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Sentenza — n. 28258/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento in data 26/2/2020, assunto de plano, il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo avanzato da Domenico Gallico, detenuto nella Casa circondariale di Sassari in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso la decisione della direzione del carcere di consentirgli un accesso limitato ai canali TV. Secondo il 'primo Giudice, infatti, rispetto a tale limitazione non poteva ravvisarsi alcuna violazione del diritto all'informazione ex art. 21 Cost., né poteva nella specie ipotizzarsi l'applicazione, invocata dal detenuto, della procedura prevista dall'art. 18 Ord. pen., non pertinente rispetto alle trasmissioni televisive. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 21 Cost, art. 127 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto altro profilo, non sarebbe stato esplicitato, da parte dell'Amministrazione penitenziaria,- il motivo per cui la ricezione dei canali TV richiesti dal detenuto possano comportare un rischio di collegamento con la criminalità a differenza di quelli ai quali attualmente egli accede (RAI 1, 2, 3, 4, canale 5, Italia 1 ecc.). Ancora: vertendosi jn materia di diritto di informazione, il reclamo avrebbe dovuto essere qualificato come giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. con conseguente garanzia del contraddittorio tra le parti, secondo le forme del procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen.Sotto altro aspetto, il mero richiamo alla nota della direzione del carcere integrerebbe una nullità della decisione per mancanza di motivazione.

Parole chiave

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diritti del detenuto accesso dei media diritto di visita diritto di rimanere diritto di essere arrestato censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 21 Cost
Secondo il 'primo Giudice, infatti, rispetto a tale limitazione non poteva ravvisarsi alcuna violazione del diritto all'informazione ex art. 21 Cost., né poteva nella specie ipotizzarsi l'applicazione, invocata dal detenuto, della procedura prevista dall'art.
art. 127 cod. proc. pen
con conseguente garanzia del contraddittorio tra le parti, secondo le forme del procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen.Sotto altro aspetto, il mero richiamo alla nota della direzione del carcere integrerebbe una nullità della decisione per mancanza di motivazione.
art. 3 Cost
pen., con effetto discriminatorio incidente sull'art. 3 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallico Domenico, nato a Palmi il 30/8/1958, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 1/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 26/2/2020, assunto de plano, il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo avanzato da Domenico Gallico, detenuto nella Casa circondariale di Sassari in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso la decisione della direzione del carcere di consentirgli un accesso limitato ai canali TV. Secondo il 'primo Giudice, infatti, rispetto a tale limitazione non poteva ravvisarsi alcuna violazione del diritto all'informazione ex art. 21 Cost., né poteva nella specie ipotizzarsi l'applicazione, invocata dal detenuto, della procedura prevista dall'art. 18 Ord. pen., non pertinente rispetto alle trasmissioni televisive. 1.1.

Investito in sede di reclamo avverso tale decisione, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 1/10/2020, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, rilevando che, nella materia in questione, non poteva ravvisarsi alcun diritto soggettivo del detenuto, di tal che il relativo reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza non rientrava nella previsione dell'art. 35-bis Ord. pen., quanto piuttosto in quella dell'art. 35 Ord. pen., concernente il cd. reclamo generico, nel quale confluiscono le istanze provenienti dai detenuti non tipicamente regolamentate, comunemente definite con una pronuncia de plano non soggetta a reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

2. Domenico Gallico ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma i., lett.

b) e c), cod. proc. pen., can un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 18-ter Ord. pen., artt. 125, comma 3, 127, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 21, secondo comma, 27, terzo comma, 113, primo e secondo comma, Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 10, comma 2, e 13 CEDU. Nel dettaglio; il ricorso premette che l'accesso alle ttasmissioni televisive sarebbe funzionale all'esercizio del diritto all'informazione; diritto riconosciuto dall'art. 18, comma 6, Ord. pen. che autorizza i detenuti a «tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri, in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione», tra cui la TV, e che potrebbe essere limitato, analogamente a quanto previsto per la stampa, soltanto nelle forme dell'art. 18- ter Ord. pen., per «esigenze investigative o di prevenzione dei reati» o per «ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto», attribuendo tale facoltà all'autorità giudiziaria, non essendo consentito che le limitazioni siano introdotte con una circolare del D.A.P., come quella del 2 ottobre 2017, qualora non previste specificamente, per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., dal decreto applicativo emesso dal Ministro della Giustizia.

Sotto altro profilo, non sarebbe stato esplicitato, da parte dell'Amministrazione penitenziaria,- il motivo per cui la ricezione dei canali TV richiesti dal detenuto possano comportare un rischio di collegamento con la criminalità a differenza di quelli ai quali attualmente egli accede (RAI 1, 2, 3, 4, canale 5, Italia 1 ecc.). Ancora: vertendosi jn materia di diritto di informazione, il reclamo avrebbe dovuto essere qualificato come giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. con conseguente garanzia del contraddittorio tra le parti, secondo le forme del procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen.Sotto altro aspetto, il mero richiamo alla nota della direzione del carcere integrerebbe una nullità della decisione per mancanza di motivazione.

Analoga sanzione di nullità colpirebbe, per mancanza di motivazione, il provvedimento di revoca del decreto di fissazione dell'udienza camerale, che era già stato notificato alle parti. Quanto alla qualificazione del reclamo come generico ex art. 35 Ord. pen., essa sarebbe errata facendosi questione di diritti soggettivi aventi fondamento costituzionale (art.

21) e convenzionale (art. 10, comma 2, CEDU); e quand'anche si ritenesse di configurare un interesse legittimo, la procedura dovrebbe essere comunque giurisdizionalizzata, come riconosciuto dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 1999. Ciò che, nella specie, imporrebbe di configurare una violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 117 Cost., in relazione all'art. 13 CEDU, tanto più ove si affermi, con il Collegio sassarese, la non impugnabilità delle decisioni assunte dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., con effetto discriminatorio incidente sull'art. 3 Cost. e violazione del diritto al trattamento rieducativo radicato nell'art. 27, terzo comma, Cost.3. In data 26/1/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).

In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.).

Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile.

3. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo come generico, atteso che, già sul piano della astratta prospettazione delle ragioni difensive, la decisione dell'Amministrazione di non consentire al detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 non incide sul suo diritto soggettivo all'informazione, peraltro già adeguatamente garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata (RAI 1, 2, 3, 4, canale 5, Italia 1 ecc.), bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà Rv. 279456 — 01).

Di tal che del tutto legittima è stata, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, alla quale pacificamente non si applicano le norme processuali in materia di procedimento giurisdizionale in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.; ciò che consente, altresì, di affermare la piena legittimità del provvedimento di revoca del decreto di fissazione dell'udienza camerale, una volta che il Magistrato di sorveglianza aveva preso atto che esso si inseriva non già nell'ambito della tutela giurisdizionale, quanto nel contesto dei poteri ispettivi allo stesso riconosciuti dall'art. 69, comma 1, Ord. pen., cui pertiene lo strumento del reclamo generico, quale mezzo d acquisizione di informazioni sulla vita degli istituti penitenziari.

Ed altrettanto correttamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso che, nel caso in esame, potesse ammettersi l'esercizio dello ius impugnandi sulla decisione del Magistrato, non tanto in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni, quanto in ragione della natura prettamente amministrativa della procedura, la quale conseguentemente sfugge all'applicazione delle disposizioni generali in materia di impugnazione degli atti processuali. Del pari, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 Ord. pen. devono stimarsi manifestamente infondate, in quanto costruite sull'erroneo presupposto della configurabilità di una situazione di diritto soggettivo (o comunque giuridicamente rilevante) che sarebbe rimasta priva di tutela giurisdizionale.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della