Sentenza — n. 28151/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata dal difensore di Albino Internò, di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10 febbraio 2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e, in data 13 gennaio 2018, dal Tribunale di Taranto. Le condanne erano relative, rispettivamente, a reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione, e, in particolare, il reato di evasione era stato commesso in relazione alla misura custodiale applicata nel procedimento per il reato di tentata estorsione. Il giudice dell'esecuzione ha anche respinto l'ulteriore richiesta di rideterminazione della pena da eseguire, previo riconoscimento della fungibilità della custodia sofferta, sine titulo, nella misura di mesi sei nel procedimento esitato nella sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017, che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 657 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 657 c.p; Sentenza — n. 28151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è fondato. A norma dell'art. 657 cod. proc. pen., al fine di determinare la pena da scontare vanno computati i periodi di detenzione sofferti sine titulo "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Nel caso in esame, l'ordine di esecuzione è stato emesso con riguardo alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione inflitta dalla condanna per i reati di evasione, e la richiesta di riconoscimento della fungibilità riguardava il periodo di custodia cautelare applicato per i reati separatamente giudicati e per i quali era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERNO ALBINO nato a MONTEMESOLA il 14/02/1948 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lettOseRt4te le conclusioni del PG ti*#, 24."&14.uì ie-etr el44.4its ,L cea.u.:94.44A.~. ;/A4tItA 1-42.b: eick ›A.cA3-14.r_
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata dal difensore di Albino Internò, di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10 febbraio 2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e, in data 13 gennaio 2018, dal Tribunale di Taranto. Le condanne erano relative, rispettivamente, a reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione, e, in particolare, il reato di evasione era stato commesso in relazione alla misura custodiale applicata nel procedimento per il reato di tentata estorsione. Il giudice dell'esecuzione ha anche respinto l'ulteriore richiesta di rideterminazione della pena da eseguire, previo riconoscimento della fungibilità della custodia sofferta, sine titulo, nella misura di mesi sei nel procedimento esitato nella sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017, che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Albino Internò, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di esclusione della continuazione, in quanto non era stato considerato che il ricorrente, arrestato nella flagranza del reato di tentata estorsione (all'esito del giudizio qualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni), era evaso, allontanandosi dagli arresti domiciliari, proprio al fine di porre in essere nuove richieste, con minaccia, al suo debitore. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen., con riguardo al diniego del riconoscimento della fungibilità della detenzione sofferta dal 26 maggio 2016 in relazione alla pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017, per reati commessi sino al 24 maggio 2016.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato e quindi, limitatamente alla richiesta di fungibilità della pena, va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata; nel resto, il ricorso è infondato.
1. La richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis ha avuto riguardo, da una parte, reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali, commessi dal 9 novembre 2015 al 24 maggio 2016 e, dall'altra, reati di evasione commessi nei giorni 24 e 25 maggio 2016, reati giudicati con sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Premesso che la parte aveva,« conformemente al disposto di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen., formulato una richiesta di determinazione della pena - nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con la sospensione condizionale della pena - sulla quale il pubblico ministero aveva espresso consenso, l'ordinanza ha escluso la sussistenza di un comune momento deliberativo sul rilievo che la evasione era stata consumata in relazione a titolo custodiale intervenuto successivamente alla consumazione dei reati giudicati separatamente.
Il primo motivo di ricorso articola la censura motivazionale sul rilievo che i successivi reati di evasione era connessi teleologicamente alle condotte illecite nei confronti del debitore del ricorrente, risultando dalla sentenza di condanna che l'imputato si era allontanato dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari proprio per reiterare le richieste di pagamento al suo debitore. Il motivo è infondato. La continuazione criminosa presuppone che i reati siano stati deliberati nel medesimo contesto, quanto meno in termini generali, circostanza che il primo giudice ha, nel caso in esame, motivatamente escluso rilevando che l'evasione, relativa a un titolo custodiale successivo, non poteva essere stata deliberata contestualmente ai reati, in relazione ai quali era stata disposta la ordinanza coercitiva.
Il ricorso ha valorizzato il nesso teleologico tra i reati, senza peraltro considerare che veniva prospettato un nesso con ulteriori condotte criminose, diverse da quelle per le quali era stata separatamente pronunciata condanna.
2. Il secondo motivo è fondato. A norma dell'art. 657 cod. proc. pen., al fine di determinare la pena da scontare vanno computati i periodi di detenzione sofferti sine titulo "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Nel caso in esame, l'ordine di esecuzione è stato emesso con riguardo alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione inflitta dalla condanna per i reati di evasione, e la richiesta di riconoscimento della fungibilità riguardava il periodo di custodia cautelare applicato per i reati separatamente giudicati e per i quali era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta osservando che aveva ad oggetto "periodo di presofferto patito [...] per altro reato, commesso in epoca antecedente rispetto a quello per il quale la condanna è stata portata ad esecuzione da parte del Pubblico Ministero". Ora, il primo giudice, che non contesta che la richiesta riguardasse periodo di carcerazione sofferta sine titulo, non indica il dato cronologico di detto periodo di detenzione e valorizza unicamente le date di consumazione dei reati, quelli che avevano dato tiolo alla carcerazione sine titulo e quelli la cui condanna era posta in esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, invece, avrebbe dovuto considerare il periodo di detenzione sofferto sine titulo e verificare se esso era, in tutto o in parte, antecedente o successivo rispetto al reato, la cui condanna era in esecuzione, disponendone quindi, per la fungibilità, il computo qualora successivo al reato.
3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della fungibilità ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio sul punto. In sede di rinvio, il giudice non ha vincoli nel merito della decisione, ma deve evitare la carenza indicata al superiore punto 2.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della fungibilità ex art. 657 c.p.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso 1'8 luglio 2021. Il Consigli