Sentenza — n. 28261/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza in data 19 novembre 2020 volta a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Angelo Di Tecco in relazione all'imputazione provvisoria del reato di tentato omicidio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale corretta impostazione, accompagnata da ragionevoli valutazioni di merito, il ricorso ne oppone altre, che, oltre a menzionare ancora l'irrilevante contegno di recente della vittima, poggiano su obiezioni tutte prive di specificità, che come tali non possono avere alcuna attitudine a dimostrare i vizi denunciati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TECCO ANGELO nato a TERMOLI il 18/04/1968 avverso l'ordinanza del 22/12/2020 del TRIB. LIBERTA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza in data 19 novembre 2020 volta a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Angelo Di Tecco in relazione all'imputazione provvisoria del reato di tentato omicidio.
2. Propone ricorso per cassazione Angelo Di Tecco, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze con le quali lamenta vizi della motivazione. Deduce che non è stata verificata la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, tenendo conto degli indicatori necessariamente da prendere in esame, riguardanti le concrete modalità dei fatti e la personalità dell'indagato, ai fini dell'individuazione del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Aggiunge che non sono state correttamente intese le deduzioni svolte a proposito della condotta tenuta dalla persona offesa rilasciando interviste, posto che ciò era stato evidenziato per escludere la sussistenza del pericolo di vita. Rileva, altresì, che avrebbe dovuto considerarsi la carcerazione già sofferta e rapportarla alle sopravvenienze, come la rapida guarigione della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Considerando le doglianze che prioritariamente possono riferirsi alla prospettazione del mutamento del quadro indiziario in precedenza verificato, va rilevato che pare volersi ancora sostenere che alcune circostanze rappresentative della pronta guarigione della persona offesa dalle lesioni subite in occasione del fatto, dovrebbero dimostrare che la condotta ascritta non sarebbe stata idonea a cagionare la morte e, dunque, a integrare gli estremi del tentato omicidio. L'assunto risulta manifestamente infondato, poiché, come già spiegato dai giudici di merito, trattasi di sopravvenienze che non influiscono sull'accertamento dei presupposti di detto reato, che infatti si fonda su un giudizio di prognosi postuma ex ante e in concreto, in ragione dell'apprezzamento della condotta dell'agente al momento del fatto e della sua adeguatezza causale a cagionare il risultato voluto, tenuto conto delle circostanze conosciute e conoscibili dal predetto e senza che perciò detto giudizio sia condizionato dagli effettivi esiti (fra le altre, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019 Rv. 277032;
Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Rv. 256991; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Rv. 248305).Né, per altro verso, si comprende come la medesima guarigione potrebbe influenzare il giudizio che è stato espresso sui presupposti cautelari attinenti al pericolo di reiterazione del reato, basato anch'esso su apprezzamenti prognostici che riguardano non la persona offesa, ma piuttosto gli indicatori tratti dalla condotta della persona sottoposta alla misura cautelare e dalla sua personalità. Inoltre, a fronte di ulteriori doglianze che intendevano introdurre in sede di richiesta di revoca della misura, generiche quanto inappropriate censure volte in realtà alla verifica dei presupposti dell'ordinanza genetica, correttamente è stato rilevato che l'unico fattore intervenuto, costituito dal decorso di poco più di un mese dal momento dell'applicazione, non risultava per nulla significativo, al fine di smentire la concretezza e attualità delle esigenze cautelari come già ravvisate.
A tale corretta impostazione, accompagnata da ragionevoli valutazioni di merito, il ricorso ne oppone altre, che, oltre a menzionare ancora l'irrilevante contegno di recente della vittima, poggiano su obiezioni tutte prive di specificità, che come tali non possono avere alcuna attitudine a dimostrare i vizi denunciati.
3. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2021. Il Co re estensore Il Presi