Sentenza — n. 28152/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIB. TERMINI IMERESE nei confronti di: TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; latt-P-A-entite-fe-conclusioni-4e4-PE- FULVIO BALDI n5" 6,5•,(A", 0.4~,V, e4Q_ iL ti 5 .L<Le-sk RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto di competenza territoriale, in ordine al procedimento a carico di Giuseppe Zambito per lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., con il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, e ha rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 1.1. Osserva il suddetto Giudice che: - con sentenza in data 16/10/2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Termini Imerese; - il Tribunale di Palermo rilevava, al riguardo, che il reato di cui all'imputazione era stato commesso in Bagheria e per effetto delle disposizioni dettate dal d. Igs. n. 115 dei 2002 il territorio di Bagheria, già ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Palermo, rientrava nel circondario del Tribunale di Termini Imerese, con la conseguenza che, in forza del principio tempus regit actum e in assenza di disposizioni derogatorie del principio medesimo, la competenza a pronunciarsi a seguito dell'esercizio dell'azione penale andava determinata in base alla legge vigente al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati e, poiché nel caso di specie l'iscrizione era del 30.5.16, dunque successiva alla predetta riorganizzazione dei tribunali, quando il comune di Bagheria era ricompreso nel circondario di Termini Imerese, la competenza per territorio spettava al Tribunale di Termini Imerese; - a seguito di tale declaratoria di incompetenza il procedimento veniva trasmesso al Pubblico ministero presso il Tribunale di Termini Imerese che chiedeva l'emissione di decreto penale. Tanto premesso, detto Giudice ritiene a sua volta la propria competenza territoriale, rilevando che: - la determinazione della competenza è connessa alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico ministero, in forza della quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese; - al fine di dirimere le possibili questioni di competenza connesse alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie è intervenuto il d. Igs. n. 14 del 19 febbraio 2014, che ha adottato il principio della perpetuati° iurisdictionis, stabilendo che la nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali non determina effetti sulla competenza per i procedimenti penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, del d. Igs. n. 155 del 2012 (13 settembre 2013) e che i procedimenti penali si considerano pendenti al momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, con ciò mantenendo ferma la competenza dell'ufficio giudiziario presso cui pendevano í procedimenti penali; - nel caso di specie dalla lettura degli atti processuali si evince che il presente procedimento veniva iscritto a modello 44 in data 3.2.2013, per il reato di cui agli artt. 56 e 575, commesso in Bagheria in data 3.2.13, e successivamente iscritto a registro noti modello 21 a carico di Giuseppe Zambito in data 30.5.16; - pertanto, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.2.2013 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con conseguente incompetenza del Tribunale di Termini Imerese. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Fulvio Baldi, conclude, con requisitoria scritta, per la risoluzione del conflitto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio, nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dalli art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, l'art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 - intervenuto a dirimere le possibili questioni di competenza connesse alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tra cui il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, entrato in vigore il 13 settembre 2013, in forza del quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese - prevede che all'art. 9 del decreto legislativo n.155 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nel caso di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale,...». Ne discende, come affermato dal Giudice remittente, che ritenendosi applicabile nella fattispecie in esame il citato comma 2-ter, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.02.13 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con la conseguente incompetenza dell'ufficio G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Pres
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: TERMINI IMERESE nei confronti di: TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; latt-P-A-entite-fe-conclusioni-4e4-PE- FULVIO BALDI n5" 6,5•,(A", 0.4~,V, e4Q_ iL ti 5 .L<Le-sk RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto di competenza territoriale, in ordine al procedimento a carico di Giuseppe Zambito per lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., con il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, e ha rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 1.1. Osserva il suddetto Giudice che: - con sentenza in data 16/10/2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Termini Imerese; - il Tribunale di Palermo rilevava, al riguardo, che il reato di cui all'imputazione era stato commesso in Bagheria e per effetto delle disposizioni dettate dal d. Igs. n. 115 dei 2002 il territorio di Bagheria, già ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Palermo, rientrava nel circondario del Tribunale di Termini Imerese, con la conseguenza che, in forza del principio tempus regit actum e in assenza di disposizioni derogatorie del principio medesimo, la competenza a pronunciarsi a seguito dell'esercizio dell'azione penale andava determinata in base alla legge vigente al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati e, poiché nel caso di specie l'iscrizione era del 30.5.16, dunque successiva alla predetta riorganizzazione dei tribunali, quando il comune di Bagheria era ricompreso nel circondario di Termini Imerese, la competenza per territorio spettava al Tribunale di Termini Imerese; - a seguito di tale declaratoria di incompetenza il procedimento veniva trasmesso al Pubblico ministero presso il Tribunale di Termini Imerese che chiedeva l'emissione di decreto penale. Tanto premesso, detto Giudice ritiene a sua volta la propria competenza territoriale, rilevando che: - la determinazione della competenza è connessa alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico ministero, in forza della quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese; - al fine di dirimere le possibili questioni di competenza connesse alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie è intervenuto il d. Igs. n. 14 del 19 febbraio 2014, che ha adottato il principio della perpetuati° iurisdictionis, stabilendo che la nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali non determina effetti sulla competenza per i procedimenti penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, del d. Igs. n. 155 del 2012 (13 settembre 2013) e che i procedimenti penali si considerano pendenti al momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, con ciò mantenendo ferma la competenza dell'ufficio giudiziario presso cui pendevano í procedimenti penali; - nel caso di specie dalla lettura degli atti processuali si evince che il presente procedimento veniva iscritto a modello 44 in data 3.2.2013, per il reato di cui agli artt. 56 e 575, commesso in Bagheria in data 3.2.13, e successivamente iscritto a registro noti modello 21 a carico di Giuseppe Zambito in data 30.5.16; - pertanto, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.2.2013 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con conseguente incompetenza del Tribunale di Termini Imerese. