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Sentenza — n. 28612/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court revokes conditional sentence suspension due to new crime committed within five years, not sentence finality date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed an appellate court order that denied revocation of a conditional sentence suspension based on the date of the subsequent conviction's finality. The appellant argued that the five-year revocation period should be calculated from the date the new crime was committed, not when the confirming judgment became final. The court agreed, ruling that the revocation of right occurs upon the consummation of the new offense within the statutory term, regardless of the later judgment date, and annulled the lower court's decision for remittal.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.; The revocation of a conditional sentence suspension due to a new crime occurs by law upon the consummation of the offense within the statutory period, not upon the finality of the subsequent conviction judgment.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of right five year period consummation of crime finality of judgment procuratore generale appellate court order revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.
Ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1, n.
art. 416-bis cod. pen
Nella specie, nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso al D'ALOI il beneficio della sospensione condizionale della pena, il predetto aveva commesso il reato di cui all'art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, El Bouheli
Sez. U, n. 19 del 12/5/1956, Melis
Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco
Sez. 5, n. 34332 del 12/4/2005, Massabò
Sez. 1, n. 30504 del 7/7/2011, P.G. in proc. Polito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: D'ALOI GIOVANNI nato a NICOTERA il 04/06/1966 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/~4te le conclusioni del PG u-ik-k: 10--0-)`;'1"-t- c.121_ h a. 02.3j'e,to , Ce u.z c4A ct.A.V, 9-3 ce, exi /251-0 , 41,v, v. Lt Uc> c0-62Q t-Leg-e rà41-_ •

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata dal Procuratore generale territoriale, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Giovanni D'ALOI con sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 23 giugno 2006, irrevocabile il 21 maggio 2007. A ragione della decisione, osservava che D'ALOI era stato, in seguito, condannato alla pena di otto anni, sette mesi, dieci giorni di reclusione e 1.800,00 euro di multa con sentenza resa dalla Corte di appello di Catanzaro vS in data 18 maggio 2016, irrevocabile il 19 agosto 2018: non vi erano, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 168, comma 1, cod. pen, in quanto l'irrevocabilità di quest'ultima sentenza era intervenuta a distanza di oltre cinque anni dalla decisione concessiva del beneficio che si chiedeva di revocare.

2. Ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. Evidenzia il ricorrente che, ai fini della revoca di diritto prevista dalla citata disposizione, non rileva la data di irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto il fatto "revocante", ma la data di commissione del fatto medesimo. Nella specie, nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso al D'ALOI il beneficio della sospensione condizionale della pena, il predetto aveva commesso il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., a partire dal 2003 sino al 30 ottobre 2013, e ulteriori delitti, posti in essere tra il 2007 e il 2012, per i qual[ era stato condannato a pena detentiva con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 18 maggio 2016, irrevocabile il 19 agosto 2018. Sussistevano, pertanto, i presupposti di legge per addivenire alla richiesta revoca.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in piena adesione alle ragioni svolte in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Giova premettere che l'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione Condizionale della pena quando il condannato, nei termini stabiliti, commetta un altro delitto di qualsiasi natura, richiedendo, invece, l'ulteriore requisito della "stessa indole" solo quando il condannato, cui è già stato concesso il beneficio, nei termini stabiliti commetta una contravvenzione (fra molte, Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, El Bouheli, Rv. 273383).Causa della revoca è, dunque, la commissione del reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al godimento del beneficio (Sez.

U, n. 19 del 12/5/1956, Melis, Rv. 097623; fra le più recenti, Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015, in cui si ribadisce il principio per cui, in tema di sospensione condizionale, il concetto di commissione del reato - dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo - è ancorato alla data di consumazione del reato stesso con riferimento al termine quinquennale o biennale di legge). La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche prima e indipendentemente dalla pronuncia giudiziale di revoca, che, pertanto, assume mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Sez. 5, n. 34332 del 12/4/2005, Massabò, Rv. 232249).

3. Il Giudice dell'esecuzione non si è conformato agli enunciati principi, affermando, erroneamente, che, ai fini della revoca richiesta, il fatto rilevante da individuare nell'arco temporale di cinque anni era la data di irrevocabilità della sentenza di condanna successiva e non quella di commissione del nuovo delitto. Con riguardo al caso di specie, va, inoltre, precisato che la protrazione della condotta di un reato permanente come quello associativo di cui all'art. 416-bis - oggetto, con altri, della condanna "revocante" subita dal D'ALOI - nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza (Sez. 1, n. 30504 del 7/7/2011, P.G. in proc. Polito, Rv. 251029).

4. Consegue alle esposte considerazioni l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che rivaluterà la richiesta di revoca alla luce dei principi di diritto richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Angela Tardio D1A,,539-£1- DEPOSITAT