Sentenza — n. 28148/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 20.11.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, convalidato l'arresto disposto nei confronti di Naccari Giovanni colto nella flagranza di reato di detenzione di armi comuni da sparo clandestine, aveva disposto nei confronti del Naccari la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni di ricettazione e detenzione di armi comuni da sparo clandestine, fatti accertati in Cessaniti il 19.11.2020. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, con ordinanza pronunciata in data 26 febbraio - 12 marzo 2021, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti, con la quale, rappresentata l'ulteriore dato relativo alla sentenza di condanna, in relazione ai reati che costituiscono il titolo cautelare, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione pronunciata in data 24.5.2021 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, ha insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NACCARI GIOVANNI nato a VIBO VALENTIA il 05/01/1984 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Bagnato, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.11.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, convalidato l'arresto disposto nei confronti di Naccari Giovanni colto nella flagranza di reato di detenzione di armi comuni da sparo clandestine, aveva disposto nei confronti del Naccari la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni di ricettazione e detenzione di armi comuni da sparo clandestine, fatti accertati in Cessaniti il 19.11.2020. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, con ordinanza pronunciata in data 26 febbraio - 12 marzo 2021, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Naccari Giovanni, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e, comunque, in relazione al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti, con la quale, rappresentata l'ulteriore dato relativo alla sentenza di condanna, in relazione ai reati che costituiscono il titolo cautelare, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione pronunciata in data 24.5.2021 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, ha insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza genetica aveva ritenuto la adeguatezza cautelare della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, sul rilievo che detta misura, impedendo la libera circolazione dell'indagato, ostacolava il mantenimento, da parte del Naccari, di rapporti con esponenti della criminalità, e così costituiva efficace presidio rispetto al pericolo di recidiva specifica. Il Tribunale ha, invece, ritenuto necessario disporre la massima misura custodiale, sul rilievo che i reati, gravi, erano stati commessi proprio nel luogo ove l'indagato era stato ammesso agli arresti, domiciliari, che quindi si manifestava come misura inadeguata a impedire la ricaduta nel reato.
La censura motivazionale proposta dalla difesa è fondata, in quanto, con riguardo al punto relativo alla necessità della massima misura custodiale, che era quello devoluto dalla impugnazione del pubblico ministero, il Tribunale, limitandosi a rilevare che il reato era stato commesso nel luogo degli arresti domiciliari, non si è confrontato con l'argomento, che il primo giudice aveva posto a fondamento della scelta della misura cautelare, secondo il quale il pericolo di recidiva era fondato sui rapporti con la criminalità, rapporti che la misura domiciliare comunque era idonea a impedire e contrastare.
Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, quale giudice competente per le misure cautelari personali. In sede di rinvio, il Tribunale non ha vincoli nel merito, ma è tenuto a rinnovare il giudizi6 evitando la carenza motivazionale censurata. Il Tribunale dovrà anche confrontarsi con i dati eventualmente sopravvenuti, fra i quali anche l'esito del giudizio di primo grado che assume rilievo anche con riguardo alla misura della pena inflitta (Sez. 6, 5/11/2015, Speziali, Rv. 265339;
Sez. 4, 13/02/2019, BETTASSA, Rv. 275363; Sez. 4, 25/06/2020, EL FELHI, Rv. 279299; Sez. F, 13/08/2020, BANDINI, Rv. 279632; Sez. 5, 20/01/2021, NIKOLLI, Rv. 280418).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione competente per le misure cautelari. Così deciso il 25 giugno 2021. Il Co