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Sentenza — n. 28613/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; defense lawyer's prior appointment in trial phase does not extend to execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28613/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a defense lawyer appointed during the trial phase cannot automatically represent the defendant in the subsequent execution phase. The appellant argued that the lack of notification to his co-counsel rendered the hearing null, but the court found this claim infounded. Consequently, the court held that the prior appointment lacked validity for the execution incident, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 2; Art. 97, comma 4; Art. 656, comma 5 cod. proc. pen.: A defense lawyer's appointment made during the trial phase does not extend to the execution phase unless a new appointment is made specifically for that stage.

Parole chiave

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criminal procedure code defense lawyer appointment execution phase trial phase distinction notification nullity inadmissible appeal co-defender status corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore...".
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie, in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e, di conseguenza, efficace per detta fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
L'enunciato principio, che circoscrive la validità della nomina alla fase di cognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen.
Art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Deduce un unico motivo processuale, con cui si duole dell'omessa notifica al predetto difensore dell'avviso di udienza camerale celebratasi ai sensi dell'art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
Deduce un unico motivo processuale, con cui si duole dell'omessa notifica al predetto difensore dell'avviso di udienza camerale celebratasi ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo l'avviso stato notificato esclusivamente al co-difensore avv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26881 del 26/5/2015, Andreoli
Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, Fusca'
Sez. 4, n. 28950 dell'11/4/2002, Rizzo
262307; Sez. 4, n. 28950 dell'11/4/2002, Rizzo, Rv.
Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna
Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa ed oggetto (Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna, Rv.
Sez. 1, n. 23734 dell'8/7/2020, Cafarelli
(Sez. 1, n. 23734 dell'8/7/2020, Cafarelli, Rv.
Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato
Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASO LUIGI nato a FOGGIA il 28/02/1977 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/s~ le conclusioni del PG ?uk.iJ k,C) gA b t • et4js t2 Érti-Ch oLke 231-.4-63te-bLeck Ck el cttk aU C-nU Cltkei2b Trueíro , Qen O' ira ccekr. 6, t

RITENUTO IN FATTO

1. Luigi CASO, per il tramite del difensore (avv. Giovanni QUARTICELLI), propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'interessato con sentenza del Tribunale di Foggia in data 16 luglio 2010, divenuta irrevocabile il 19 luglio 2011. Deduce un unico motivo processuale, con cui si duole dell'omessa notifica al predetto difensore dell'avviso di udienza camerale celebratasi ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo l'avviso stato notificato esclusivamente al co-difensore avv.

Gianfranco FRINO. Precisa: - di essere subentrato nella difesa del CASO, già difeso dall'avv. FRINO, mai revocato, in sede di giudizio di cassazione (N. 9168/2017 R.G.), promosso da Cataldo GALLO + 6 (incluso il CASO) avverso la sentenza emessa in data 20 aprile 2016 dalla Corte di appello di Trento; - di avere assistito il ricorrente, unitamente all'avv. FRINO, anche nel procedimento definito con sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, emessa in data 7 marzo 2019, di cui allega il frontespizio. Era, pacifico, dunque, che, anziché essere notificato a un difensore d'ufficio, l'avviso di udienza camerale per discutere dell'incidente di esecuzione di cui trattasi dovesse essere notificato a esso difensore di fiducia.

Tale omissione aveva determinato la nullità della suddetta udienza ai sensi degli artt. 179, 127, commi 1 e 5, e 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Occorre rilevare che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito della irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/5/2015, Andreoli, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, dep. 2015, Fusca', Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 dell'11/4/2002, Rizzo, Rv. 222225). Tanto coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore...".

Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa ed oggetto (Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna, Rv. 272629).2.1. L'enunciato principio, che circoscrive la validità della nomina alla fase di cognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in 'ragione della possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati sia al condannato sia al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia, poi, sopraggiunta una diversa nomina in quella di esecuzione ormai in corso. La deroga in esame, per la specificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23734 dell'8/7/2020, Cafarelli, Rv. 279443;

Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv. 270071). Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie, in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e, di conseguenza, efficace per detta fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, atteso che lo stesso avv. QUARTICELLI afferma di essere stato nominato quale co-difensore di fiducia nei due procedimenti di cognizione indicati nella esposizione in fatto, ma non nell'attuale fase esecutiva, non può che ritenersi manifestamente infondato in diritto il suo rilievo circa la pretesa estensione della nomina effettuata in cognizione alla fase relativa all'incidente di esecuzione sottoposto all'odierno vaglio. Da ciò l'irrilevanza della mancata notifica al professionista dell'avviso per l'udienza fissata davanti alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, per la discussione del citato incidente, non potendo avere effetti - come detto - nella fase di esecuzione la nomina operata nei precedenti due giudizi di cognizione.

4. Per le esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo indicare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente „zgili3iotjCas Angela Tardio DE