Cassation court dismisses appeal against conviction for falsification of medical records due to proven intent to secure financial benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the public official for falsifying medical records. The defense argued the errors stemmed from a lack of intent rather than criminal malice, but the appellate court clarified that the falsification was specifically intended to secure additional financial allowances. Consequently, the court rejected the alternative factual reconstruction and affirmed the original judgment's sufficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, Art. 479 cod. pen.; Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.: The court rejects an appeal based on alleged lack of intent when the falsification is proven to be a calculated means to obtain specific financial benefits, thereby confirming the existence of criminal dolo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSAFIUME SALVATORE nato a CERDA il 25/08/1956 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Mario Pinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. prof. Giovanni Aricò e dell'avv. Giuseppe Minà, che, in difesa di Salvatore Passafiume, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 marzo 2016, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Salvatore Passafiunne colpevole dei reati di falso ascrittigli e lo condannava alla pena di due anni di reclusione, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, computo della diminuente per la scelta del rito. Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, il Passafiume, in qualità di medico in servizio presso l'Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale pubblico "Salvatore Cimino" di Termini Imerese e, quindi, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, aveva commesso:
a) il reato di cui all'art. 476 cod. pen., realizzato con l'alterazione di sei cartelle cliniche relative a sei pazienti in quel momento ricoverati in reparto, scrivendo in data 23 novembre 2013, nei relativi diari clinici, di aver effettuato controlli clinici sui tali pazienti in data 24 novembre 2013, cioè in epoca incongrua perché successiva a quella delle scritture;
b) il reato previsto dall'art. 479 cod. pen., perché, a seguito dell'acquisizione, avvenuta il 23 novembre 2013, da parte della Polizia di Stato, di copia delle suddette cartelle cliniche, aveva in esse attestato falsamente, al fine di assicurarsi l'impunità in relazione al primo reato, che le indicazioni precedenti, secondo le quali il 24 novembre 2013 erano stati effettuati i suddetti controlli clinici, erano dovute a errore materiale; i controlli, in in realtà, non erano stati effettuati né il 23 né il 24 novembre 2013.
2. Con sentenza del 22 giugno 2017, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado.
3. Con sentenza del 22 ottobre 2018, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza di appello.
4. Con sentenza del 16 maggio 2019, la Corte di appello di Palermo, in esito al giudizio di rinvio, confermava la citata sentenza di primo grado.4. La difesa di Salvatore Passafiume ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente emessa il 22 ottobre 2018 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento al tema della sussistenza dell'elemento psicologico del primo reato di falso contestato. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva osservato che il dolo generico consiste nella consapevolezza della immutatio veri, aveva evidenziato la necessità di una rigorosa dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato e aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità riguardante gli elementi indicatori su cui può fondarsi l'indagine giudiziaria diretta a ricostruire il percorso e l'esito del processo decisionale del soggetto agente (Sez.
U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105). La sentenza di annullamento aveva osservato che l'elevata probabilità razionale della mala fede del Passafiume non poteva essere desunta dall'affermato interesse di quest'ultimo alla percezione dell'indennità di reperibilità, in quanto detta indennità sarebbe stata percepita pure in assenza di interventi. Inoltre, la sentenza rescindente aveva evidenziato che, ferma restando la ripetitività dell'errore - di per sé neutra e al più sintomatica del suo carattere colposo -, non risultava escluso che Salvatore Passafiume avesse realmente svolto le visite attestate dalle annotazioni, e che ne risultava certamente incongrua esclusivamente la datazione.
In sostanza, la Corte di cassazione aveva indicato, quale circostanza di fatto dirimente ai fini dell'accertamento del dolo, la dimostrazione dell'assenza delle prestazioni mediche annotate nelle cartelle cliniche; «con ciò, sia pure con un obiter dictum, richiamando all'evidenza il principio «al di là di ogni ragionevole dubbio». A fronte di tali indicazioni, il giudice del rinvio, alle pagg. 4 e segg. della sentenza ora impugnata, si è limitato a ribadire le evidenti aporie delle annotazioni effettuate dall'odierno ricorrente nelle cartelle cliniche, sia con riferimento alla data delle medesime, sia con riferimento alla loro incompatibilità logica con le altre indicazioni contenute nella cartella.
In questo modo, il giudice del rinvio si è limitato a riaffermare il dato non controverso dell'elemento materiale del reato in contestazione e ha eluso il mandato della sentenza rescindente della Corte di cassazione. Il giudice del rinvio non ha considerato gli elementi indicatori del dolo; si è confrontato in modo illogico con l'elemento indicatore individuabile nel «fine della condotta e [nella] compatibilità con essa delle conseguenze collaterali»; non ha dimostrato con adeguata motivazione l'impossibilità concreta dell'alternativa di una falsificazione colposa derivata da errore e ha riprodotto le medesime argomentazioni valutate illogiche dalla sentenza di annullamento. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'all'art. 69 cod. pen. e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. Il giudice del rinvio non ha esplicitato le concrete ragioni in base alle quali ha ritenuto non congruo concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, incorrendo così in vizio motivazionale e nella conseguente violazione dell'art. 69 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per mancato rispetto, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto stabilito con la menzionata sentenza di annullamento, riguardante la motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di contraffazione circa il compimento di controlli medici il 24 novembre 2013. In realtà, la Corte di appello di Palermo, nel rigettare, in esito a giudizio di rinvio, l'appello proposto dal Passafiume avverso la sentenza di primo grado, si è uniformata pienamente al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con la menzionata sentenza del 22 ottobre 2018, perché ha fornito una motivazione logica e precisa sulle ragioni in base alle quali ha affermato che l'imputato, quando il 23 novembre 2013 riportò sulle citate cartelle cliniche delle indicazioni dalle quali risultava che aveva effettuato dei controlli sui pazienti il 24 novembre 2014 - cioè in epoca incongrua in quel momento perché ventura - era pienamente consapevole della falsità delle indicazioni, perché sapeva benissimo che il 24 novembre 2014 era l'indomani del giorno della compilazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva spiegato che, ai fini della dimostrazione del dolo in capo al dott. Salvatore Passafiume, il richiamo, nella sentenza di appello annullata, all'interesse del medico ad attestare la propria presenza in reparto il 24 novembre 2013 - giorno festivo - non era presidiata dall'indicazione di provvidenze spettanti al medico e supplementari rispetto all'indennità di reperibilità, comunque percepita anche in assenza di interventi. Inoltre, la sentenza di annullamento notava che erano rimasti privi di dimostrazione profili di falsità diversi da quello inerente alla data delle attestazioni, e che dalla sentenza di appello non risultava escluso che il dottor Salvatore Passafiume avesse svolto le visite attestate dalle annotazioni sulle cartelle cliniche.
La sentenza di annullamento aveva posto in luce che siffatta carenza giustificativa si rifletteva anche sul giudizio inferenziale esposto nella sentenza annullata, che pretendeva di ricondurre a una massima di esperienza non validata la consapevolezza della falsità delle indicazioni, ricavandola dalla ripetitività e serialità delle indicazioni erronee che, in realtà, non esprimeva consapevolezza della immutatio veri, perché appartiene invece al comune dato di esperienza che una iniziale percezione inesatta della data induce essa stessa alla ripetitività della sua indicazione, finché l'autore non se ne avveda.
Ciò posto, va rilevato che la Corte di appello di appello di Palermo, in esito al giudizio di rinvio, nel motivare la decisione del 16 maggio 2019, di rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ha colmato, con un ragionamento che supera ogni altro profilo di perplessità, la lacuna motivazionale precedentemente riscontrata dalla Corte di cassazione, e ha chiarito che la sussistenza del dolo in capo al dottor Salvatore Passafiume va rNenuta nel fatto che la falsità della collocazione temporale di visite nel giorno 24 novembre 2013, era finalizzata allo scopo di far ottenere allo stesso agente non già l'indennità di reperibilità - che comunque gli sarebbe spettata per il solo fatto di essere reperibile -, ma lo straordinario per le prestazioni che gli sarebbero spettate per le prestazioni eseguite nel giorno in cui effettuava il turno di reperibilità.
2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale sono dedotti vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Il giudice del rinvio ha fornito, anche in proposito, una motivazione congrua, in quanto ha reso note le ragioni poste a fondamento della decisione, spiegando in modo chiaro e logico che non sussistono gli estremi per ritenere la prevalenza delle attenuanti, in assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento a tal fine, a fronte della gravità della condotta e dell'intensità del dolo con riguardo, in particolare, alla reiterazione dell'azione dei contraffazione e all'interesse economico sottostante.
3. In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata risulta, sotto tutti i profili, esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa