossero tali da consentire di affermare che essa era stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale.9. 1.2.

La Corte di appello di Genova ha osservato che la falsità della firma apparente del pubblico ufficiale che avrebbe formato il documento comporta la falsità in radice del documento, e ciò riguarda il caso del certificato MAMS di cui all'imputazione n. 2 del proc. pen. 1985/2011. Invero, la firma apocrifa è stata disconosciuta dal Capitano Serrano, e ciò rende superfluo l'invocato vaglio "calligrafico", essendo indubbia la terzietà del Serrano, non attinto da alcuna imputazione. Quanto all'imputazione n. 4 del proc. pen. 1985/2011 (falsità ideo- logica del pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente), la prova di tale reato prescinde da ogni contributo del Capitano Serrano, trattandosi di auto- dichiarazione del Paoli registrata dal P.U.

Licata Bartolomeo in forma di attestazione sul libretto di navigazione del Paoli. Pertanto, il dedotto vizio di motivazione circa la falsità conseguente al disconoscimento proveniente da soggetto non imparziale è manifestamente infondato e si risolve nella critica della valutazione di merito effettuata dal giudice, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, e perciò inammissibile in questa sede.

2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 marzo 2021