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Sentenza — n. 28616/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order denying plea deal extinction due to pending pending crime without final conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28616/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the defendant's request to extinguish a crime settled by a plea deal. The defendant argued that extinction should apply because no final conviction existed for a new crime committed within five years, despite the new crime being pending. The court ruled that extinction is barred only if the new offense is definitively proven by an irrevocable judgment, even if issued after the five-year period, and ordered the case remanded for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; The commission of a new crime within five years bars the extinction of a plea-deal sentence only if that new crime has been definitively ascertained by an irrevocable judgment, regardless of whether the judgment was rendered after the statutory period.

Parole chiave

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extinzione reato patteggiamento causa ostativa irrevocabile giudice esecuzione penale art. 445 c.p.p. rinvio per nuovo giudizio sospensione di pena estinzione dell'obbligazione piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 445, comma 2, cod.
art. 335 cod. proc. pen
Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod.
art. 445 cod. proc. pen
Nei richiamati arresti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CHIO ROBERTO nato a ANDRIA il 27/10/1987 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/~te le conclusioni del PG o tfL9 ,ec in a tA4--;' eito , euk. , . e , cL .1. Ai, c19-1 2.-'ì-0 l -Q' od u Lf.6t Co f\ox tA‘ O tette ' •01-4 Aiu£1.1/4,D.Q_ bu,ftz_e_ca_

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione del reato avanzata da DI CHIO Roberto in relazione alla sentenza di applicazione della pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa emessa dallo stesso giudice in data 17 luglio 2012, irrevocabile il 19 ottobre 2012. A ragione della decisione, osservava il giudicante che la richiesta estinzione era preclusa dalla esistenza di un carico pendente, attestante che DI CHIO aveva commesso altri reati nel quinquennio di legge, ossia in data 26/9/2013 (proc. n. 6737/2013 R.G.N.R.).

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, atteso che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per negare l'estinzione del reato oggetto di pena "patteggiata" nei casi previsti dal citato art. 445, comma 2, occorre che la commissione nel termine di legge del reato ostativo sia stata definitivamente accertata, ancorché la relativa sentenza di condanna sia intervenuta oltre il termine medesimo. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione adìto ben poteva dichiarare l'estinzione, in quanto, al momento della pronuncia, non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna a carico del DI CHIO per delitto commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza di patteggiamento.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in totale adesione alle ragioni svolte dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Dal chiaro testo dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. risulta che, agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detehtiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo,, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso. 2.1.

Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" (come nella fattispecie): in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753) e nel caso, per certi versi assimilabile, del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). 2.1.1.

Con tali ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. In coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione. 2.1.2.

Nei richiamati arresti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l'estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena concordata, per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata alla eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato. E' stato, sul punto, osservato, che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - che, di conseguenza, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva - il difetto di una disposizione di legge che tanto stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione.

Paralizzare o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato e ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad accertamento irrevocabile. 2.2. Giova, quindi, ribadire, in questa sede il seguente principio: "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio".

3. Alla luce del ribadito principio, poiché al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata non risultava che il ricorrente avesse riportato condanna definitiva per altro delitto, commesso nei cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena emessa in data 17 luglio 2012 dal G.I.P. del Tribunale di Trani, irrevocabile il 19 ottobre 2012 (un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90), l'ordinanza medesima, affetta da erronea interpretazione della legge, deve essere annullata, con rinvio al suddetto G.I.P. di Trani per il rinnovato esame dell'istanza del ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati e nella considerazione di eventuali nuovi elementi sopravvenuti quanto ad ulteriori condanne nel frattempo passate in giudicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ai G.I.P. del Tribunale di Trani. Così deciso in Ro