Sentenza — n. 28259/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 1/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a deliberare in relazione al reclamo proposto nell'interesse di Domenico Gallico avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 26/2/2020 che aveva respinto la richiesta diretta a ottenere, a sue spese, il rilascio di una copia leggibile di alcuni atti processuali. Secondo il Collegio, infatti, la Direzione della Casa circondariale di Bancali aveva riferito che la scarsa qualità•delle copie era dipesa da quella dell'originale a disposizione del detenuto, sicché essa non dipendeva da una condotta negligente dell'Amministrazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente occorre evidenziare che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. peli. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallico Domenico, nato a Palmi il 30/8/1958, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 1/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a deliberare in relazione al reclamo proposto nell'interesse di Domenico Gallico avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 26/2/2020 che aveva respinto la richiesta diretta a ottenere, a sue spese, il rilascio di una copia leggibile di alcuni atti processuali. Secondo il Collegio, infatti, la Direzione della Casa circondariale di Bancali aveva riferito che la scarsa qualità•delle copie era dipesa da quella dell'originale a disposizione del detenuto, sicché essa non dipendeva da una condotta negligente dell'Amministrazione.
2. Domenico Gallico ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, commi 2, 3, 4 e 5 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35 Ord. pen., 127, comma 5, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., 24, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 113, primo e secondo comma, Cost.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. in quanto incidente sul diritto di difesa, non sia stato trattato nelle forme del procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., atteso che il detenuto e il suo difensore non sarebbero stati nemmeno informati, con conseguente nullità dell'ordinanza. Sotto altro profilo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel qualificare il reclamo come proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. e nel considerare la relativa decisione ,come non impugnabile; nonché nel non sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.•35 Ord. pen. per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.3.
In data 27/1/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente occorre evidenziare che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. peli. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez.
I., n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.).
Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile.
3. Nel caso di specie, erroneamente, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di qualificare il reclamo come generico, atteso che, quantomeno sul piano della astratta prospettazione delle ragioni difensive, le questioni attinenti alla qualità delle copie degli atti processuali richieste avevano diretta afferenza con l'esercizio del diritto di difesa. E, tuttavia, una volta verificata, in fatto, l'impossibilità di soddisfare la richiesta del detenuto in ragione della cattiva qualità dei documenti a sua disposizione, ben avrebbe potuto adottare lo stesso Magistrato di sorveglianza, come del resto ha fatto, un provvedimento di inammissibilità (tale dovendo considerarsi, avuto riguardo al suo contenuto, la decisione di non dover provvedere sulla richiesta formulata dal detenuto).
Ed infatti, deve ribadirsi la legittimità della declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale nei casi di manifesta infondatezza della questione dedotta (cfr. Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà, Rv. 279456- 01). Ne consegue che, dinnanzi a una pronuncia di sostanziale inammissibilità, il detenuto, in ogni caso, non avrebbe dovuto proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma avrebbe dovuto ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., formulando in tale sede le sue doglianze, le quali, comunque, sarebbero risultate manifestamente infondate alla luce del richiamato accertamento fattuale compiuto dal Magistrato di sorveglianza.
Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 Ord. pen., sollevata dalla difesa nel reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza ed asseritamente pretermessa dal Collegio sassarese, le argomentazioni in precedenza sviluppate ne appalesano la totale irrilevanza nel caso in esame, atteso che il reclamo, come detto, avrebbe dovuto essere qualificato come giurisdizionale ai sensi del successivo art. 35-bis Ord. pen., rendendo non pertinenti le censure di costituzionalità relative al differente strumento dell'art. 35 Ord. pen.4.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9/4/2021 Il Consi