Sentenza — n. 28607/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Gaetano Lamonaca, in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMONACA GAETANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/10/1985 avverso l'ordinanza del 24/07/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni _conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Gaetano Lamonaca, in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:
1) il 21 febbraio 2019 dalla Corte di appello di Milano;
2) il 15 febbraio 2016 dalla Corte di appello di Milano;
a) il 15 marzo 2016 dal Tribunale di Milano;
4) il 17 maggio 2016 dal Tribunale di Como;
5) il 5 ottobre 2015 dal Tribunale di Brescia;
6) il 15 aprile 2016 dal Giudice per le -indagini preliminari del Tribunale di Milano;
7) il 2 marzo 2018 dal Tribunale di Milano.
2. Con ordinanza del 24 luglio 2020, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione solo fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate ai nn. "1", "2", "3", "5", "7"; individuava come più grave, fra 'i predetti, il reato di furto aggravato contestato al capo 12 della sentenza sopra indicata al n. "1"; rideterminava gli aumenti di pena per i singoli i reati satellite; indicava la pena complessiva per tutti i reati predetti in quattro anni, sei mesi di reclusione e 1.670,00 euro di multa.
3. Il difensore di Gaetano Lannonaca ha proposto ricorso per cassazione, con 'atto in cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione: abbia determinato gli aumenti di pena, per reati satellite, in violazione del divieto di aggravamento, in misure non proporzionali rispetto a quelle operate dal Giudice per le indagini preliminari 'del Tribunale di Milano fra il capo "12" delle imputazioni e gli altri reati per i quali vi è stata condanna; non abbia assunto come pena base, previo scorporo della pena complessiva, quella stabilita in fase di cognizione per il singolo reato più grave; t.re% abbia errato nel non considerare il periodo di carcerazione, patito dalffionaca dal 2014 al 2015, al fine del riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate ai nn. "1", "2", "3", "5" e "7" e quelli giudicati con le sentenze sopra indicate ai nn. "4" e "6", questi ultimi due già riconosciuti legati dalla continuazione in forza della ordinanza del Tribunale di Monza in data 10 febbraio 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato ogni aspetto della decisione. 1.1. La prima doglianza, con la quale è stato dedotto che il giudice dell'esecuzione abbia violato il divieto di reformatIo in peius disponendo un aggravamento della pena inflitta in sede di cognizione, non è ancorata ad alcun dato specifico: non è emerso che alcuno fra i segmenti di pena determinati dal giudice dell'esecuzione sia maggioredilla pena inflitta in fase di cognizione per lo stesso reato.
L'ordinanza è conforme al principio in base al quale, in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve 'quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014,*Rv. 260847; in motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). 1.2.
Con riguardo alla seconda censura, inerente all'individuazione della pena base, deve osservarsi che l'ordinanza non integra alcuna violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.' 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n, 8436 del 27/09/2013, deP. 2014, Romano, Rv. 259030). 1.3.
Con riguardo alla terza censura, volta a sindacare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate ai nn. "1", "2", "3", "5" e "7" e quelli giudicati con le sentenze sopra indicate ai nn. "4" e "6", deve notai-Si che il giudice dell'esecuzione ha statuito in tal senso nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che 'esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). La motivaziorre dell'ordinanza qui impugnata risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici, poiché spiega le ragioni del mancato riconoscimento del vincolo nella misura più ampia richiesta dall'interessato. Il provvedimento supera, anche per questo aspetto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2