Cassation court annuls GIP order denying crime continuation due to lack of reasoning regarding prior continuations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP order that rejected the request to recognize the continuation of crimes. The defense argued the lower court ignored that extortion and robbery were already linked under continuation and that murder occurred in Bari just one month after the first extortion. The court found the GIP's reasoning manifestly illogical because it failed to account for the existing continuations and the short time gap between the remaining crimes in the same city.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576 c.p.p.; Art. 577 c.p.p.: The court of execution must recognize the continuation of crimes when facts demonstrate a unitary planning, and a negative decision is void if it ignores prior established continuations or the proximity of crimes in the same location.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO GIUSEPPE nato a BARI il 20/07/1984 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; letteizsefigtee le conclusioni del PG )1,4. 701444. tior'deudtfi9 )442- C.4; A4t. ce• 6121 kC444.! •
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 21 ottobre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata dal difensore di Giuseppe Amoruso, di riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 26 gennaio 2016, 7 giugno 2011 e 5 marzo 2015, dalla Corte di appello di Bari. L'ordinanza ha rilevato che le condanne avevano riguardato reati disomogenei (omicidio, violazioni della legge sulle armi, estorsione e rapina), commessi nell'arco di un anno e sei mesi e sulla base di determinazioni di volta in volta assunte e non programmate.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giuseppe Amoruso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione assunta, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato solo alcuni dati fattuali, senza considerare, da una parte, che i reati di estorsione e rapina, giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 7 giugno 2011 e 5 marzo 2015, dalla Corte di appello di Bari erano già stati uniti nel vincolo della continuazione e, dall'altra, che il reato di omicidio, giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 26 gennaio 2016, dalla Corte di appello di Bari e il primo reato di estorsione, giudicato dalla sentenza pronunciata in data 7 giugno 2011 dalla stessa Corte di appello, erano stati commessi in Bari e a distanza di solo un mese l'uno dall'altro.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
1. L'ordinanza impugnata ha fondato la decisione negativa senza considerare che la richiesta riguardava reati che, in parte, erano già stati unificati nel vincolo della continuazione, rispetto ai quali, dunque, era già stata riconosciuta la unitaria programmazione sin dalla consumazione del primo dei reati, commesso in data 19 novembre 2019. Dato che la richiesta del difensore aveva specificamente rappresentato e documentato. Ne consegue la manifesta illogicità dell'assunto secondo il quale costituiva decisivo indicatore dell'assenza di un momento deliberativo unitario il fatto che i reati fossero stati commessi nell'arco di diciotto mesi, dato, che, invece, l'unico reato estraneo alla continuazione già riconosciuta - omicidio con connessa violazione della legge sulle armi - era stato commesso nella stessa città di Bari in data 30 ottobre 2019, e dunque a distanza di soli venti giorni dai reati in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione.
2. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nel merito della decisione, ma deve evitare la carenza motivazionale indicata al superiore punto 1.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari. Così deciso l'8 luglio 2021