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Sentenza — n. 28951/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28951/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di pace di Como, con sentenza emessa il 3 ottobre 2019, assolveva, con la formula perché il fatto non sussiste, l'imputato Omar Fofana dal delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, D.L.vo 286/98, contestatogli perché, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Torino, notificatogli in data 27 maggio 2015, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio nazionale in violazione anche del successivo ordine di allontanamento impartitogli dal medesimo Questore in data 2 agosto 2016, notificato il medesimo giorno; fatto accertato in Como il 2 ottobre 2016.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28951/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato ascritto all'imputato è quello di non aver ottemperato, trattenendosi in Italia senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento emesso e notificato in data 2 agosto 2016 dal Questore di Torino, a seguito della violazione di un precedente provvedimento di espulsione, come si evince dalla contestazione della condotta prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, terzo periodo, integrante il reato previsto dal comma 5-quater del medesimo art.

Parole chiave

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allontanamento ritiro della querela penale remissione della pena domanda d'asilo di rom impunità delitto d'omissione

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
e) del codice di rito, per violazione della norma processuale di cui all'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, che prescrive a pena di nullità l'obbligo di dotare il provvedimento giudiziario di congrua ed effettiva motivazione, che indichi gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto al pronunciamento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMOnel procedimento a carico di: FOFANA OMAR - C.U.I. 04WDM82 nato il 18/02/1992 avverso la sentenza del 03/10/2019 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; obix nitk le 4: Wirk"2.., usNtodLI Púbblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo i i attA4 dciA kt 44.J t...2

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Como, con sentenza emessa il 3 ottobre 2019, assolveva, con la formula perché il fatto non sussiste, l'imputato Omar Fofana dal delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, D.L.vo 286/98, contestatogli perché, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Torino, notificatogli in data 27 maggio 2015, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio nazionale in violazione anche del successivo ordine di allontanamento impartitogli dal medesimo Questore in data 2 agosto 2016, notificato il medesimo giorno; fatto accertato in Como il 2 ottobre 2016.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Lo stringato iter giustificativo della decisione, del tutto avulso dalle risultanze processuali, si contraddistingue per la sua natura apodittica e stereotipa, tale da integrare una motivazione solo apparente, priva di qualsiasi vaglio critico della fattispecie contestata del cui elemento soggettivo propone una erronea lettura.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore dell'imputato, avvocato Fabio Lucchese, ha trasmesso memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il reato ascritto all'imputato è quello di non aver ottemperato, trattenendosi in Italia senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento emesso e notificato in data 2 agosto 2016 dal Questore di Torino, a seguito della violazione di un precedente provvedimento di espulsione, come si evince dalla contestazione della condotta prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, terzo periodo, integrante il reato previsto dal comma 5-quater del medesimo art.

14. La pacifica reiterazione dell'inosservanza del provvedimento amministrativo e la protrazione dell'indebito trattenimento sembrano, pertanto, contraddire apertamente le conclusioni raggiunte.Il giudice di merito ha valorizzato la circostanza che il Fofana era stato fermato alla stazione di Chiasso nel tentativo di entrare illegalmente in Svizzera, per dedurne la sua volontà di lasciare il territorio italiano e di ottemperare all'ordine di allontanamento, rimasto sino a quel momento inosservato per "mancanza di mezzi di sussistenza, stato di clandestinità».

Sul punto meritano di essere condivise le doglianze articolate dal ricorrente. Tale assunto è illogico e meramente assertivo, in quanto la presenza in Italia dell'imputato al momento del controllo può ritenersi volontaria, avuto riguardo in particolare alla distanza di tempo intercorsa tra la notifica del provvedimento, con cui gli era stato nuovamente intimato di allontanarsi dall'Italia, e il controllo avvenuto ben oltre la scadenza del termine di sette giorni. Né risulta fornita la prova della sussistenza del giustificato motivo idoneo a scriminare la condotta illecita, essendosi l'imputato del tutto disinteressato del procedimento a suo carico, omettendo di introdurre elementi probatori a proprio favore circa la stessa possibilità oggettiva e soggettiva di ottemperare all'ordine ricevuto.

Ed invero, la sussistenza del giustificato motivo deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza che rendono impossibile all'agente rispettare l'ordine di allontanamento (Corte cost. sentenza n. 5 del 2004). La norma assegna al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, se consentito, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, facendo riferimento al caso concreto e alla obiettiva e specifica condizione personale, sociale e patrimoniale del cittadino extracomunitario da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, anche soggettivamente, il comportamento preteso, ma l'imputato è gravato dall'onere di allegare i motivi del proprio agire, che normalmente non possono essere conosciuti dal giudicante.

Nel caso in oggetto, in assenza di allegazioni e di dati oggettivi direttamente verificati, la sentenza impugnata ha omesso sul punto qualsiasi motivazione, limitandosi in sostanza a proposizioni stereotipe e di mero stile, così incorrendo in un eclatante vizio di legittimità riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. c), prima ancora che all'art. 606, comma 1, lett.

e) del codice di rito, per violazione della norma processuale di cui all'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, che prescrive a pena di nullità l'obbligo di dotare il provvedimento giudiziario di congrua ed effettiva motivazione, che indichi gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto al pronunciamento.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Como in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Como, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 2