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Sentenza — n. 28595/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte di assise di Cosenza dichiarava Luigi Galizia responsabile di omicidio aggravato ai danni di Edda Costabile e di Ida Maria Attanasio, e dei connessi reati di porto e detenzione abusivi di armi, tutti commessi in San Lorenzo del Vallo il 30 ottobre 2016. Riconosciuta la continuazione, l'imputato veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni, oltre che alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 468 cod. proc. pen, art. 219 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Pubblico ministero non ha provveduto al deposito in cancelleria della lista testimoniale, la quale non può, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essere effettuata con modalità diverse da quelle indicate nella disposizione citata, a pena di inammissibilità. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione per quanto concerne il rinvenimento delle particelle di polvere da sparo all'interno dell'auto sequestrata e sugli indumenti presenti sul sedile posteriore.

Parole chiave

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assassinio indagine per omicidio istigazione e aiuto al suicidio attentato circostanza attenuante indizio

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 468 cod. proc. pen
pen., inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 468 cod. proc. pen.
art. 219 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALIZIA LUIGI nato a CASTROVILLARI il 28/02/1981 avverso l'ordinanza del 05/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udit$4.4difenson4 4,— y‘vvocato INGROSSO ANTONIO conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. ek. /avvocato RIVELLO PIER PAOLOI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. kA- /vvocato BADOLATO CESARE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte di assise di Cosenza dichiarava Luigi Galizia responsabile di omicidio aggravato ai danni di Edda Costabile e di Ida Maria Attanasio, e dei connessi reati di porto e detenzione abusivi di armi, tutti commessi in San Lorenzo del Vallo il 30 ottobre 2016. Riconosciuta la continuazione, l'imputato veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni, oltre che alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Secondo la ricostruzione recepita dalla Corte di assise, l'omicidio era avvenuto per vendetta, poiché le vittime erano, rispettivamente, la madre e la sorella di Francesco Attanasio, il quale, come accertato con sentenza divenuta irrevocabile, aveva ucciso il fratello di Luigi Galizia, Damiano Galizia, dopo averlo accusato di detenere un arsenale di armi. Intorno alle ore 10.20 del 30 ottobre 2016, il custode del cimitero di San Lorenzo del Vallo, a seguito del ritrovamento all'interno del sito dei corpi senza vita di Edda Costabile e di Ida Maria Attanasio, chiamava i Carabinieri, che si recavano al cimitero per le immediate indagini dalle quali emergeva che le vittime erano state uccise con colpi di pistola.

Il giorno dopo, a Spezzano Albanese, veniva rinvenuta abbandonata, con i vetri dei finestrini abbassati e le chiavi al quadro, l'automobile di proprietà del padre di Luigi Galizia, al quale veniva subito restituita. Il giorno successivo, però, l'autovettura veniva sequestrata. Nella ricerca di eventuali tracce del duplice omicidio sul mezzo (che, essendo stato sottoposto da epoca precedente a intercettazioni ambientali nell'ambito di una diversa indagine, risultava non essere stato utilizzato da nessuno nel frattempo) si rinvenivano talune particelle di polvere da sparo (sull'attacco della cintura di sicurezza dal lato del guidatore, sul volante, sul cruscotto, sulla manopola del cambio e su alcuni indumenti all'interno della vettura) che secondo il consulente del Pubblico Ministero erano compatibili con quelle contenute nei bossoli sequestrati sul luogo del delitto.

Dopo l'accadimento, Luigi Galizia era rimasto irreperibile per alcuni giorni e si era poi presentato spontaneamente alla Stazione dei Carabinieri nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2016. Egli affermava di essersi allontanato improvvisamente e di aver trascorso alcuni giorni in una casa di proprietà di un amico, perché, una volta appreso della sparatoria mentre si trovava in San Lorenzo del Vallo al bar Aceto, aveva avuto paura di essere anche lui tra gli obiettivi degli sparatori, in quanto aveva percepito di essere seguito da circa un mese e aveva avuto la sensazione che il fratello Damiano Galizia non fosse stato ucciso da Francesco Attanasio ma da qualcun altro.

Precisava che al momento dell'omicidio si trovava al bar con la cognata, dopo aver giocato a carte con l'amico Massimiliano Montone. I giudici ritenevano non attendibile la versione resa dall'imputato, dal momento che le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso mentre passava alle ore 10.10 su via della Libertà in direzione di Spezzano Albanese (strada da cui è possibile deviare sia a destra, per raggiungere il cimitero di San Lorenzo del Vallo, sia a sinistra, per allontanarsi da tale paese) e alle 10.19 lo avevano visto transitare nella medesima direzione.

Alle 10.23, inoltre, la cognata di Luigi Galizia aveva tentato invano di mettersi in contatto telefonico con lui, evidentemente perché non lo aveva trovato al bar, e alle 10.25 la macchina dell'imputato era stata notata da un testimone, parcheggiata davanti al santuario di Spezzano Albanese. Nessuno aveva visto al bar la predetta cognata (che, invece, veniva ripresa dalle telecamere giungere a San Lorenzo del Vallo alle ore 10.22), mentre il Montone veniva giudicato inattendibile. Inoltre, la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, volta ad accertare se nell'arco temporale di riferimento l'imputato avesse potuto armarsi, andare al cimitero e compiere il duplice omicidio - analisi compiuta in modo empirico, ripercorrendo, con l'auto, il tragitto che lo sparatore poteva aver compiuto - dava esito positivo.

I giudici ne deducevano che Luigi Galizia si era allontanato ben prima che al bar giungesse la voce degli spari, e che la sua condotta successiva, volta a rendersi irreperibile, rivelava la sua volontà di sottrarsi agli accertamenti sulla presenza di tracce di sparo tramite stub e, pertanto, dimostrava la sua responsabilità nella commissione del delitto. La conferma di tali assunti veniva rinvenuta dai giudici anche nel contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione - captate qualche mese prima del reato nel contesto di un'altra indagine - dalle quali emergevano una reazione di forte rabbia e disperazione dell'imputato per la morte del fratello e numerosi propositi di. vendetta; da talune intercettazioni ambientali era possibile, altresì, apprendere che Luigi Galizia aveva la disponibilità di armi, tra le quali una pistola.

Ad arricchire ulteriormente il quadro di indizi gravi, precisi e concordanti a carico di Luigi Galizia, la Corte di assise poneva, altresì, la perfetta conoscenza, da parte sua, dei luoghi e dei familiari di Francesco Attanasio, e il possibile avvistamento delle vittime (il cui ultimo passaggio in auto in direzione del bar Aceto era avvenuto intorno alle 9.49) dalle finestre del bar, i cui scurini, dalle deposizioni assunte, risultavano essere rimasti aperti. I giudici ritenevano sussistenti sia l'aggravante della premeditazione, avendo Luigi Galizia manifestato rabbia e propositi di vendetta già mesi prima del delitto e avendo egli aspettato, per dare esecuzione al suo piano, proprio il giorno della commemorazione dei defunti; sia l'aggravante dell'aver agito per futili motivi, posto che la condotta era stata commessa come vendetta trasversale in danno di due persone innocenti.

Venivano escluse le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità del fatto.

2. Con sentenza del 28 maggio 2020, la Corte di assise di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici osservavano che la doglianza difensiva circa l'invalidità del deposito della lista testimoniale tramite pec non meritava accoglimento, non essendo state le liste dichiarate inammissibili (come era avvenuto, invece, nei precedenti della giurisprudenza di legittimità che avevano escluso la possibilità di depositare le liste tramite pec) ed avendo potuto la difesa conoscere, nel tempo stabilito, i contenuti della lista dei testimoni d'accusa.

Con riguardo, poi, all'asserita irregolarità dei prelievi di polvere da sparo e dei relativi successivi accertamenti tecnici, compiuti in un momento in cui Luigi Galizia non era ancora formalmente indagato, i giudici affermavano che, al tempo, non vi erano ancora elementi per iscrivere il nominativo di Luigi Galizia nel registro del Pubblico Ministero - poiché le indagini erano svolte, genericamente, verso il gruppo familiare contrapposto -, e che l'accertamento tecnico, da tenere distinto dall'operazione di prelievo (che, seppure irripetibile, è solo prodromico al primo, non è identificabile con esso e non richiede alcuna partecipazione difensiva), era un'attività ripetibile, sì da non implicare necessariamente il coinvolgimento della difesa ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.

In considerazione delle modalità dell'omicidio - che, se fosse stato posto in essere dalla criminalità organizzata, sarebbe stato connotato, secondo i giudici, in modo diverso - veniva inoltre ritenuta infondata la tesi del c.d. movente alternativo, volta a rinvenire la ragione dell'omicidio delle due donne in fatti legati alla 'ndrangheta, alla rivelazione da parte dell'Attanasio della presenza di un arsenale e alle truffe che costui era solito compiere.

