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Sentenza — n. 28591/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28591/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28591/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 maggio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, avvalendosi anche delle risultanze di una perizia su oggetti reperiti dai carabinieri di Peschiera del Garda il 24 maggio 2017, insieme a munizioni, a seguito di perquisizione nell'abitazione di Ahmed Zoubaidi, dichiarava quest'ultimo colpevole del delitto di tentativo di fabbricazione di arma comune da sparo e della contravvenzione di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. Ritenuta la recidiva, riconosciuta la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, l'imputato veniva condannato alla pena complessiva di due anni di reclusione e 1000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28591/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. L'acritica adesione alla perizia da parte del giudice di appello ha reso la sentenza impugnata viziata da illogicità e contraddittorietà. La capacità del reperto "A" di accogliere solo cartucce a salve, e l'inidoneità del reperto "B" a contenere proprio quel genere di cartucce palesano l'illogicità della motivazione, laddove si è ritenuto che le operazioni compiute dall'imputato fossero comunque suscettibili di dar vita, mediante tre ulteriori operazioni, ad un'arma vera e propria o alla trasformazione di un'arma a salve in arma da sparo funzionante.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale fabbricazione di materie esplosive abuso di materiali attentato contro la sicurezza militare parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
Infine, risulta violato anche il canone imposto dall'art. 533 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOUBAIDI AHMED nato il 30/05/1985 avverso,la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI cluillumcncluscodzinterncto Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, avvalendosi anche delle risultanze di una perizia su oggetti reperiti dai carabinieri di Peschiera del Garda il 24 maggio 2017, insieme a munizioni, a seguito di perquisizione nell'abitazione di Ahmed Zoubaidi, dichiarava quest'ultimo colpevole del delitto di tentativo di fabbricazione di arma comune da sparo e della contravvenzione di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. Ritenuta la recidiva, riconosciuta la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, l'imputato veniva condannato alla pena complessiva di due anni di reclusione e 1000,00 euro di multa.

2. Con sentenza del 18 aprile 2019, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.

3. Il difensore di fiducia di Ahmed Zoubaidi ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.

56. pen. e 23, comma 2, della legge n. 110 del 1975, e conseguente illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. I giudici di merito hanno aderito in modo passivo e acritico a quanto sostenuto nella perizia, ma è proprio da quest'ultima che si può evincere come le operazioni compiute da Ahmed Zoubaidi sugli oggetti metallici reperiti non siano idonee a configurare il contestato tentativo. Manca l'elemento della direzione univoca degli atti, dal momento che: i due reperti, non suscettibili di assemblaggio - in ragione dell'assenza di una filettatura nel reperto "A" e di un diametro interno del tubo sufficientemente largo nel reperto "B" - impediscono di ritenere verosimile, secondo la comune esperienza, la successiva fabbricazione di un'arma da sparo;

è assente il "piccolo recesso" necessario per accogliere l'unghia con l'estrattore; manca la prova della realizzazione delle necessarie "munizioni appositamente allestite" che l'asserita arma da sparo sarebbe in grado di contenere. Manca, inoltre, l'elemento della idoneità degli atti in questione a realizzare un'arma da sparo funzionante, non potendo, i due reperti, essere assemblati, ed essendo comunque necessarie, per la fabbricazione dell'arma, una serie ulteriort di operazioni delle quali manca qualsiasi prova. La perizia posta a fondamento delle sentenze risulta contraddittoria, dal momento che pur affermando che nessuno dei due reperti può essere considerato parte di un'arma comune da sparo e che non vi è neanche l'idoneità allo sparo di cartucce a salve, allo stesso tempo sostiene, sulla base di mere presunzioni, che i reperti siano suscettibili di trasformarsi in una pistola in grado di utilizzare munizioni diverse, non a salve.

Per quanto siano state effettivamente apportate delle modifiche alla pistola a salve repertata, tuttavia appare evidente l'inidoneità dell'intera condotta a configurare un vero e proprio tentativo di fabbricazione di un'arma da sparo, essendosi in presenza, piuttosto, di un reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen., alla luce dell'impossibilità di realizzare l'evento consistente nella fabbricazione di un'arma da sparo. Infine, risulta violato anche il canone imposto dall'art. 533 cod. proc. pen., dal momento che l'unica prova a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato risulta essere la perizia, rispetto alla cui adesione non si è motivato né in primo, né in secondo grado, e dal momento che nel provvedimento non si è proceduto a confutare le possibili tesi contrarie a quanto sostenuto nella stessa; la motivazione in proposito, dunque, risulta mancante. 3.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. L'acritica adesione alla perizia da parte del giudice di appello ha reso la sentenza impugnata viziata da illogicità e contraddittorietà. La capacità del reperto "A" di accogliere solo cartucce a salve, e l'inidoneità del reperto "B" a contenere proprio quel genere di cartucce palesano l'illogicità della motivazione, laddove si è ritenuto che le operazioni compiute dall'imputato fossero comunque suscettibili di dar vita, mediante tre ulteriori operazioni, ad un'arma vera e propria o alla trasformazione di un'arma a salve in arma da sparo funzionante.

