Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28620/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls suspended sentence order due to lack of prognostic motivation under Art. 163 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale requested the annulment of a lower court order granting a suspended sentence to a defendant. The court found that while the judge correctly applied the suspension benefit, they failed to provide the required prognostic motivation regarding the defendant's future conduct, especially given the defendant's prior escape and pending foreign proceedings. Consequently, the Supreme Court annulled the order and remanded the case to the Court of Appeal for a new decision with proper reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163 cod. pen.; Art. 671, comma 3 cod. proc. pen.: The judge granting a suspended sentence must explicitly motivate the favorable prognostic judgment on the convict's future conduct, particularly when adverse facts like prior escape or foreign proceedings are known.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence prognostic motivation judge of execution penal code procedural annulment remand for new trial conditional suspension abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 cod. pen.
Art. 671, comma 3 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 671, comma 3, cod.
art. 163 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: D'AVANZO ARMANDO nato a NAPOLI il 02/07/1992 avverso l'ordinanza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata 1'11 giugno 2020 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata dal difensore di Armando D'Avanzo, ha riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10 luglio 2015 e 25 febbraio 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 18 novembre 2016, dal Tribunale di Udine e, in data 20 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Trieste, determinando la pena del reato continuato in anni due di reclusione ed C 1.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena detentiva.

La Corte, rilevato che i reati di truffa, frode informatica e abusivo utilizzo di carta di credito, giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10 luglio 2015 e 25 febbraio 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e, in data 18 novembre 2016, dal Tribunale di Udine erano già stati uniti nel vincolo della continuazione, ha osservato che il reato di frode informatica giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 20 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Trieste era stato commesso lo stesso giorno dei reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10 luglio 2015 e 25 febbraio 2016, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli.

Ritenuto più grave il reato giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 20 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Trieste, la 'pena complessiva è stata determinata in anni due di reclusione ed C 1.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Il giudice dell'esecuzione ha quindi revocato l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste e notificato al condannato in data 28 febbraio 2020.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione della legge penale e assenza di motivazione con riguardo all'applicazione della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione, infatti, pur in presenza di una revoca del beneficio disposta nella cognizione dalla sentenza pronunciata, in data 20 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Trieste, aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena senza dare motivazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 163 cod. pen.

In particolare, la Corte di appello non aveva tenuto conto che il condannato, già detenuto per altra causa in Spagna, era evaso rendendosi latitante, circostanza dedotta dal pubblico ministero con memoria depositata nel procedimento avanti il giudice dell'esecuzione. Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori al fine di verificare l'esito del procedimento penale avanti l'autorità giudiziaria spagnola, esitato nella condanna alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. A norma dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., "Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena [...] quando ciò consegue al riconoscimento [...] della continuazione". Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione, ha determinato la pena del reato continuato e, ricorrendo il requisito del limite di pena inflitta, ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Peraltro, l'ulteriore requisito legale, costituito dal giudizio prognostico sulla futura condotta del condannato, è rimasto privo di motivazione, alla quale, in particolare, la Corte di appello era tenuta a fronte della deduzione articolata dal pubblico ministero con memoria nella quale era stata rappresentata la posizione giuridica del condannato, sottoposto in Spagna a procedimento penale per altra causa ed evaso.

2. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Trieste perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena detentiva formulando adeguata motivazione del giudizio relativo al requisito legale concernente la prognosi sulla futura condotta del condannato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente 22eciaa rrrii i n ma: Renato Giuseppe Bricch