Sentenza — n. 28602/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta la declaratoria di non esecutività, per mancata notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa dalla stessa Corte il 23 ottobre 2018 nei confronti di Jin Chunrong.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 134 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Jin Chunrong ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JIN CHUNRONG nato il 30/12/1964 avverso l'ordinanza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/serte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta la declaratoria di non esecutività, per mancata notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa dalla stessa Corte il 23 ottobre 2018 nei confronti di Jin Chunrong.
2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 18 febbraio 2020, notando che la circostanza che la notifica dell'estratto contumaciale della predetta sentenza era stata effettuata con un nome parzialmente errato non comportava alcuna nullità. Il giudice dell'esecuzione riteneva, infatti, che, essendo stata emessa la sentenza in camera di consiglio poiché si versava in materia di rito abbreviato, non doveva essere compiuta alcuna notifica di un estratto contumaciale, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen. è stata abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza e ha modificato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.
3. La difesa di Jin Chunrong ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, 179, 548 n. 3, 442 cod. proc. pen. e dell'art. 134 disp. att. cod. proc. pen., nel testo antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67, e, comunque, vigente ex art. 15-bis, comma 1, legge citata; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 277470 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disti att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67). 1.2.
Il principio opera, naturalmente, per i processi in cui la contumacia dell'imputato non sia stata dichiarata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. 1.3. Nel caso ora in esame, emerge dagli atti che l'imputato 3in Chunrong fu indicato come contumace nella sentenza di primo grado, emessa il 9 ottobre 2013, e nella sentenza di appello, emessa il 23 ottobre 2018. Poiché la qualità di contumace venne dichiarata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, e non venne meno nel corso del processo, all'imputato spettava la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, prevista dal sistema normativo previgente alla riforma. 1.4.
Il giudice dell'esecuzione, quindi, non poteva risolvere l'incidente di esecuzione sulla base del rilievo della mancanza di obbligo di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, perché tale obbligo era operativo nel caso in esame, ed è venuto meno nei termini sopra indicati. Il giudice dell'esecuzione, invece, doveva risolvere nel merito l'incidente di esecuzione sulla esecutività del titolo, connessa alla verifica sulla correttezza della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza citata.
2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, 12 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I