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Sentenza — n. 28618/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing rescheduling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28618/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Surveillance Court's order because the defense counsel was not formally notified of the hearing's rescheduling. Although the court president had informally shared the new date via a note to local bar associations, this method was deemed insufficient under criminal procedure law. The court ruled that rescheduling a hearing without direct notification to the defense creates an absolute and irreparable nullity, mandating a retrial to ensure fair trial guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 177, 178, 179, 666, 678, 127 c.p.p.: A rescheduling of a hearing without prior notification to the defense counsel constitutes an absolute and irreparable nullity, rendering any subsequent judgment void.

Parole chiave

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criminal procedure nullity defense counsel notification hearing rescheduling regional surveillance court fair trial guarantees absolute nullity retrial mandate procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.p.
Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
Art. 127 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43854 del 18/9/2019, Sozzi
Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, Caliendo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUDISI ANDREA nato a ROGLIANO il 03/05/1979 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letteMatite-le conclusioni del PG Toect cuts. telc, cet Ctit C.A. t i a 3 C-0 o 2 . i icx GUA t4 ut..t eutt, cd-yx trìo geta12_ 04-Ce e-LQ,124-42_ .••nn

RITENUTO IN FATTO

1. RUDISI Andrea ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato la sua istanza di differimento dell'esecuzione della pena per gravi condizioni di salute anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 177, 178, 179, 666, commi 3 e 4, 678, comma 1, e 127 cod. proc. pen., in quanto ai difensori di fiducia non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale, differita con comunicazione preventiva e rinviata a nuovo ruolo.

Nel ricostruire la sequenza procedimentale, la difesa del condannato, in particolare, espone: - che, nel corso della prima udienza di trattazione, il Tribunale di sorveglianza aveva disposto rinvio per il conferimento dell'incarico a un perito medico-legale all'udienza del 27 ottobre 2020; - che, alcuni giorni prima della fissata udienza, il Tribunale reggino aveva trasmesso copia del ruolo di udienza ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di tutto il distretto (Reggio Calabria, Palmi e Locri) affinché ne dessero comunicazione agli iscritti attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali; - che da tale avviso la difesa del RUDISI aveva appreso che il procedimento camerale a carico del proprio assistito era destinato ad essere rinviato ad altra data, di cui non veniva data comunicazione anticipata alle parti; - che da tale avviso si evinceva che le difese delle parti in causa nei procedimenti oggetto di rinvio preliminare avrebbero potuto prendere visione della data di rinvio visionando il ruolo di udienza che sarebbe stato affisso nell'ingresso del Tribunale, mentre i difensori appartenenti ad altri fori - come i difensori del RUDISI, appartenenti al foro di Cosenza - avrebbero dovuto affidarsi ai colleghi del foro reggino, i quali erano stati invitati a informare dell'eventuale rinvio del procedimenti gli avvocati dei fori esterni al distretto; - che, tuttavia, la difesa del RUDISI non aveva ricevuto alcuna informazione dai colleghi "invitati", con il risultato che la successiva udienza del 24 novembre 2020 veniva celebrata in assenza dei difensori fiduciari, con grave lesione delle garanzie difensive del condannato.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle ragioni espresse in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). In base all'esame del fascicolo processuale, può così ricostruirsi la vicenda processuale, nel segmento d'interesse:

a) con nota del 23 ottobre 2020, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria trasmetteva "ai Presidenti dei COA di Reggio Calabria, Palmi e Locri" e al Procuratore generale territoriale "copia del ruolo di udienza.. .del giorno 27.10.2020, rappresentando che i procedimenti contrassegnati, nella seconda colonna della tabella, con la lettera R" - includente il procedimento' n. 438/2020 a carico del RUDISI - sarebbero stati "rinviati per assenza del giudice relatore";

b) con la stessa nota si precisava che i difensori e gli interessati avrebbero potuto "prendere visione della data di rinvio visionando il ruolo di udienza" ché sarebbe stato "affisso nell'ingresso del Tribunale" e si invitavano "i Signori Avvocati a notiziare dell'eventuale rinvio del procedimento i colleghi difensori appartenenti ad altri Fori", tra i quali figuravano gli avvocati Antonio QUINTIERI e Amelia FERRARI, difensori di fiducia del RUDISI, appartenenti entrambi al foro di Cosenza;

c) il 26 ottobre 2020 l'avv. Antonio QUINTIERI veniva informato con comunicazione a firma del giudice TORTORELLA - cui era allegata la citata nota del Presidente del Tribunale - che il procedimento coinvolgente il suo assistito non si sarebbe trattato alla prevista udienza del 27 ottobre successivo.

3. Ciò posto in punto di fatto, va ricordato che, nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del • 18/9/2019, Sozzi, Rv. 277327;

Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Caliendo, Rv. 264689). In applicazione dell'enunciato principio, che va ribadito in questa sede, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, perché emessa in esito ad udienza camerale preceduta da rinvio a nuovo ruolo non seguito da rituale notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia. Il richiamo contenuto nel provvedimento alla verificata "regolarità delle notificazioni e delle comunicazioni", in realtà, si esaurisce in una formula di stile non rappresentativa della realtà documentale in atti, che no'n lascia emergere un riferimento neppure all'avvenuto, eventuale, assolvimento della singolare modalità di comunicazione - per la verità del tutto estranea al sistema processuale penale - individuata nella nota del Presidente del Tribunale reggino più sopra richiamata, affidata, in modo assolutamente aleatorio e, perciò, inaccettabile, alla diligenza e iniziativa individuale degli avvocati del distretto di Reggio Calabria.

4. All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue il rinvio del procedimento al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che, nel nuovo giudizio, dovrà riesaminare in toto l'istanza avanzata dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, i