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Sentenza — n. 28600/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28600/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28600/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 8 luglio 2020, la Corte di appello di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta da Salvatore Cantone volta ad ottenere, a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la rideterminazione in termini più favorevoli della pena di anni nove mesi quattro di reclusione inflittagli da quello stesso giudice, con sentenza del 5 giugno 2016, irrevocabile il 4 ottobre 2017, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi tra il marzo 2011 e il giugno 2013, nonché l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con la stessa sentenza e con quella emessa dal Tribunale di Catania del 9 febbraio 2013. Per quanto qui rileva, il giudice adito riduceva la pena inflitta con la sentenza del 5 giugno 2016 ad anni otto di reclusione, rideterminando sia la pena base per il reato ex art. 74, sia l'aumento apportato per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 28600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, come a ragione osserva il ricorrente, il mutamento dei parametri normativi di riferimento, conseguenti all'ultima pronunzia del giudice costituzionale, non ha avuto nessuna ricaduta sul trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 5/10/2016. 2.1. All'evidenza insussistenti sono i presupposti per la riqualificazione sanzionatoria con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, non attinta dalla pronuncia di incostituzionalità e che non prevede un sanzionamento normativamente differenziato in relazione al diverso inquadramento tabellare delle sostanze che ne costituisco oggetto, venendo esclusivamente in rilievo la pericolosità del fenomeno organizzato in quanto tale. 2.2.

Parole chiave

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riduzione della pena sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti adeguamento della pena sospensione di pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990
74, sia l'aumento apportato per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
40/2019, non avendo nessuna ricaduta né sul trattamento punitivo contemplato dalla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, né sull'aumento di pena per il reato satellite ex art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CANTONE SALVATORE nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2020, la Corte di appello di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta da Salvatore Cantone volta ad ottenere, a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la rideterminazione in termini più favorevoli della pena di anni nove mesi quattro di reclusione inflittagli da quello stesso giudice, con sentenza del 5 giugno 2016, irrevocabile il 4 ottobre 2017, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi tra il marzo 2011 e il giugno 2013, nonché l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con la stessa sentenza e con quella emessa dal Tribunale di Catania del 9 febbraio 2013. Per quanto qui rileva, il giudice adito riduceva la pena inflitta con la sentenza del 5 giugno 2016 ad anni otto di reclusione, rideterminando sia la pena base per il reato ex art. 74, sia l'aumento apportato per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso il precisato provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, censurandolo nella parte in cui ha ritenuto di dover ricondurre alla legalità la pena inflitta per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina (capi e) e f) della sentenza del 5 giugno 2016), pur in difetto dei presupposti per procedere all'operata riqualificazione sanzionatoria, la declaratoria di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n. 40/2019, non avendo nessuna ricaduta né sul trattamento punitivo contemplato dalla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, né sull'aumento di pena per il reato satellite ex art. 73 riguardante le droghe pesanti, determinato dal giudice della cognizione nella cornice edittale delle più favorevoli disposizioni vigenti al momento della commissione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il presupposto della presente vicenda processuale è costituito dalla sentenza n. 40 del 23/01/2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, laddove prevede la pena minima in anni otto di reclusione, anziché in anni sei di reclusione, soglia edittale ripristinata a seguito della precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 25/2/2014. Con tale decisione si era determinata, infatti, la ripristinata vigenza del testo dell'art. 73 antecedente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006, che per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell'art. 14, prevedeva la pena minima di anni otto di reclusione.

2. Ebbene, come a ragione osserva il ricorrente, il mutamento dei parametri normativi di riferimento, conseguenti all'ultima pronunzia del giudice costituzionale, non ha avuto nessuna ricaduta sul trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 5/10/2016. 2.1. All'evidenza insussistenti sono i presupposti per la riqualificazione sanzionatoria con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, non attinta dalla pronuncia di incostituzionalità e che non prevede un sanzionamento normativamente differenziato in relazione al diverso inquadramento tabellare delle sostanze che ne costituisco oggetto, venendo esclusivamente in rilievo la pericolosità del fenomeno organizzato in quanto tale. 2.2.

Ma anche in relazione al reato continuato di cui all'art. 73, commesso dal marzo 2011 sino al giugno 2013, il giudice adito è incorso nell'erronea interpretazione della legge laddove ha operato il contenimento della pena irrogata a titolo di aumento. Ed invero, la sopravvenienza nel giudizio di cognizione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 non ha avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio inflitto per il reato satellite, giacché la sentenza del giudice delle leggi non comporta l'effetto della applicazione retroattiva della meno favorevole norma incriminatrice ripristinata: gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sono recessivi rispetto al superiore principio di applicazione della legge più favorevole al reo sicché per le condotte commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte da censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi (tra le molte:

Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Bruni, Rv. 281138; Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018, P., Rv. 273990; Sez. 1, n. 33373 del 23/06/2015, Guzzon, Rv. 264737; Sez. 4, n. 43464 del 01/07/2014, Lombardo, Rv. 260731). Conseguentemente il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente in applicazione delle più favorevoli disposizioni vigenti al momento della commissione dei fatti è insensibile agli effetti della sentenza n. 40 del 2019, perché in linea con l'intervento correttivo del citato pronunciamento.3. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catania perché - in diversa composizione ai sensi di Corte cost. n. 183 del 2013 - proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai superiori principi nella determinazione della pena per i reati ritenuti in continuazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il