Sentenza — n. 28598/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza genetica, che si era limitata ad un acritico recepimento della richiesta del pubblico ministero e, così facendo, aveva fondato la decisione su atti - i verbali delle dichiarazioni rese in data 14.7, 5.8 e 19.10.2011 da Di Domenico Marcello, il verbale dell'interrogatorio reso in data 20.11.2007 da D'Angelo Rocco - che non erano stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari. Il motivo, articolato genericamente, è manifestamente infondato. La difesa propone rilievi che riguardano direttamente l'ordinanza genetica, senza dar conto della risposta avuta sul punto dal Tribunale che aveva rilevato, da una parte, come l'ordinanza applicativa della misura cautelare avesse compiuto una specifica valutazione delle prove indicate dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta e, dall'altra, che con la richiesta il pubblico ministero aveva trasmesso al giudice, nella modalità del fascicolo informatico, gli atti di indagine, con i verbali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28598/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve aggiungere, con riguardo al rilievo secondo il quale il dichiarante Scafuto Salvatore avrebbe smentito il racconto di Puzio Michele, che la difesa fa riferimento a quanto dichiarato da Scafuto in relazione a diversi episodi omicidiari, e che, con riguardo all'omicidio di Pezzella Mario, il racconto di Scafuto Salvatore, secondo quanto riportato dalla difesa, sarebbe Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8 -8 -95 n. 332 Roma, 2 LE 2021 confermativo di Puzio, avendo Scafuto riferito di aver appreso da Puzio di essere coinvolto, assieme a Angelino Giuseppe, nell'omicidio. 2.4.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAZZETTA FILIPPO nato a AFRAGOLA il 14/01/1959 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato Nicola Quatrano, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8.6.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia in carcere nei confronti di Iazzetta Filippo Francesco, indagato per l'omicidio di Capone Immacolata, commesso in S. Antimo il 17.3.2004, e per l'omicidio di Pezzella Mario, commesso in Cardito il 17.1.2005.
Il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 7.9 — 7.10.2020 ha annullato l'ordinanza cautelare con riguardo alla posizione di Iazzetta Filippo limitatamente alla imputazione concernente l'omicidio di Capone Immacolata, con conferma della misura custodiale in relazione all'omicidio di Pezzella Mario. La gravità indiziaria è fondata sulla chiamata in correità di Di Domenico Marcello, riscontrata da Attanasio Antonio e quindi confermata da Puzio Michele. I tre collaboratori avevano concordemente attribuito a Iazzetta Filippo il ruolo di mandante dell'omicidio, commesso per ritorsione per le estorsioni compiute dalla vittima in autonomia dal clan Moccia, operativo in quel territorio. ' 2.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Iazzetta Filippo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza geneéica per mancanza di autonoma valutazione e per omesso deposito di atti, e di conseguenza la inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Puzio Michele. Con il terzo motivo viene denunciata la assenza di motivazione dell'ordinanza in relazione ai rilievi critici posti dalla difesa con riferimento agli elementi valutati come riscontri alla accusa.
Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità del dichiarante Di Domenico.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Innanzitutto, va disposta la correzione dell'errore materiale, desumibile dal raffronto con il dispositivo, depositato all'esito della camera di consiglio in data 7.9.2020, riel dispositivo dell'ordinanza-documento del 7.9.2020 del Tribunale di Napoli nel senso che laddove è scritto "Conferma l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese della procedura" deve leggersi: "Annulla l'impugnato provvedimento limitatamente al capo A) della rubrica, in relazione al quale dispone la formale scarcerazione di Iazzetta Filippo; conferma nel resto. Nulla per le spese". Il ricorso è infondato e quindi va respinto.
1. Con il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza genetica, che si era limitata ad un acritico recepimento della richiesta del pubblico ministero e, così facendo, aveva fondato la decisione su atti - i verbali delle dichiarazioni rese in data 14.7, 5.8 e 19.10.2011 da Di Domenico Marcello, il verbale dell'interrogatorio reso in data 20.11.2007 da D'Angelo Rocco - che non erano stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari. Il motivo, articolato genericamente, è manifestamente infondato. La difesa propone rilievi che riguardano direttamente l'ordinanza genetica, senza dar conto della risposta avuta sul punto dal Tribunale che aveva rilevato, da una parte, come l'ordinanza applicativa della misura cautelare avesse compiuto una specifica valutazione delle prove indicate dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta e, dall'altra, che con la richiesta il pubblico ministero aveva trasmesso al giudice, nella modalità del fascicolo informatico, gli atti di indagine, con i verbali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia.
Con particolare riguardo alla questione relativa alla trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il motivo, dato atto della risposta del Tribunale, ha rappresentato che la difesa non era stata messa nelle condizioni di poter accedere al fascicolo informatico. Peraltro, il motivo non deduce, né documenta, di aver rappresentato l'impossibilità di accesso agli atti, concentrando la propria doglianza in relazione alla omessa trasmissione degli atti al giudice e al Tribunale, della quale, invece, l'ordinanza impugnata ha dato positivamente atto.
Si deve infine aggiungere che il motivo si duole della Omessa trasmissione di atti - il verbale 20.11.2007 di D'Angelo Rocco - che non sono stati utilizzati a fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria a carico di Iazzetta Filippo in relazione all'omicidio di Pezzella Mario.
2. Il giudizio sulla gravità indiziaria è fondato sulle convergenti dichiarazioni accusatorie di Di Domenico Marcello, Attanasio Antonio e Puzio Michele, secondo l'ordine cronologico delle loro dichiarazioni. Il ricorso, con i motivi secondo, terzo e quarto, censura, sotto il profilo motivazionale, il giudizio relativo alla valutazione di attendibilità di ciascun dichiarante e dunque, con riguardo all'osservanza della regola probatoria dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudizio sulla gravità indiziaria.2.1. Con riguardo alle dichiarazioni di Di Domenico Marcello, il quarto motivo ha denunciato la omessa risposta del Tribunale ai rilievi proposti dalla difesa in relazione, in particolare, alla decisione di collaborare con la • giustizia, in un primo momento revocata, alla ritenuta inattendibilità dell'accusa formulata dal collaboratore nei confronti di Puzio Michele, alla assenza di accuse a carico di Iazzetta nelle dichiarazioni di altri collaboratori.
Il motivo è infondato. L'ordinanza ha inquadrato le dichiarazioni di Di Domenico Marcello nel contesto delle prime indagini sull'omicidio Pezzella. Infatti, due componenti (La Montagna Domenico e Fermo Roberto) del gruppo esecutore del delitto erano stati indagati e condannati, con sentenza in data 10.11.2010, sulla base delle, dichiarazioni di alcuni collaboratori (Piro, Messina e D'Angelo Antonio); solo nel processo d'appello Fermo Roberto aveva ammesso le proprie responsabilità, quale così detto specchiettista, e indicato i componenti del gruppo di fuoco (Di Domenico Marcello e Petillo Andrea) e i mandanti (Angelino Giuseppe, Puzio Michele, Barbato Salvatore).
Solo con le dichiarazioni rese nell'agosto 2011 da Di Domenico Marcello, che per il resto confermava il coinvolgimento nel fatto di Angelino Giuseppe, La Montagna Domenico e Puzio Michele, veniva per la prima volta indicato Dazzetta Filippo, come una delle persone che, al pari di Angelino Giuseppe, l'avevano coinvolto nel delitto. Sulla base di queste dichiarazioni venivano quindi giudicati Angelino Giuseppe, Di Domenico Marcello, Petillo Andrea - che venivano condannati - e Puzio Michele e Barbato Salvatore - che venivano assolti. L'ordinanza ha quindi osservato che il contributo dichiarativo di Di Domenico Marcello era stato positivamente valutato, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, dalle sentenze che, separatamente, avevano giudicato le persone accusate.
D'altra parte, il raccònto di Di Domenico era stato poi confermato da Puzio Michele. Dunque, l'ordinanza ha specificamente compiuto e motivato la valutazione delle dichiarazioni dal collaboratore Di Domenico, dando risposta ai rilievi critici della difesa con riguardo alla credibilità soggettiva, positivamente valutata in giudizi dibattimentali, e alla compatibilità oggettiva con le dichiarazioni di altri collaboratori. 2.2. Le dichiarazioni di Attanasio Antonio vengono sottoposte a considerazione critica con il terzo motivo, laddove si denuncia la omessa risposta ai rilievi della difesa, che, sul púnto, avevano evidenziato che il dichiarante fosse de relato da Angelino Giuseppe, animato da uno specifico interesse ad accusare Iazzetta Filippo dovendo distogliere da sé il progetto di vendetta coltivato da Pezzella Francesco, fratello della vittima.
Il motivo è infondato. L'ordinanza ha precisato che Attanasio Antonio, già esponente del clan Pezzella cui aveva appartenuto la vittima, aveva riferito nel febbraio 2018 di guarito appreso dopo siccome persona vicina a Pezzella Francesco, deciso a vendicare la morte del fratello.In tale contesto Attanasio, dapprima, aveva appreso il coinvolgimento nel fatto sia di Iazzetta Filippo che di Angelino Giuseppe e, quindi, aveva in carcere incontrato Angelino Giuseppe, il quale aveva protestato la propria estraneità al fatto, accusando, invece, Iazzetta Filippo di essere il mandante.
Il Tribunale ha dato atto dello specifico interesse — a distogliere da sé il progetto ritorsivo di Pezzella Francesco - che aveva animato Angelino Giuseppe nel compiere la confidenza rivelata da Attanasio, ma ha inteso compiere una valutazione frazionata della fonte diretta, osservando che se falsa era la dichiarazione auto liberatoria di Angelino non lo era quella accusatoria nei confronti di Iazzetta Filippo, come risulta anche da ulteriori fonti dichiarative. 2.3. Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Puzio Michele, oggetto di specifici rilievi critici in ordine al profilo soggettivo, che sarebbe dominato dall'interesse a ottenere il riconoscimento della collaborazione nei procedimenti ancora pendenti, e in relazione alla attendibilità del narrato, relativo a fatti dei quali il dichiarante già conosceva le indagini, per essere già stato processato ed assolto, e rispetto ai quali era smentito da Scafuto Salvatore.
Il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha compiuto una specifica valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante Puzio come della attendibilità del suo racconto, evidenziando i dati che, in una complessiva valutazione, davano giustificazione del positivo giudizio formulato. • Invero, quanto alla credibilità soggettiva, è stato evidenziato che accanto all'interesse processuale a conseguire il riconoscimento della collaborazione, si doveva considerare, da una parte, che comunque il collaboratore aveva confessato reati gravissimi, fra i quali anche un omicidio rispetto al quale egli non era indiziato e in ordine al quale erano in corso indagini, e si era attribuito un ruolo concorsuale di massima gravità e, dall'altra, non erano emersi motivi di risentimento personale nei confronti dei soggetti che aveva accusato.
Sotto il profilo oggettivo, l'elemento critico costituito dalla conoscenza degli atti processuali essendo stato Puzio già giudicato, e assolto, proprio per lo stesso fatto, viene considerato non significativo di un intento calunniatorio nei confronti dello Iazzetta. Il racconto di Puzio è stato messo a confronto con quello degli altri collaboratori, risultandone così la convergenza sia sul piano della ricostruzione del movente e della organizzazione del fatto sia su quello delle responsabilità personali. L'ordinanza dunque ha compiuto una complessiva valutazione soggettiva e oggettiva, giungendo a formulare un giudizio positivo che risulta adeguatamente motivato.
Si deve aggiungere, con riguardo al rilievo secondo il quale il dichiarante Scafuto Salvatore avrebbe smentito il racconto di Puzio Michele, che la difesa fa riferimento a quanto dichiarato da Scafuto in relazione a diversi episodi omicidiari, e che, con riguardo all'omicidio di Pezzella Mario, il racconto di Scafuto Salvatore, secondo quanto riportato dalla difesa, sarebbe Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8 -8 -95 n. 332 Roma, 2 LE 2021 confermativo di Puzio, avendo Scafuto riferito di aver appreso da Puzio di essere coinvolto, assieme a Angelino Giuseppe, nell'omicidio. 2.4.
Infine, in particolare con il terzo motivo, viene denunciata la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per aver ritenuto l'ordinanza il reciproco riscontro tra le dichiarazioni di Di Domenico e Puzio, aventi, invece, la medesima fonte, avendo Puzio riferito quanto già appreso dagli atti di indagine del procedimento nel quale era stato imputato dello stesso fatto. Il motivo è infondato. La circostanza secondo la quale il collaboratore Puzio aveva riferito in ordine ad un fatto, i cui atti di indagine erano a lui noti in quanto già giudicato per lo stesso fatto, costituisce un elemento critico nella valutazione della attendibilità del dichiarante, essendo, di per sé, un dato compatibile anche con una dichiarazione calunniatoria.
Tale dato, come visto, è stato considerato nella valutazione del dichiarante e ritenuto, nel caso concreto, non significativo di un'accusa falsa. Dunque, a fronte del positivo giudizio in ordine alla attendibilità dei due dichiaranti l'ordinanza, quindi, nel valutare la reciproca autonomia ha considerato che entrambi avevano riferito, con riguardo alla posizione del soggetto da entrambi accusato (Iazzetta Filippo), quanto direttamente da ciascuno constatato, essendo stati entrambi, in diverse occasioni, coinvolti da Iazzetta Filippo nello specifico progetto omicidiario.
Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto la reciproca autonomia delle due fonti dichiarative e, stante il carattere individualizzante con riguardo alla posizione dell'accusato, valutato che ciascuna chiamata in correità fosse adeguatamente riscontrata dall'altra.
3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza-documento del 7.9.2020 del Tribunale di Napoli nel senso che laddove è scritto "Conferma l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese della procedura" deve leggersi: "Annulla l'impugnato provvedimento limitatamente al capo A) della rubrica, in relazione al quale dispone la formale scarcerazione di Iazzetta Filippo; conferma nel resto. Nulla per le spese". Dispone l'annotazione del provvedimento di correzione dell'errore materiale in calce alla suddetta