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Sentenza — n. 28604/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Simone Rampin, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili:

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 28604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sia nella individuazione della pena base a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate n. 536/2015 e n. 863/2015; sia nella determinazione degli aumenti di pena. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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altri reati reati seriali reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina doppia punibilità reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Per un verso, infatti, l'ordinanza non ha rispettato il principio in base al quale, ove si debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAMPIN SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 12/12/1975 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/seryite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte, che ha concluso chiedendo:

a) l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha escluso la continuazione tra il reato di cui alla sentenza n. 1530/2017 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia e quelli di cui alla sentenza n. 863/2015 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza;

b) l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

c) l'inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Simone Rampin, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili:

a) sentenza n. 536/2015, emessa dal Tribunale di Padova per reati accertati il 21 aprile 2012;

b) sentenza n. 863/2015, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, parzialmente riformata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, per reati accertati il 17 ottobre 2003;

c) sentenza n. 2434/2018, emessa dalla Corte di appello di Venezia, di riforma della sentenza n. 246/2012, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, per reato commesso il 29 ottobre 2008;

d) sentenza n. 553/2013, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia, per reati commessi il 4 dicembre 2009;

e) sentenza n. 547/2005, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, per reati commessi il 4 febbraio 2005;

f) sentenza n. 106/2003, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia, per reati accertati nel 2002;

g) sentenza n. 1530/2017, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, per reato commesso il 26 settembre 2014.

2. Il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione limitatamente ai reati giudicati con le prime due sentenze sopra indicate, n. 536/2015 e n. 863/2015; individuava come pena base quella di otto anni e otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa inflitta complessivamente per i reati giudicati con la prima sentenza e determinava in quattro anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa, complessivamente, gli aumenti di pena per i reati giudicati con l'altra sentenza; rigettava l'istanza per il resto.3. La difesa di Simone Rampin ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 648 cod. proc. pen. Con l'ordinanza del 22 luglio 2020, ora impugnata, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - anche - con riguardo al rapporto fra i reati giudicati con la citata sentenza n. 863/2015, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, e quelli giudicati con la menzionata sentenza n. 1530/2017, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, ha violato il divieto di reformatio in peius, perché la continuazione fra tali reati era stata precedentemente riconosciuta in fase esecutiva, con ordinanza che aveva rideterminato la pena complessiva per tali reati in cinque anni e un mese di reclusione e 1.700,00 euro di multa. 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sia nella individuazione della pena base a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate n. 536/2015 e n. 863/2015; sia nella determinazione degli aumenti di pena. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nel negare la continuazione per gli ulteriori reati. Il giudice dell'esecuzione non si è avveduto che tali reati furono commessi a gruppi dal 2003 al 2013, in separati e autonomi archi temporali, e che si trattò di reati omogenei, commessi per il medesimo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondata - anche se va ricondotta, per precisione, a un principio diverso da quello indicato dal ricorrente - la censura contenuta nel primo motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, in relazione ai reati giudicati con la citata sentenza n. 863/2015, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, e quelli giudicati con la menzionata sentenza n. 1530/2017, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia. Nel pronunciare tale rigetto, il giudice dell'esecuzione ha violato il principio generale ne bis in idem (applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033 - 01), perché dagli atti emerge che la continuazione fra tali reati fu precedentemente riconosciuta, con provvedimento che rideterminò la pena complessiva. Il giudice dell'esecuzione, quindi, non poteva intervenire nuovamente sul tema, la cui trattazione è preclusa dall'avvenuto riconoscimento pregresso.

2. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale sono state criticate l'individuazione della pena base, a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate n. 536/2015 e n. 863/2015, e la determinazione degli aumenti di pena. Il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza del 22 luglio 2020, ora impugnata, è incorso in errori di diritto sia nell'individuazione, come pena base, di quella inflitta complessivamente, in fase di cognizione, con la sentenza n. 536/2015 emessa dal Tribunale di Padova; sia nel fornire una motivazione generica in ordine alla determinazione cumulativa degli aumenti di pena per i reati in relazione ai quali ha riconosciuto la continuazione.

Per un verso, infatti, l'ordinanza non ha rispettato il principio in base al quale, ove si debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione; individuare quello più grave; solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, 2014, Rv. 259030 - 01).

Per altro verso, l'ordinanza non ha rispettato il principio di diritto in base al quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01).3.

Il terzo motivo del ricorso, volto a criticare il mancato riconoscimento della continuazione nei termini più ampi invocati dall'istante, è manifestamente infondato (a parte quanto già sopra rilevato in ordine al primo motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione in relazione ai reati giudicati con le citate sentenze n. 863/2015 e n. 1530/2017). Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione in ordine ai reati giudicati con le citate sentenze n. 2434/2018, 106/2003, 553/2013, 547/2005, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 - 0; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156 - 0). 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato, in maniera piana e non illogica, che i reati, giudicati con le citate sentenze di merito n. 2434/2018, 106/2003, 553/2013, 547/2005, peri quali la continuazione è stata esclusa, non presentano punti di contatto con quelli in relazione ai quali il vincolo è stato riconosciuto, e che si tratta di fatti diversi per caratteristiche, commessi con complici diversi, con modalità di esecuzione diverse, troppo distanti fra loro nel tempo. 3.2.

La motivazione dell'ordinanza qui impugnata, dunque, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici in ordine ai reati giudicati con le sentenze n. 2434/2018, 106/2003, 553/2013, 547/2005. In ordine ad essi, il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, in ordine a tali ultimi reati, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.

4. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla esclusione della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 863/2015 del 4 novembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia e n. 1530/2017 del 19 dicembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, e con- riguardo alla determinazione della pena in ordine ai reati per i quali la continuazione è stata riconosciuta con la stessa ordinanza. Va disposto il rinvio, per nuovo giudizio in proposito, al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.

Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In sede di rinvio, dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 863 del 4 novembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e n. 1530 del 19 dicembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, e con riguardo alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così de