Italian Court dismisses appeal against revision request inadmissibility due to finality of prior cassation ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the revision request inadmissible because the prior cassation judgment had already settled the issue. The appellant argued that the lower court erred in rejecting new evidence regarding the defendant's early withdrawal from the criminal organization. The court ruled that once a cassation judgment becomes final, it precludes any further challenges to its admissibility or validity in subsequent proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 630, lett. c), cod. proc. pen.: A final cassation judgment precludes any party from raising exceptions of nullity or inadmissibility regarding prior proceedings in a retrial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OFRIA SALVATORE, nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/07/1964 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; udito il Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore di OFRIA SALVATORE, avvocato GIUSEPPE LO PRESTI del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, il quale si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2020 la Corte di appello di Salerno ha dichia- rato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Salvatore Ofria avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 28/7/2014. 1.1. La Corte territoriale ha ricostruito il complesso iter del processo nei confronti dell'Ofria, il quale era stato dapprima condannato con sentenza della Corte di appello di Messina del 28/2/2014 per il delitto di cui all'art. 416 bis, secondo comma, cod. pen. (contestato dal 1995 al 2011), sentenza annullata da questa Corte di cassazione limitatamente al punto del ruolo di vertice associativo riconosciuto all'imputato, con riqualificazione ai sensi dell'art. 416 bis, prime comma, cod. pen. e con rinvio per nuovo giudizio ai soli fini della ridetermi- nazione della pena; la nuova sentenza di appello emessa dalla Corte di Reggio Calabria in data 13/6/2019 è stata nuovamente impugnata con ricorso per cassazione, attualmente pendente. 1.2.
Parallelamente al processo di merito, era stato instaurato il procedi- mento per la revisione della condanna, ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. Pen., in quanto la difesa dell'Ofria aveva indicato quale nuova prova le propa- lazioni di Carmelo D'Amico, neo-collaboratore di giustizia e già capo del clan al quale aveva partecipato l'istante, dalle quali risultava che l'Ofria si era staccato dall'organizzazione criminale fin dall'anno 1992. Tale richiesta di revisione era stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 28/1/2019 della Corte di appello di Catanzaro, in cui si era ritenuta la non decisività delle dichiarazioni del D'Amico.
L'ordinanza era stata annullata in sede di legittimità, con sentenza di questa Corte, Sez. 5, dell'11/9/2019, che aveva rinviato per nuovo esame della richiesta di revisione alla Corte di appello di Salerno. 1.3. Infine, con l'impugnata sentenza - rilevato che il processo di cogni- zione è ancora in corso dopo la sentenza rescindente in ordine al trattamento sanzionatorio - si è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione in quanto proposta avverso una decisione non ancora definitiva, sia pure con mero riferimento alla definizione della pena.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Ofria, avv. Giuseppe Lo Presti, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., per la palese erronea interpretazione dell'art. 627 cod. proc. pen., che preclude al giudice di rinvio la rilevazione di precedenti inammissibilità.Sottolinea il ricorrente che il dato della pendenza del processo era noto alla Corte catanzarese che aveva dichiarato l'inammissibilità per altre ragioni dell'istanza di revisione, ed anche la Corte di cassazione non aVeva rilevato alcun ostacolo nella mancata definitività della sentenza di condanna. Pertanto, la nuova declaratoria di inammissibilità per una causa pre- esistente e non rilevata comporta la violazione dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., che preclude la possibilità di apprezzare inammissibilità verificate nei prece- denti giudizi.
Invero, al giudice di rinvio spetta esclusivamente il compito di pro- nunciarsi sulle questioni devolute nella sentenza rescindente della Cassazione. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si censura la mancata osservanza del principio del giudicato progressivo, da attuarsi anche attraverso una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 624, 629 e 648 cod. proc. pen. Si rileva che l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/6/2019 è circoscritto alla definizione dell'entità della pena, mentre la statuizione sull'accertamento della responsabilità dell'Ofria è ormai irrevocabile, non avendo connessione essenziale con la parte annullata.
Tale principio del giudicato progressivo consente di ritenere definitiva l'affermazione di penale responsabilità e, conseguentemente, soggetta a revi- sione ex art. 629 cod. proc. pen. la relativa sentenza. Si segnala, quale effetto distorcente della pronuncia impugnata, che il ricorrente è attualmente in libertà, ma se nel frattempo intervenisse la definitività della sentenza anche sul quantum della pena, l'Ofria dovrebbe immediatamente essere ristretto in carcere, per la ostatività dei titoli di reato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Il principio di diritto acquisito e da ultimo riaffermato da questa Corte di legittimità è nel senso della inammissibilità della richiesta di revisione di una sentenza di condanna che risulti definitiva con riferimento all'an della colpevolezza e non anche al quantum della pena, giacché per sentenza irrevocabile, agli effetti dell'art. 629 cod. proc. pen., deve intendersi soltanto quella interamente passata in giudicato, in relazione alla quale è definitivamente preclusa l'incidenza di una modifica normativa che dovesse sopravvenire nelle more del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 5880 del 08/01/2021, Gallico, Rv. 280791).1.2.
Tuttavia, nel caso in esame, tale preliminare ed assorbente valuta- zione non è stata effettuata dalla Corte di merito che per prima ha affrontato la richiesta di revisione dell'Ofria, la quale è invece entrata nel merito della valutazione della nuova prova (costituita dalle propalazioni del neo-collaboratore di giustizia), affermando la non decisività delle dichiarazioni del D'Amico per essere contrastanti con la struttura dell'associazione a compartimenti distinti, sicché detto collaboratore avrebbe potuto mancare di una visuale completa dell'organigramma dei vari gruppi; inoltre si è rilevato che tali dichiarazioni comportavano una rilettura critica di valutazioni già espresse dai giudici di merito sull'attendibilità di altri collaboratori di giustizia, che non avrebbero potuto essere poste in dubbio.
A sua volta, la Corte di cassazione ha annullato in base al rilievo che nella fase rescindente del giudizio di revisione si deve compiere una valutazione di mero carattere delibativo dell'istanza di revisione, escludendo che si potesse condurre un così penetrante vaglio di merito delle nuove prove, dovendosi in tale sede valutare la non manifesta infondatezza della impugnazione straordinaria, sia pure attraverso la necessaria considerazione complessiva tra la nuova prova e quelle già soppesate. In entrambi i casi, si è svolta una valutazione attinente al "merito" della vicenda sottoposta a revisione, senza riguardo per la causa di inammissibilità originaria derivante dalla mancanza di formale irrevocabilità della sentenza. 1.3.
Deve ritenersi che - a seguito dell'intervenuto annullamento, sotto questo profilo, ad opera della Corte di cassazione che ha trascurato la sussi- stenza dell'originaria inammissibilità dell'impugnazione straordinaria - non sia consentito un recupero di tale causa nella fase successiva alla pronuncia rescindente. Invero, è principio generale che nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979).
In particolare, è stato precisato che la norma trova applicazione in via diretta e non analogica, in quanto non circoscrive il riferimento "ai precedenti giudizi" soltanto a quelli di merito, nei quali sarebbero occorse le nullità denunziate, includendovi anche il rescindente giudizio di legittimità (senza alcuna necessità del ricorso all'analogia legis, ritenuta di dubbia esperibilità in quanto l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. deroga al principio generale della rilevabilità delle nullità assolute in ogni stato e grado del processo). Invero, la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per legge, copre il dedotto ed il deducibile, ivi comprese eventuali nullità ed inammissibilità già integrate, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure possono essere rilevate d'ufficio (Sez. 1, n. 3774 del 24/06/1998, Signorelli, Rv. 211290; in senso conforme:
Sez. 5, n. 48265 del 21/10/2003, Vetrano, Rv. 227574, la quale ha affermato che la preclusione dettata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio; Sez. 5, n. 28499 del 10/04/2013, Rv. 256529; Sez. 3, n. 4929 del 27/11/2014, dep. 2015, Corfù, Rv. 262476). Di tale attitudine della sentenza rescindente a fungere da terminale della possibilità di dedurre nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari, si sono fatte molteplici applicazioni, spaziandosi dalla preclusione alla verifica della legittimità della costituzione della parte civile nel processo (Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, Di Bello e altri, Rv. 270054), all'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio (Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Rv. 273883), alle cause di inammis- sibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 3, n. 22846 del 13/05/2021, Casillo). 1.4.
In conclusione, il limite.posto dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. risulta un criterio generale derivante dall'esigenza di definitività e certezza, che costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Costituzione), la cui effettività risulterebbe compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione. Secondo tali direttrici, la disposizione in esame, che rende improponibili in un determinato grado del procedimento - cioè dopo la pronuncia rescindente - eccezioni di nullità o cause di inammissibilità occorse in fasi precedenti ed esaurite, è stata scrutinata ripetutamente dal Giudice delle Leggi, che l'ha ritenuta non irrazionale, bensì pienamente rispondente all'obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi, contribuendo così a realizzare un interesse fondamentale dell'ordinamento (sentenze nn. 501 del 2000, 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972).
2. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli (individuata secondo i criteri dell'art. 11 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen.). Si specifica, ove occorra, che il giudizio devoluto al giudice di rinvio attiene all'esame dell'ammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art.634 cod. proc. pen., come affermato nella precedente sentenza rescindente, alla luce della regola della necessaria considerazione complessiva della prova nuova e di quelle già apprezzate, comunque nell'ambito di una delibazione sommaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di