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Sentenza — n. 28590/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural violations and lack of evidence in explosives trafficking case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Antonio Infante's appeal against the second-instance conviction for explosives trafficking. The defense argued that the court violated procedural rules by revoking evidence admission without hearing the defense and failing to assess the seized material's characteristics. The court found no merit in these claims, noting the seized items fell under a category allowing unlicensed possession up to 5kg and that the lower courts correctly applied the law regarding the material's nature and the lack of non-punishment grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 495 c.p.p.; Art. 97 R.D. n. 635/1940: The court of appeal's decision to exclude testimony deemed superfluous does not violate the right to defense if the evidence offers no relevant contribution, and the classification of seized explosives determines the applicability of licensing requirements.

Parole chiave

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procedural violations explosives trafficking superfluous testimony conditional suspension non-punishment grounds esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relapone alle prove e in ordine all'applicabilità degli artt.
Art. 187, comma 2 e 4-bis, cod. proc. pen.
Art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione in ordine alla superfluità del teste è stata assunta, dunque, nel rispetto del disposto di cui all'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., che permette un'armonizzazione tra il diritto della difesa alla prova e l'interesse alla ragionevole durata del processo.
Art. 97, R.D. n. 635 del 1940
Dal testo déll'art. 97 .Reg.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 678 cod. pen
La Suprema Corte,' invece, ha più volte affermato che non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.
art. 679 cod. pen
Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle »spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFANTE ANTONIO nato a VIETRI SUL MARE il 27/12/1944 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che h- c=hlso_clalectend o Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2018, il Tribunale di Salerno dichiarava Antonio Infante colpevole dei reati di commercio e di omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti, previsti dagli artt. 678 e 679 cod. pen., commessi in Salerno il 30 dicembre 2015. Concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati, l'imputato veniva condannato alla pena di due mesi e quindici giorni di arresto ed euro 250,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal Tribunale sulta scorta del verbale di sequestro e della deposizione resa in giudizio da uno dei due militari della Guardia di Finanza, l'Infante fu sorpreso nel flagrante possesso di varie tipologie di artifici pirotecnici esposti su un banchetto per la vendita, privo di autorizzazione e senza averne denunciato la detenzione all'Autorità. Il materiale, del peso lordo di circa quattro chilogrammi, rientrava nella categoria "5" del gruppo "C", secondo la classificazione prevista dall'art. 82 R.D.. n. 635 del 1940.

2. Con sentenza del 21 novembre 2019, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado.

3. Il difensore di Antonio Infante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relapone alle prove e in ordine all'applicabilità degli artt. 187, 495, comma 2 e 4 -bis cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il provvedimento di ammissione dei testi, da parte del Tribunale, è stato revocato inaudita altera parte e che è mancata l'assunzione e la valutazione della prova relativa alle caratteristiche del tipo di materiale esplodente sequestrato, alla sua effettiva pericolosità e, pertanto, alla idoneità alla libera vendita.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto legittima la revoca parziale dell'ordinanza di ammissione delle prove. Tuttavia, né il Tribunale né la Corte di appello hanno considerato che l'omessa escussione dei testi ha influito sulle garanzie difensive dell'imputato, e non hanno argomentato nulla circa la superfluità della prova ritenuta da loro. È stato, inoltre, omesso qualsiasi accertamento in merito alle caratteristiche del materiale sequestrato. La mancanza di documentazione, anche fotografica, atta a dimostrare la natura del materiale (già contestata in sede di appello) e la circostanza che un pubblico ufficiale non titolato abbia qualificato il materiale come rientrante nella categoria 5 gruppo C, per il quale non è ammessa la libera vendita, fanno emergere l'assenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato.

Dal testo déll'art. 97 .Reg. T.U.L.P.S. si deduce la possibilità di detenere artifici pirici fino al limite di peso di 25 chilogrammi, e che possono essere detenuti senza l'obbligo di denuncia, fino a 5 chilogrammi netti, i prodotti esplodenti di cui alla categoria 5, gruppo D: nel caso in esame il peso del materiale sequestrato è pari a 4,145 chilogrammi, quindi al di sotto dei limiti stabiliti dalla norma. L'art. 98 del medesimo regolamento consente, inoltre, la vendita, la detenzione, l'acquisto, il trasporto e l'impiego del materiale esplodente appartenente alla categoria 5, gruppo D, senza le autorizzazioni previste dalla legge e dal regolamento di esecuzione.