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Fulvio Baldi, conclude, con requisitoria scritta, per la risoluzione del conflitto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio, nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dalli art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, l'art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 - intervenuto a dirimere le possibili questioni di competenza connesse alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tra cui il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, entrato in vigore il 13 settembre 2013, in forza del quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese - prevede che all'art. 9 del decreto legislativo n.155 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nel caso di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale,...». Ne discende, come affermato dal Giudice remittente, che ritenendosi applicabile nella fattispecie in esame il citato comma 2-ter, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.02.13 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con la conseguente incompetenza dell'ufficio G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Pres
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIB. TERMINI IMERESE nei confronti di: TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; latt-P-A-entite-fe-conclusioni-4e4-PE- FULVIO BALDI n5" 6,5•,(A", 0.4~,V, e4Q_ iL ti 5 .L<Le-sk RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto di competenza territoriale, in ordine al procedimento a carico di Giuseppe Zambito per lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., con il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, e ha rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 1.1. Osserva il suddetto Giudice che: - con sentenza in data 16/10/2020 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Termini Imerese; - il Tribunale di Palermo rilevava, al riguardo, che il reato di cui all'imputazione era stato commesso in Bagheria e per effetto delle disposizioni dettate dal d. Igs. n. 115 dei 2002 il territorio di Bagheria, già ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Palermo, rientrava nel circondario del Tribunale di Termini Imerese, con la conseguenza che, in forza del principio tempus regit actum e in assenza di disposizioni derogatorie del principio medesimo, la competenza a pronunciarsi a seguito dell'esercizio dell'azione penale andava determinata in base alla legge vigente al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati e, poiché nel caso di specie l'iscrizione era del 30.5.16, dunque successiva alla predetta riorganizzazione dei tribunali, quando il comune di Bagheria era ricompreso nel circondario di Termini Imerese, la competenza per territorio spettava al Tribunale di Termini Imerese; - a seguito di tale declaratoria di incompetenza il procedimento veniva trasmesso al Pubblico ministero presso il Tribunale di Termini Imerese che chiedeva l'emissione di decreto penale. Tanto premesso, detto Giudice ritiene a sua volta la propria competenza territoriale, rilevando che: - la determinazione della competenza è connessa alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico ministero, in forza della quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese; - al fine di dirimere le possibili questioni di competenza connesse alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie è intervenuto il d. Igs. n. 14 del 19 febbraio 2014, che ha adottato il principio della perpetuati° iurisdictionis, stabilendo che la nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali non determina effetti sulla competenza per i procedimenti penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, del d. Igs. n. 155 del 2012 (13 settembre 2013) e che i procedimenti penali si considerano pendenti al momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, con ciò mantenendo ferma la competenza dell'ufficio giudiziario presso cui pendevano í procedimenti penali; - nel caso di specie dalla lettura degli atti processuali si evince che il presente procedimento veniva iscritto a modello 44 in data 3.2.2013, per il reato di cui agli artt. 56 e 575, commesso in Bagheria in data 3.2.13, e successivamente iscritto a registro noti modello 21 a carico di Giuseppe Zambito in data 30.5.16; - pertanto, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.2.2013 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con conseguente incompetenza del Tribunale di Termini Imerese. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Fulvio Baldi, conclude, con requisitoria scritta, per la risoluzione del conflitto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio, nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dalli art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, l'art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 - intervenuto a dirimere le possibili questioni di competenza connesse alle vicende relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tra cui il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, entrato in vigore il 13 settembre 2013, in forza del quale il territorio di Bagheria, già facente parte del circondario del Tribunale di Palermo, è stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese - prevede che all'art. 9 del decreto legislativo n.155 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nel caso di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale,...». Ne discende, come affermato dal Giudice remittente, che ritenendosi applicabile nella fattispecie in esame il citato comma 2-ter, la competenza a giudicare in ordine al presente procedimento, già pendente alla data del 3.02.13 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, spetta al Tribunale di Palermo, con la conseguente incompetenza dell'ufficio G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Pres