Ordinanza — n. 28149/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONIO (RINUNCIANTE) nato a MESAGNE il 24/04/1968 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorrente Vitale Antonio ha depositato, in data 9 giugno 2021, presso la Direzione della casa circondariale di Viterbo dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal difensore avverso l'ordinanza depositata in data 29.1.2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva respinto il reclamo proposto avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28149/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorrente Vitale Antonio ha depositato, in data 9 giugno 2021, presso la Direzione della casa circondariale di Viterbo dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal difensore avverso l'ordinanza depositata in data 29.1.2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva respinto il reclamo proposto avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONIO (RINUNCIANTE) nato a MESAGNE il 24/04/1968 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente Vitale Antonio ha depositato, in data 9 giugno 2021, presso la Direzione della casa circondariale di Viterbo dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal difensore avverso l'ordinanza depositata in data 29.1.2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva respinto il reclamo proposto avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2021. Il Consigliere relatore Il President