Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding procedural timeliness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the argument that the appeal was timely filed. The lower court had dismissed the appeal because it was filed after the fifteen-day limit for contested motivation, but the appellant claimed the court failed to notify the deadline. The court ruled that the reading of the judgment and its motivation in court, verified by the minutes, constituted the sole relevant act for publication and the start of the appeal period, making the appellant's claim irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 545, comma 3, cod. proc. pen.: When a judgment with contested motivation is read in court, the act of reading and the entry in the minutes constitute the publication, and the appeal period begins from that moment regardless of whether the deadline is explicitly stated in the device.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso l'ordinanza del 26/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Tít43 t4 Lt. lette/s~, le conclusioni del PG t f c.e.,......te;to t..on.a.uz zjJ1 eix(r. 2 I ct (viV, / cL „L; ,,,A001,12 --r>.! L'e& LQ
RITENUTO IN FATTO
1. Fernando BEVILACQUA, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vasto in data 9 aprile 2019. A ragione della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, a fronte di una decisione di primo grado pronunciata con motivazione contestuale in assenza dell'imputato, il difensore aveva depositato atto di appello in data 2 maggio 2019, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Nel ricorso sottoscritto dall'avv. Raffaele GIACOMUCCI si deduce che il G.U.P. di Vasto, durante la lettura, in udienza, del dispositivo della sentenza, non abbia dato atto della motivazione contestuale, né indicato il termine per il deposito della motivazione. Per tale ragione, detto termine doveva ritenersi "ordinario", di talché l'impugnazione andava considerata tempestiva in quanto proposta nei termini di legge. Quanto alla contestazione di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo emerso che il BEVILACQUA in una sola circostanza si era accompagnato a un pregiudicato, il reato non poteva reputarsi integrato per difetto del carattere di abitualità.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). Dall'esame del verbale di udienza redatto in data 9 aprile 2019, versato nel fascicolo processuale, risulta senza ombra di dubbio che si sia dato effettivamente atto dell'avvenuta lettura della motivazione contestualmente al dispositivo, ai sensi dell'art. 545, comma 2, cod. proc. pen., alla presenza dell'avv. Raffaele GIACOMUCCI, difensore di fiducia dell'imputato.
3. Orbene, si rammenta che, in caso di motivazione contestuale, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento e la pubblicazione prevista dal comma 2 "equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza" (art. 545, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che, nell'ipotesi di assenza del difensore di fiducia, il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), anche se nominato d'ufficio per la sola udienza, sia per il difensore di fiducia, che non ha diritto alla notifica (Sez. 3, n. 19985 del 15/3/2017, Biagi, Rv. 269772;
Sez. 6, n. 12498 del 18/10/2000, dep. 2001, Mesiano, Rv. 218420). Il difensore del ricorrente sostiene che, non avendo il G.U.P. di Vasto indicato in dispositivo il termine per il deposito della motivazione, questo non poteva che essere ritenuto di carattere ordinario (cioè di quindici giorni). Tuttavia, il rilievo sarebbe corretto, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 544 cod. proc. pen., solo nel caso in cui non fosse stato possibile "procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio", che, invero, costituisce la modalità ordinaria della redazione della sentenza, secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
Da tanto consegue che la lettura in udienza di dispositivo e motivazione, eventualmente "sostituita con una esposizione riassuntiva" (art. 545, comma 2, cod. proc. pen.), attestata dal verbale di udienza, con contestuale deposito della sentenza, è l'unico dato rilevante ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione (Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah, n.m.; Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del 16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez. 2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453;
Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999, Mazzola, Rv. 214468, in cui, fra l'altro, si evidenzia che la sottoscrizione del verbale di udienza anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilità penale in caso di falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto), dovendosi reputare superflua e irrilevante l'eventuale indicazione nel dispositivo della motivazione contestuale.
4. Per le esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo indicare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa DEPOSITATA Ang