3. La difesa di Luigi Galizia ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in undici motivi. Ha presentato, inoltre, motivi aggiunti. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. I giudici hanno ritenuto provata la responsabilità penale di Luigi Galizia sulla base di indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. In particolare, è carente il requisito della univocità, dal momento che il movente della vendetta - fondamentale nella ricostruzione operata in sentenza - non appare l'unica possibile spiegazione della morte delle due vittime.

Poco prima di uccidere il fratello del ricorrente, l'Attanasio aveva rivelato agli inquirenti l'esistenza di un arsenale di armi verosimilmente appartenente a una potente organizzazione criminale; potrebbe, allora, essere stata quest'ultima a ordire la vendetta, e appare del tutto illogica la motivazione con cui nel provvedimento è esclusa tale possibilità. Anche il giudizio circa il comportamento del ricorrente dopo il duplice omicidio è stato compiuto omettendo di considerare alcune deposizioni testimoniali fondamentali, dalle quali emerge con nitidezza che Luigi Galizia non ebbe contezza dei nomi delle vittime fino al giorno dopo e che, venuto a conoscenza del fatto, essendo da mesi seguito da supposti appartenenti alla banda criminale, temeva che a un regolamento dei conti ne sarebbe seguito un altro.

Ciò emerge dalle trascrizioni di udienza, in cui la fidanzata di Luigi Galizia afferma che alla domanda sul perché fosse sparito, Luigi Galizia le aveva risposto di essersi spaventato ed essere andato nel panico. Il fratello conferma che Luigi Galizia, da tempo, temeva di essere seguito. Appare inoltre irragionevole ritenere che Luigi Galizia, che avrebbe avuto innumerevoli occasioni per compiere la "vendetta" anche in assenza di testimoni, abbia invece deciso di attuarla in occasione della ricorrenza dei defunti al cimitero gremito di gente. 3.2.

Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla dimostrazione della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di Assise di appello si limita a ripercorrere l'iter del procedimento di primo grado e argomenta la sua decisione con una mera formula di stile, non indicando, ad esempio, quali siano le dichiarazioni testimoniali a fondamento della decisione e quale contributo abbiano fornito gli accertamenti balistici. 3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 468 cod. proc. pen.

Il Pubblico ministero non ha provveduto al deposito in cancelleria della lista testimoniale, la quale non può, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essere effettuata con modalità diverse da quelle indicate nella disposizione citata, a pena di inammissibilità. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione per quanto concerne il rinvenimento delle particelle di polvere da sparo all'interno dell'auto sequestrata e sugli indumenti presenti sul sedile posteriore.

I giudici, da un lato, traggono dal rinvenimento della polvere da sparo sull'auto un elemento indiziario a carico di Luigi Galizia (peraltro affermando Che quanto rilevato sugli indumenti è compatibile con i bossoli sequestrati sul luogo del delitto); dall'altro lato, però, al fine di superare l'obiezione difensiva secondo cui se gli indumenti trovati sul sedile posteriore fossero stati usati al momento dell'omicidio i residui di polvere da sparo avrebbero dovuto essere in un quantitativo superiore, il collegio osserva che Luigi Galizia, comunque, era solito adoperare armi e frequentava un poligono, sicché le tracce potevano essere il frutto di pregresse esercitazioni.

I giudici del merito, inoltre, non rendono argomentazioni in ordine all'omessa considerazione della consulenza difensiva, in base alla quale se Luigi Galizia si fosse messo in macchina subito dopo l'omicidio, i residui sarebbero stati più numerosi. 3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della rilevanza delle deposizioni testimoniali dirette a negare la presenza del Galizia all'interno del cimitero. I giudici incorrono in errore laddove affermano che l'assenza di testimonianze attestanti la presenza di Luigi Galizia nel cimitero al momento dell'omicidio è da ricondurre al clima di omertà presente a San Lorenzo del Vallo, in quanto il ricorrente non era un boss criminale (essendo, anzi, incensurato), ed è del tutto irrazionale pensare che quel giorno, in cui il cimitero era affollatissimo, nessuno abbia assistito all'uccisione delle due donne. 3.6.

Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento o mancata valutazione delle prove volte a confermare che l'imputato poteva avere avuto conoscenza degli spari prima delle 10.19. I giudici fondano la loro decisione sulla circostanza che, quando Galizia si allontana da San Lorenzo del Vallo, la notizia dell'omicidio non è ancora di dominio pubblico. Questo, però, contrasta con i contenuti delle deposizioni testimoniali: del custode del cimitero, che ha riferito che a causa degli spari molte persone che si trovavano al suo interno fuggivano; del titolare del bar, che, tornatovi tra le ore 10.15 e le ore 10.20, afferma che la notizia dell'omicidio si era già sparsa; del Montone, che non ricordava se, al momento della notizia degli spari, Luigi Galizia era ancora al bar.

È dunque illogico pensare che la voce non fosse giunta al bar, atteso che in molti stavano fuggendo dal cimitero. 3.7. Con il settimo motivo, così come con i collegati motivi aggiunti, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento delle prove in relazione alle dichiarazioni testimoniali volte a escludere la possibilità per Luigi Galizia di vedere dal bar le persone a bordo degli autoveicoli. Luigi Galizia, dalla posizione in cui si trovava all'interno del bar, non era in grado di vedere transitare le autovetture, e i giudici, al riguardo, hanno completamente travisato il contenuto delle deposizioni testimoniali del Montone e del Misurelli, altro avventore del bar.

Entrambi hanno infatti sostenuto l'impossibilità, per chi si trovava nella stanza ove giocavano a carte, di vedere chi passava in strada, perché la stanza era ubicata a un livello inferiore, le finestre erano sbalzate in alto e quel giorno erano chiuse.Inoltre, è comunque illogico pensare che l'omicida si sia mosso venti minuti dopo il passaggio delle due donne. 3.8. Con l'ottavo motivo, così come con i collegati motivi aggiunti, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa aveva chiesto di procedere, in appello, a una nuova audizione del teste Montone, che avrebbe potuto deporre su due aspetti decisivi: sulla effettiva impossibilità, dal bar Aceto, di vedere le automobili in transito, e sulla presenza del Galizia al momento in cui giungeva la voce degli spari.

Il Montone, peraltro, mentre era intercettato nella Stazione dei Carabinieri, ha ulteriormente affermato che il Galizia non poteva essere l'autore dell'omicidio, trovandosi con lui al momento del fatto. Poiché, inoltre, il teste aveva riferito di aver ricevuto minacce di morte per aver reso dichiarazioni a favore di Luigi Galizia e di aver subito, pochi giorni dopo, l'incendio della sua auto, i giudici di appello hanno rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria sostenendo che questa avrebbe inutilmente esposto il teste a ulteriori gesti dimostrativi; tuttavia gli stessi, nella motivazione, hanno al contempo ritenuto lo stesso inattendibile. 3.9.

Con il nono motivo, così come con i collegati motivi aggiunti, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tali disposizioni impongono che si debba tener conto dei criteri di valutazione della prova adottati, ma il provvedimento emesso in secondo grado si limita al passivo recepimento del percorso motivazionale della sentenza di primo grado con riguardo alla consulenza del Pubblico Ministero, la quale, in realtà, rappresenta una prova atipica: mediante la stessa, l'accusa è pervenuta a risultati raggiungibili con l'esperimento giudiziale, senza, però, osservare le modalità di cui all'art. 219 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, infatti, si è di fronte ad un esperimento giudiziale, in quanto non sono necessarie specifiche competenze per guidare un'auto e verificare i tempi di percorrenza. I giudici non hanno indicato i criteri in base ai quali gli esiti della consulenza siano stati ritenuti condivisibili e, posto che si sono limitati a rendere una motivazione per relationem rispetto a quella resa in primo grado, diventa difficile argomentare in ordine alla sua logicità, essendo contrario a qualsiasi massima di esperienza che, con il traffico presente nel giorno della commemorazione dei defunti, il ricorrente possa aver percorso il tragitto in così poco tempo.

Ciò è stato anche contestato dal consulente della difesa, ma i giudici non hanno spiegato perché hanno preferito gli esiti della consulenza accusatoria. Inoltre, le risultanze di quest'ultima sono smentite dallo stesso teste Enrico Aceto, titolare del bar, che afferma di aver incontrato una persona proveniente dal cimitero - ove già era avvenuta la sparatoria - alle ore 10.15, ossia un orario del tutto incompatibile con la presenza del ricorrente sul luogo del delitto. 3.10. Con il decimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione circa la sussistenza della premeditazione.

A fondamento del riconoscimento dell'aggravante i giudici pongono solo il dato cronologico, mentre nulla viene detto in ordine a quello ideologico o alla sussistenza di elementi estrinseci sintomatici, come l'organizzazione di un piano o la predisposizione di un agguato. 3.11. Con l'undicesimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione derivante dalla mancata considerazione dell'esposizione difensiva diretta a negare la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili.

Nel caso di un omicidio per vendicare un familiare, non può parlarsi di motivi "futili", ma solo "abbietti". Il giudice, tuttavia, nel compiere tale valutazione, non può prescindere dai riferimenti culturali e sociali che caratterizzano l'ambiente in cui Luigi Galizia vive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per chiarezza di esposizione, si reputa opportuno trattare in linea principale il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del rinvenimento di particelle di polvere da sparo all'interno dell'auto sequestrata e sugli indumenti presenti nel sedile posteriore. Il motivo è fondato. La sentenza di appello fa riferimento, a pag. 10, all'avvenuto ritrovamento, dopo il duplice omicidio e all'interno dell'automobile normalmente in uso a Luigi Galiza, di particelle metalliche (in vario assortimento, stagno, antimonio, bario, piombo) indicative di sparo con arma da fuoco, poste sull'attacco della cintura di sicurezza lato guidatore; sul volante; sul cruscotto; sulla manopola del cambio; su una giacca; su un berretto con visiera.

La stessa sentenza, a pag. 11, indica "il ritrovamento di tracce di polvere da sparo" fra gli elementi indiziari certi precisi e concordanti che avevano portato il giudice di primo grado a ritenere Luigi Galizia come unico responsabile del duplice omicidio. A pag. 14, la sentenza di appello afferma che, pur volendo ipotizzare che le tracce di polvere da sparo siano riferibili ad altre vicende precedenti all'oggetto del presente processo, da un lato dovrebbe considerarsi che esse possono rimanere per un tempo tendenzialmente infinito come riferito dal dott.

Barbaro e dal dott. Famà, ma dall'altro lato dovrebbe considerarsi che per la realizzazione di tale tt."/ i et.e2- aia-- condizione sarebbe necessario che l'autovettura non venga oeal-ifeata e che ciò non è configurabile nel caso in esame. A pag. 18, poi, la stessa sentenza di appello afferma che il fatto che siano stati ritrovati "tutto sommato pochi residui di polvere da sparo sull'autovettura, non può essere interpretato nel senso che le tracce di uso di arma da fuoco siano risalenti" e aggiunge che il dato "è ancora una volta neutro, non potendo in alcun caso l'analisi scientifica collocare il reperto temporalmente".

Ancora, nella stessa pag. 18, la Sentenza, nel rispondere all'obiezione difensiva secondo la quale le particelle rilevate sul giubbotto sarebbero state in numero superiore se Luigi Galizia lo avesse usato al momento degli spari, nota che non è possibile affermare che Luigi Galizia "abbia adoperato gli indumenti ritrovati in vettura per commettere l'omicidio" e aggiunge che, anzi, "è possibile che tali indumenti non siano stati indossati dallo sparatore e che l'inquinamento da polveri possa essere avvenuto in un momento precedente, risultando Galizia adoperare armi [intercettazione 9.7.2016], e per sua stessa ammissione, frequentare un poligono di tiro.

Stessa considerazione per le scarpe e il berretto, ritrovato chiuso in una busta". In definita, la Corte di assise di appello ha manifestato, nell'ambito della sentenza di secondo grado, di condividere l'attribuzione di un peso indiziario significativo a detto ritrovamento di tracce di sparo, ma, nel trattare le obiezioni della difesa sull'argomento, ha reso un discorso giustificativo privo della necessaria chiarezza e, quindi, incongruo. L'analisi delle argomentazioni esposte nella sentenza di appello nel trattare il tema delle tracce di polvere da sparo non risulta coerente, perché non consente di comprendere se il giudice di secondo grado abbia ritenuto ricollegabili tali tracce al duplice omicidio per cui è processo.

2. L'accoglimento del quarto motivo di impugnazione comporta l'assorbimento: del primo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riguardo al movente del duplice omicidio; del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione circa la dimostrazione della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; del sesto motivo, riguardante il momento nel quale l'imputato poté avere conoscenza degli spari nel cimitero; del settimo motivo, riguardante la possibilità per Luigi Galizia di vedere le vittime dal bar all'interno del quale si sarebbe trovato al momento del loro passaggio; del decimo motivo e .dell'undicesimo motivo, sulle aggravanti.