Mancando un riscontro oggettivo e diretto sulle caratteristiche del materiale pirotecnico sottoposto a sequestro, e non essendo stata neppure documentata la distruzione del materiale sequestrato ordinata dal Pubblico Ministero, i giudici hanno dunque omesso di valutare la prova decisiva per la dichiarazione di responsabilità. La Suprema Corte,' invece, ha più volte affermato che non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione allorché il peso non superi i cinque chilogrammi (Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002 — dep. 2003, Germano, Rv. 223065;

Sez. 1, n. 18575 del 25/03/2011, Zambrano, Rv. 250170; Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015, Cavallaro, Rv. 26282901). Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 678 e 679 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del reato previsto dall'art. 679 cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il fatto si è verificato una sola volta, alla vigilia di Capodanno, per un quantitativo di materiale esplodente modesto. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione del caso rende opportuni alcuni riferimenti ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sugli argomenti che qui rilevano.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare l'ordinanza di ammissione di una prova testimoniale non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794) 1.2.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti, nella specie petardi confezionati con polvere pirica, non supera i cinque chilogrammi (Sez. 1, n: 110 del 21/11/2002 - dep. 2003, Germano, Rv. 223065; cfr., pure, con riferimento alle "bombe carta", Sez. 1, n. 18575 del 25/03/2011, 2ambrano, Rv. 250170). È stato precisato che il reato di cui all'art.679 cod. pen. si distingue da quello previsto dall'art. 678 cod. pen., perché, mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, .trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiamn Ilabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore (Sez. 1, n. 40358 del 12/07/2011, Di Donna, Rv. 251169).

Le due ipotesi di reato, dunque, ben possono, all'occorrenza, concorrere (Sez. 1, n. 29374 del 24/06/2010, Barbera, Rv. 248017); .del resto, la contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall'art. 679 cod. pen., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l'omissione dell'adempimento richiesto (Sez. 1, n. 30431 del 22/04/2010, Martella, Rv. 248308). Dopo che si è consumata la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen., scatta quella di cui all'art. 678 cod. pen., reato permanente, perché è da quel momento che la detenzione diventa illegale.

• 1.3. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, Conseguentemente, la necessità della irrogazione di una pena; non si può fare ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno della decisione.

2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che nessuna delle doglianze può essere accolta. 2.1. Sono infondate le censure formulate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, riguardanti presunti vizi di motivazione e inosservanza di norme penali e processuali in relazione alla parziale revoca dell'ordinanza di ammissione dei testimoni e alla corretta qualificazione del materiale esplodente e delle condotte di reato. Con riguardo alla revoca parziale dell'ordinanza di ammissione dei testimoni della pubblica accusa, deve evidenziarsi che le argomentazioni rese dai giudici di merito in ordine alla opportunità di non procedere all'escussione dell'ulteriore teste indicato nella lista del Pubblico Ministero risultano del tutto adeguate'', essendo stato evidenziato, nella sentenza, come il tema di prova fosse stato congruamente sviluppato e come l'ulteriore testimonianza non avrebbe potuto apportare alcun contributo conoscitivo rilevante.

La decisione in ordine alla superfluità del teste è stata assunta, dunque, nel rispetto del disposto di cui all'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., che permette un'armonizzazione tra il diritto della difesa alla prova e l'interesse alla ragionevole durata del processo. Anche le deduzioni di mancanza di prova in ordine al materiale sequestrato, alla sua idoneità al commercio e all'integrazione delle due contravvenzioni contestate, esposte nell'ambito del primo e, in parte, nel secondo motivo di ricorso, sono infondate. In proposito, deve evidenziarsi che il primo periodo dell'art. 97 R.D.'n. 635 del 1940 riconosce la possibilità di tenere in deposito e trasportare nello.

Stato esplosivi fino a 5 kg di peso netto; la disposizione si riferisce esplicitamente agli esplosivi della prima categoria, ossia alle "polveri" e ai "prodotti affini negli effetti esplodenti", così come categorizzati nell'art. 82 del decreto citato. Il riferimento ai materiali esplodenti della quinta categoria, invece, si incontra nel secondo periodo della disposizione, in forza del quale "possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5, gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5, gruppo E, in quantità illimitata".

Ebbene, è pacifico che il caso ora in esame esula da tale ultima ipotesi, posto che i prodotti oggetto di sequestro sono stati individuati dai pubblici ufficiali della Guardia di Finanza come appartenenti al gruppo "C" della categoria "5". Come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, non vi è, infatti, alcun motivo di dubitare della veridicità di quanto riportato nel verbale, né della competenza di coloro che hanno effettuato l'analisi dei materiali, sicché le doglianze mosse non trovano conforto nei riferimenti alla disciplina della materia.

Risulta, pertanto, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni rilevanti nel caso concreto. La motivazione resa è priva dei vizi larrientati, poiché dà conto in modo preciso e adeguato degli elementi costitutivi dei reati contravvenzionali contestati. 2.2. Anche l'ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è infondato. I giudici di merito hanno evidenziato le ragioni più rilevanti a fondamento del rigetto dell'istanza di applicazione della causa di non punibilità, valutando dirimenti in tal senso la quantità del materiale detenuto e le concrete modalità di svolgimento dell'attività di commercio.

Non si riscontra dunque alcun vizio nel ragionamento seguito dai giudici di merito, e le censure mosse appaiono piuttosto dirette ad ottenere una rilettura, inammissibile in sede di legittimità, delle circostanze di fatto.

3. Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle »spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso