Cassation court annuls execution order for revoking suspended sentence due to failure to consider prior final conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's order rejecting the request to revoke a conditional sentence suspension. The prosecutor argued the lower court ignored a final 2009 conviction for extortion, which legally barred the subsequent suspension under Article 164 of the Penal Code. The court found the execution judge's failure to account for this prior judgment constituted a decisive violation of law and a fatal flaw in reasoning, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 2, n. 1) c.p.; Art. 168 c.p.: The conditional suspension of sentence cannot be granted to those who have received a prior custodial sentence for a crime; failure to consider such a final judgment renders the execution order void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: CUPONE MICHELE nato a SAN MARCO ARGENTANO il 23/04/1959 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/sei~ le conclusioni del PG p_ , t rYltki•e— /5-t~e c-tAi` 'aro", 2-; i d.. ,VIA- 2.40 I amu calob Le( et‹sto co kntno di-Q» •
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata dal Procuratore generale territoriale, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Michele CUPONE con sentenza emessa dalla Corte medesima in data 30 novembre 2017, irrevocabile il 15 aprile 2018., A ragione della decisione, escludeva di ravvisare, in relazione alla citata pronuncia, l'ipotesi di cui all'art. 168, u.c., cod. pen., in quanto il beneficio della sospensione, riconosciuto con sentenza emessa in data 19 gennaio 2015 dal Tribunale di Lagonegro, era stato revocato con ordinanza resa dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 3 aprile 2019.
2. Ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione degli artt. 164, comma 2, n. 1), 164, comma 4 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Per quel che qui rileva, il Procuratore ricorrente stigmatizza che il Giudice dell'esecuzione abbia totalmente ignorato una circostanza risolutiva ai fini dell'accoglimento della richiesta di revoca, costituita dal fatto che, al momento della concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena di sette mesi di reclusione da parte della Corte catanzarese con sentenza del 30.11.2017, che parzialmente riformava la decisione del Tribunale di Cosenza in data 19 dicembre 2016, era già passata in giudicato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 29 novembre 2013 (irrevocabile il 17 novembre 2015), con la quale il CUPONE era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e che si poneva, pertanto, come radicalmente ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., alla concessione successiva del beneficio.
Osserva, inoltre, il requirente che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare dal certificato del casellario in atti come fosse nuovamente incorsa nel medesimo errore, concedendo ulteriore sospensione della pena con successiva sentenza emessa in data 26 marzo 2018 (irrevocabile il 5 marzo 2019).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in piena adesione alle ragioni svolte in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Nell'adottare l'ordinanza reiettiva impugnata il Giudice dell'esecuzione ha omesso di dar conto di una circostanza cruciale, che lo avrebbe dovuto indurre a emettere una decisione di segno esattamente opposto. Trattasi, in particolare, della sentenza, iscritta al n.
8) del certificato del casellario giudiziale in atti, con la quale Michele CUPONE venne condannato in data 7 maggio 2009 dal Tribunale di Sala Consilina alla pena di sei anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa per concorso nel delitto di estorsione aggravata, sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Salerno il 29 novembre 2013 e divenuta irrevocabile il 17 novembre 2015. E' evidente, considerata l'entità della pena superiore ai due anni, che in alcun modo un Giudice della cognizione, alla luce del chiaro disposto dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen. ("La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto..."), da correlarsi alle disposizioni complementari di cui al comma 4 dello stesso articolo e all'art. 168 cod. pen., avrebbe, in seguito, potuto concedere il beneficio, viceversa erroneamente concesso con la decisione che l'Organo requirente ha chiesto, giustamente, di revocare. L'omessa valutazione della richiamata sentenza di condanna da parte del Giudice a giro nel provvedere sulla richiesta presentata dal Procuratore generale territoriale, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 30 novembre 2017, mette in crisi la tenuta dell'ordinanza censurata, inficiata da un vulnus motivazionale decisivo e assorbente, nonché determinante una palese violazione di legge.
3. Tanto impone l'annullamento del suddetto provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che rivaluterà la richiesta di revoca del beneficio tenendo conto della sentenza di condanna alla pena detentiva di sei anni di reclusione emessa nei confronti di Michele CUPONE dal Tribunale di Sala Consilina in data 7 maggio 2009 (irrevocabile il 17 novembre 2015).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente FiI irnn Casa Angela Tardio DEPOSITA