Sentenza — n. 28609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29/9/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da Erjon Bodlli avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 3/7/2020, che aveva parzialmente accolto la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, concedendo 90 giorni di liberazione anticipata per i semestri relativi al periodo 2/4/2019-1/4/2020, ed invece rigettandola per il periodo di presofferto cautelare espiato dal 27/11/2012 al 26/5/2013 e dal 27/5/2013 al 30/3/2016. Il Tribunale - rilevato che nel corso del 2015, quando era sottoposto agli arresti domiciliari, il Bodlli aveva violato detta misura cautelare rendendosi irreperibile nei giorni 4/8/2015 e 20/11/2015 - ha evidenziato che l'intervenuta ordinanza di custodia in carcere emessa il 21/12/2019 dal GIP del Tribunale di Brescia aveva attribuito al reclamante gravi delitti consumati dal 2016 al 2018, per fatti di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti, la cui delibazione - particolarmente attraverso le intercettazioni telefoniche, indicative della determinazione criminale del Bodlli e dei coindagati - ne aveva rivelato la spiccata indole deviante, manifestando il totale fallimento del periodo detentivo pregresso ai fini risocializzanti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: l'ordinanza del 26/2/2019 di ammissione del Bodlli all'affidamento in prova al servizio sociale, e 2) l'ordinanza del 14/4/2020 del Tribunale del riesame di Brescia, concessiva degli arresti domiciliari, provvedimenti entrambi menzionati nel reclamo e trascurati nell'impugnata ordinanza. Il tenore di tali provvedimenti era quello di attestare da un canto il ridimensionamento delle esigenze cautelari relative all'ordinanza custodiale del 21/12/2019, dall'altro di prendere atto della positiva inversione di tendenza del condannato, che - sposando una cittadina italiana ed avviando una regolare attività lavorativa - aveva posto le basi del suo recupero sociale, tanto da essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BODLLI ERJON, nato il 02/10/1981 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 del TRIB. di SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/9/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da Erjon Bodlli avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 3/7/2020, che aveva parzialmente accolto la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, concedendo 90 giorni di liberazione anticipata per i semestri relativi al periodo 2/4/2019-1/4/2020, ed invece rigettandola per il periodo di presofferto cautelare espiato dal 27/11/2012 al 26/5/2013 e dal 27/5/2013 al 30/3/2016. Il Tribunale - rilevato che nel corso del 2015, quando era sottoposto agli arresti domiciliari, il Bodlli aveva violato detta misura cautelare rendendosi irreperibile nei giorni 4/8/2015 e 20/11/2015 - ha evidenziato che l'intervenuta ordinanza di custodia in carcere emessa il 21/12/2019 dal GIP del Tribunale di Brescia aveva attribuito al reclamante gravi delitti consumati dal 2016 al 2018, per fatti di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti, la cui delibazione - particolarmente attraverso le intercettazioni telefoniche, indicative della determinazione criminale del Bodlli e dei coindagati - ne aveva rivelato la spiccata indole deviante, manifestando il totale fallimento del periodo detentivo pregresso ai fini risocializzanti.
2. Avverso tale ordinanza ha proPosto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gianbattista Scalvi, deducendo profili di manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge con riferimento alla mancanza della motivazione sulla necessità di separata valutazione dei singoli semestri di detenzione. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, si lamenta che la motivazione sia manifestamente illogica laddove risulta in contrasto con due atti del processo:
1) l'ordinanza del 26/2/2019 di ammissione del Bodlli all'affidamento in prova al servizio sociale, e 2) l'ordinanza del 14/4/2020 del Tribunale del riesame di Brescia, concessiva degli arresti domiciliari, provvedimenti entrambi menzionati nel reclamo e trascurati nell'impugnata ordinanza. Il tenore di tali provvedimenti era quello di attestare da un canto il ridimensionamento delle esigenze cautelari relative all'ordinanza custodiale del 21/12/2019, dall'altro di prendere atto della positiva inversione di tendenza del condannato, che - sposando una cittadina italiana ed avviando una regolare attività lavorativa - aveva posto le basi del suo recupero sociale, tanto da essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova.
Ciò si poneva in stridente contrasto con la valutazione di totale fallimento del periodo detentivo pregresso ai fini risocializzanti.2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura la mancata risposta al rilievo della necessità di una valutazione separata della condotta del Bodlli per semestri, con particolare riferimento agli iniziali periodi di presofferto, cioè quello trascorso in custodia inframuraria dal 27/11/2012 al 1°/10/2013 ed i primi semestri agli arresti domiciliari, iniziati il 2/10/2013. In detti periodi, ben lontani da quelli in cui erano maturate le condotte illustrate nell'ordinanza custodiale del dicembre 2019 - dal luglio 2016 al 2018 - la condotta del Bodlli era stata positiva, sicché non vi è motivo di determinarne la refluenza negativa sugli invocati periodi di liberazione anticipata, tanto più al cospetto di una prossima fine dell'espiazione della pena, attualmente fissata al novembre 2021.
3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui propugna l'inammissibilità del ricorso, ritenuto generico per non avere consi- derato le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliare integrate dal Bodlli nel 2015, e per avere contrastato la valutazione di totale fallimento trattamen- talt del periodo pregresso ai fini risocializzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. L'ordinanza risulta illogica laddove, con valutazione generica, fa refluire negativamente il rilievo dei fatti di reato descritti nell'ordinanza cautelare del 21/12/2019 di vari anni con riferimento alla prima detenzione inframuraria, e comunque senza specificazione delle ragioni di non meritevolezza del beneficio ancorate alla condotta concretamente tenuta dal Bodlli nei semestri di riferi- mento. Invero, costituisce principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, che il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, perché così prevedono la norma di legge e la finalità dell'istituto, che ricollegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato, che costituiscono soltanto la finalità cui tende l'istituto premiale.
È indubbio che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072).
In tal senso si è espressa l'impugnata ordinanza, concludendo per il 'totale fallimento del periodo detentivo pregresso ai fini risocializzanti, senza però dare conto della operata valutazione degli elementi in senso contrario prospettati dalla difesa nel procedimento in esame, consistenti nell'ammissione del Bodlli alla misura alternativa dell'affidamento in prova decretata nel febbraio 2019 e nell'attenuazione del vincolo cautelare derivante dalla citata ordinanza. custo- diale, determinata dalla presa d'atto della positiva inversione del modus vivendi del Bodlli dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Brescia per fatti commessi nel 2012.
Nemmeno vi è una concreta valutazione della distanza temporale tra i semestri per i quali era richiesta la liberazione anticipata e l'epoca delle condotte di reato oggetto dell'indagine in corso, se non l'osservazione che trattasi di gravi fatti prolungati nel tempo (dal 2016 al 2018), senza però indicare alcuna specifica correlazione o refluenza negativa sui pregressi periodi di restrizione. A colmare tale lacuna appare insufficiente il mero richiamo di due infrazioni, non ulteriormente specificate, alla misura degli arresti domiciliari commesse dal Bodlli nel 2015, che al più attengono alla parte finale del secondo periodo in valutazione.
2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata onde effettuare una nuova valutazione di meritevolezza del beneficio penitenziario, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che - nella piena libertà di apprezzamento - si atterrà agli indicati principi di diritto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della liberazione anticipata per i periodi 27/11/2012 - 26/05/2013 e 27/05/2013 - 30/03/2016, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il giorno 1°/4/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente