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Sentenza — n. 28599/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28599/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28599/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Raffaello Bisesti, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a delitti per i quali costui era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente - il giudice dell'esecuzione deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il quantum di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio. (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259139 - 01). 1.2.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Raffaello Bisesti, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BISESTI RAFFAELLO nato a NAPOLI il 16/04/1967 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Raffaello Bisesti, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a delitti per i quali costui era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

2. Il Pubblico Ministero, con atto rivolto al citato giudice dell'esecuzione, chiedeva la revoca, per avvenuta commissione di un nuovo reato nei termini di legge, dell'indulto riconosciuto al Bisesti, in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanze della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009 e della • Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2011.

3. Con ordinanza del 18 dicembre 2019, il giudice dell'esecuzione accoglieva entrambe le richieste, riconoscendo l'invocato vincolo della continuazione, rideterminando conseguentemente la pena complessiva inflitta, revocando i benefici dell'indulto precedentemente riconosciuti: con ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009, per la pena di tre anni di reclusione e 987, 34 euro di multa; con ordinanza della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2011, per la pena di 1.500,00 euro di multa. La revoca dell'indulto era basata sul rilievo che il Bisesti aveva commesso, il 20 dicembre 2006, e cioè nel quinquennio dalla concessione del beneficio, un reato per il quale aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 10 aprile 2014.

4. La difesa di Raffaello Bisesti ha proposto ricorso per cassazione, integrato da atto intitolato "Motivi nuovi" con il quale precisa le proprie censure. La difesa lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia revocato il beneficio dell'indulto in mancanza di fondamento logico giuridico e non abbia esaminato le questioni poste con la memoria difensiva presentata all'udienza del 18 dicembre 2019. La difesa afferma che la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 6 luglio 2019, riformata con sentenza della Corte di appello di Torino in data 10 aprile 2014, ha condannato il Bisesti: da un lato, per alcune condotte criminose commesse in epoca precedente al 2 maggio 2006; dall'altro lato, per condotte criminose commesse il 20 novembre 2006, ma per le quali è stata inflitta una pena di misura inferiore a due anni.

Non si è avverata, quindi, la condizione dalla quale la legge n. 241 del 2006, di concessione dell'indulto, fa scaturire la revoca di diritto del beneficio, cioè la commissione, da parte di chi ne ha usufruito, e nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge che lo ha concesso, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, .si calcola computando, come dies a quo, la data di entrata in vigdre della legge stessa (Sez. 1, n. 11344 del 27/11/2020, Rv. 280858 - 01). Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (Sez. 1, Sentenza n. 48501 del 04/10/2019, Rv. 277887 - 01).

Nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente - il giudice dell'esecuzione deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il quantum di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio. (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259139 - 01). 1.2.

Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza del 18 dicembre 2019, non ha reso indicazioni in base alle quali possa stabilirsi se abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, perché ha affermato che il riconoscimento dell'indulto doveva essere revocato in considerazione dell'avvenuta commissione, da parte del Bisesti, di un nuovo reato il 20 dicembre 2006, e cioè nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge di concessione dell'indulto, ma non ha escluso che la relativa condanna abbia riguardato anche reati commessi in continuazione in epoca precedente al termine previsto dalla legge per la concessione dell'indulto, né ha spiegato quale pena sia stata inflitta per reati commessi nel predetto quinquennio o se essa sia non inferiore a due anni di reclusione.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla revoca dell'indulto, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - fermo restando il riconoscimento del vincolo della continuazione e la conseguente rideterminazione della relativa pena complessiva, così come operati nella parte dell'ordinanza relativa alla domanda del condannato - provvederà a nuovo esame sulla richiesta di 'revoca dell'indulto avanzata dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSO