Cassation annuls dismissal of prisoner's debt remission due to failure to compare isolated disciplinary infraction with overall conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order denying a prisoner's request to remit state debts, ruling that the judge erred by relying solely on a past disciplinary infraction. The prisoner argued that the single infraction should not preclude remission given his otherwise regular conduct and prior successful application for early release. The court held that while a disciplinary breach is relevant, the judge must perform a comparative assessment weighing the specific nature and timing of the infraction against the inmate's overall behavior during incarceration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The mere commission of a disciplinary infraction does not automatically bar debt remission; the judge must compare the specific characteristics of the infraction with the inmate's overall conduct to verify the existence of regular behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCARIELLO MARCO nato a BRESCIA il 17/11/1972 avverso l'ordinanza del 06/02/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/cerrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giuseppe Locatelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Firenze, il detenuto Marco Lucariello chiedeva la remissione del debito vantato dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per spese relative al processo e al suo mantenimento in carcere.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 20 marzo 2019, rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il detenuto aveva commesso una infrazione disciplinare, oggetto del rapporto del 15 gennaio 2010.
3. Il Lucariello proponeva opposizione, deducendo che il fatto oggetto del rapporto disciplinare non era idoneo a giustificare il rigetto dell'istanza.
4. Con provvedimento del 6 febbraio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione, notando che la commissione di una sola infrazione disciplinare era sufficiente per escludere la sussistenza del requisito della regolarità della condotta inframuraria, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Citava le seguenti sentenze: Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 - 01; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Rv. 243781 - 01.
5. L'avv. Francesco Menini ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; 30, comma 8, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., in relazione all'art. 27, secondo comma, Cost. Il ricorrente sostiene che il Magistrato di sorveglianza si è limitato, per rigettare l'istanza, a prendere atto dell'infrazione disciplinare commessa nel gennaio 2010, mentre avrebbe dovuto compiere una valutazione comparativa fra la stessa e le caratteristiche della partecipazione del detenuto alle attività risocializzanti, soprattutto in considerazione del fatto che l'avvenuta irrogazione di sanzione disciplinare non ha influito sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata, disposta in favore del detenuto con provvedimento dello stesso Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 15 febbraio 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che, se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare).
È stato precisato che l'accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Rv. 243781 - 01; fattispecie relativa a rigetto di istanza di remissione presentata dal condannato al quale, nel corso dell'esecuzione carceraria, era stata irrogata una sanzione disciplinare).
2. Alla luce della corretta esegesi dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve osservarsi che nel caso ora in esame il Magistrato di sorveglianza di Firenze è incorso in errore giuridico. 2.1. Va ribadito che l'avvenuta commissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per la negazione del beneficio della remissione del debito, come indicato nelle richiamate sentenze di questa Corte. Tuttavia, ciò non esime il giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra le caratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel solo illecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dal condannato, dall'altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione di quell'isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altri requisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma sopra richiamata subordina la concessione del beneficio della remissione del debito.
In altri termini, ritenere che la commissione di un isolato illecito disciplinare possa essere considerata ostativa alla concessione del beneficio, a seguito della comparazione suddetta, non equivale ad affermare che il semplice rilievo di quella commissione, in sé stessa, precluda la comparazione ed esima il giudice del merito dal compierla. 2.2. Nel caso in esame, il giudice del merito ha errato nel limitarsi al rilievo dell'avvenuta commissione dell'illecito disciplinare da parte del detenuto, e nel rigettare l'istanza di remissione del debito sulla base di tale rilievo.
Avrebbe dovuto svolgere, invece, la valutazione di merito suddetta.
3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Firenze che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Firenze. Così