In ordine alle questioni poste con tali censure, sarà onere del giudice del rinvio rendere adeguata motivazione e svolgere la c.d. prova di resistenza o, comunque, stabilire se la ricostruzione del fatto, sorretta da adeguata motivazione che dovrà essere fornita, sia idonea a giustificare anche il riconoscimento delle citate aggravanti, naturalmente dipendente dalle valutazioni che saranno compiute circa la possibilità di ritenere provata la colpevolezza di Luigi Galizia.

3. Per esigenze di chiarezza e di completezza, e per evitare la permanenza di questioni aperte su temi che possono essere affrontati già in questa fase, è opportuno affermare l'infondatezza del terzo, del quinto, dell'ottavo e del nono motivo di ricorso. 3.1. Con riferimento al terzo motivo, con il quale è dedotta inosservanza di norme processuali per mancata valutazione di inammissibilità della lista testimoniale del Pubblico Ministero trasmessa a mezzo pec e non depositata in cancelleria, risultano pienamente condivisibili, sul piano giuridico, le osservazioni rese sul punto nella sentenza di appello.

È vero, infatti, che il giudice può correttamente dichiarare l'inammissibilità della lista testi che non sia stata presentata in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, come stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. È anche vero, però, che l'assunzione, da parte del giudice, di prove testimoniali indicate in una lista pervenuta in modo non formalmente corretto non è colpita da alcuna sanzione di inutilizzabilità. Oltretutto, nel caso concreto in esame non è contestata dal ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la presentazione della lista testimoniale del Pubblico Ministero a mezzo pec non comportò alcuna compromissione dei diritti difensivi, perché la lista pervenuta con detta modalità venne prontamente scaricata dal sistema informatico e versata in atti con annotazione di cancelleria. 3.2.

Con riferimento al quinto motivo, volto a criticare la sentenza di appello per avere escluso la rilevanza della mancanza di prove testimoniali circa la presenza di Luigi Galizia nel cimitero al momento del duplice omicidio, deve notarsi che la mancanza di prove in tal senso non ha alcuna valenza decisiva ma costituisce un dato neutro, perché, potendo essere ricondotta a svariate ragioni, è logicamente compatibile sia con l'affermazione sia con la negazione della presenza di Luigi Galizia sul posto in tale momento. 3.3. Con riferimento all'ottavo motivo, con il quale il ricorrente critica il rigetto della istanza di rinnovazione dell'assunzione del teste Massimiliano Montone, per chiarire il punto relativo alla presenza di Luigi Galizia al bar Aceto nel momento in cui giunse ivi al notizia del duplice omicidio perpetrato all'interno del cimitero, deve osservarsi che la Corte di assise di appello ha reso congrua motivazione di tale rigetto.

Le spiegazioni della sentenza di appello, circa la non 4 decisività della rinnovazione dell'assunzione del teste, sono pienamente convincenti, a tacer d'altro, nella parte in cui si nota in modo preciso che le dichiarazioni rese dal Montone alla difesa il 16 luglio 2018, allegate all'atto di appello, circa la presenza di Luigi Galizia al bar Aceto nel momento in cui le prime persone giunte dal cimitero riferirono dell'avvenuta sparatoria, era smentito dalle dichiarazioni che lo stesso Montone aveva precedentemente reso in dibattimento, ove aveva affermato, fra l'altro, che già in quel momento "non faceva più caso se era presente l'amico Luigi". 3.4.

Con riferimento al nono motivo - volto a criticare le considerazioni espresse dal giudice di appello circa i tempi ipotizzati per la commissione del delitto, e a sindacare l'utilizzabilità, a tal fine, delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sui tempi necessari per i movimenti fra i punti del territorio di San Lorenzo del Vallo - deve notarsi che la possibilità di svolgere una consulenza tecnica sul tema non è preclusa da alcuna norma e la deposizione in dibattimento del consulente tecnico del Pubblico Ministero sull'argomento non è affetta da alcuna causa di invalidità.

Pertanto, nessun vizio della decisione può essere ricollegato all'utilizzo di tali dichiarazioni per la decisione.

4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, e fornirà adeguata motivazione sui profili non sorretti, nella sentenza annullata, da adeguata motivazione. Il giudice del rinvio, in ogni caso, svolgerà la c.d. prova di resistenza, valutando se gli elementi indiziari che riterrà di mantenere fermi siano idonei a giustificare il giudizio di responsabilità a carico di Luigi G