Dai reperti non emergono i presupposti della "idoneità" e della "direzione inequivoca" degli atti a commettere il reato di fabbricazione di armi clandestine. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativa alla legalità della pena, in riferimento alla violazione del principio di offensività in concreto. La pena inflitta risulta eccessivamente severa se considerata alla luce della mancanza di offensività in concreto della asserita condotta di "tentata fabbricazione di arma clandestina" e della limitata offensività della condotta di detenzione di munizioni.

Nel caso di specie il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo neanche in misura minima, in quanto i reperti sequestrati, combinati insieme, non espongono a pericolo concreto il bene tutelato, determinando comunque, essi, la realizzazione di uno strumento inoffensivo e non qualificabile come "arma da sparo funzionante". Anche nell'ipotesi del tentativo occorre rispettare il principio di offensività in concreto, non essendo punibili, nel nostro ordinamento, i fatti meramente preparatori. Occorrerebbe che i reperti sequestrati fossero, per lo meno, già idonei ad essere assemblati, sì da comporre un unico strumento volto allo sparo di cartucce non a salve; ma tale ultima circostanza non è stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Risulta, altresì, irragionevole la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pena inflitta, stante la riduzione per il rito prescelto, risulta eccessiva, sproporzionata e contraria alla "legalità sanzionatoria", ossia la "legalità della dosimetria sanzionatoria", che trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono manifestamente infondati, e vanno trattati congiuntamente perché in parte sovrapponibili e in parte strettamente connessi, il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente deduce: inosservanza della legge penale nell'applicazione del delitto tentato; vizio di motivazione circa la valutazione della perizia e il riconoscimento della responsabilità di Ahmed Zoubaidi in ordine al reato di fabbricazione clandestina di arma. Preliminarmente si rende opportuno richiamare alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1.

In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art.49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.

M., Rv. 264567 - 01). Inoltre, è stato affermato che il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Sez. 1, Sentenza n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02).

Più precisamente, nell'ambito della fattispecie di tentativo, hanno rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente (Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145 - 01).

Con specifico riferimento alle armi, infine, è stato affermato che è qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro (Sez. 1, Sentenza n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297 - 01). 1.2. Rilevato in astratto quanto precede, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, come anticipato.

I giudici di merito, infatti, hanno reso una motivazione coerente e immune da vizi logici, in quanto, oltre ad argomentare in modo privo di incongruenze la sussistenza dell'ipotesi del tentativo, hanno ripercorso compiutamente le risultanze della perizia. Non può, infatti, esigersi in capo ai giudici un onere di motivazione in ordine alla esattezza scientifica delle conclusioni del perito, considerate per principio estranee alla cognizione del giudice e valide fino a prova contraria, sicché le argomentazioni rese nel provvedimento impugnato risultano adeguate.

Dopo aver ritenuto inevitabile il riferimento al contenuto dell'accertamento tecnico in ragione della particolare complessità della vicenda, nel provvedimento è stata accolta la tesi sostenuta dal perito, il quale ha valutato le operazioni compiute da Zoubaidi come idonee a dar vita a un'arma comune da sparo o alla trasformazione di un'arma a salve in un'arma da sparo. Pur essendo necessarie, a tal fine, tre ulteriori operazioni, l'esito prospettato dal perito è stato correttamente giudicato come il più verosimile, non potendosi configurare plausibili spiegazioni alternative alle peculiari operazioni già compiute da Zoubaidi sui reperti; inoltre, le ulteriori tre modifiche erano di facile realizzazione, e l'assenza attuale di munizioni idonee all'uso non escludeva la possibilità di una loro fabbricazione.

Avuto riguardo alle specificità della condotta nel caso concreto, pertanto, i giudici di merito hanno correttamente e razionalmente affermato che quelli posti in essere da Zoubaidi non erano meri atti preparatori, bensì veri e propri atti esecutivi, accertati nella fase del tentativo.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione della pena, risulta, nei termini in cui è stato proposto, manifestamente infondato e, per certi aspetti, generico. 2.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey e altri, Rv. 258410 - 01).

Inoltre, è stato chiarito che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2.2. Nel caso ora in esame la motivazione è rispettosa dei menzionati principi, poiché, diversamente da quanto sostenuto nelle censure proposte, non risulta violato il principio di offensività, in considerazione dell'anticipazione della soglia di tutela che connota le ipotesi di reato contestate e della possibilità di ritenere già offeso il bene giuridico protetto, ancorché in presenza di atti solo prodromici alla commissione del delitto di fabbricazione clandestina di armi.

La valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di determinazione della pena, pertanto, risulta immune dai vizi denunciati, essendo state prese in considerazione la personalità dell'imputato, la presenza di precedenti e la gravità della condotta. Inoltre, il provvedimento ha rilevato come il tema della recidiva non era stato espressamente impugnato in sede di appello. La motivazione risulta dunque esaustiva e non contraddittoria, rimanendo preclusa, in sede di legittimità, ogni altra valutazione nel merito. Per completezza, deve notarsi che il riferimento del contenuto nel ricorso alla riduzione per il rito prescelto è generico, non qualificabile come una censura ammissibile, perché non è corredato da alcuna specifica indicazione di una determinata violazione di legge.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo