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Sentenza — n. 28144/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to statutory bar for organized crime offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28144/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal of home detention for the defendant. The defendant argued that the refusal violated procedural norms and the Constitutional Court's 2019 ruling regarding collaboration with justice, claiming he had severed ties with organized crime. The court ruled that Article 47-ter of the Prison Service Regulations explicitly bars home detention for offenses under Article 416-bis, rendering the defendant's arguments irrelevant and the de plano decision legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter ord. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The explicit statutory prohibition on home detention for offenses under Article 416-bis of the Penal Code prevails over general provisions and Constitutional Court rulings regarding collaboration, rendering the measure inadmissible regardless of the offender's specific circumstances.

Parole chiave

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home detention organized crime prison service regulations inadmissible appeal statutory prohibition Article 416-bis procedural norms differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter ord. pen.
1.3 Alla luce delle suddette osservazioni, deve concludersi come sia certo che la pena in espiazione è stata inflitta per il reato, per il quale la concessione della detenzione domiciliare è preclusa dal chiaro testo dell'art. 47-ter ord. pen., mediante il richiamo del noverd dei reati di cui all'art.
Art. 4-bis ord. pen.
pen., mediante il richiamo del noverd dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
dell'istanza del condannato per essere soggetto ad espiazione di pena detentiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. «ostativo alla concessione del beneficio ai sensi degli artt.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
pen, ed all'art. 666, comma 2 e 678 cod.
Art. 47-ter, comma 1 ord. pen.
278976) L'art. 47-ter ord, pen.
art. 416-bis cod. pen
4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che í detenuti per delitti diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Per le medesime ragioni, non hanno pregio le osservazioni contenute in ricorso ed il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCERA RAFFAELE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/11/1973 avverso il decreto del 08/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI' lette/~ le conclusioni del PG a, .cti(À 04}4Joev,,2 ,i) Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento in data 8 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di Raffaele Nucera, di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare per essere il condannato in espiazione di pena per il delitto ostativo di cui all'art. 416-bis cod. pen..

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato per il tramite del difensore, avv.to Antonino Curatola, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 4-bis ord. pen. e 47-ter ord. pen, ed all'art. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione. Secondo la difesa, il provvedimento è stato emesso de plano pur in assenza delle condizioni che legittimano tale rito, posto che l'istanza di detenzione domiciliare richiedeva la valutazione delle condizioni per le quali la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che í detenuti per delitti diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo possano essere ammessi ai permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia se siano acquisiti elementi tali da escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Si era evidenziato come il ricorrente avesse già dato prova di avere rescisso i legami con il mondo della criminalità, tant'è che aveva ottenuto decisioni favorevoli dal tribunale del riesame ed il rigetto della proposta di sottoposizione a misura di prevenzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 decreto oggetto d'impugnazione ha ravvisato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'istanza del condannato per essere soggetto ad espiazione di pena detentiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. «ostativo alla concessione del beneficio ai sensi degli artt. 47ter co. lbis e 4bis 0.P.». Con tali locuzioni si è inteso riscontrare la ritenuta carenza delle condizioni di legge per la proposizione della domanda. 1.1.

In tema di misure alternative alla detenzione, è causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all'indicato articolo e non al suo contenuto (Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011; Barbato, Rv. 250277; sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, rv. 278976) L'art. 47-ter ord, pen. esclude che la pena della reclusione per alcuni reati, fra i quali quelli previsti dall'art. 4-bis ord. pen., possa essere espiata in detenzione domiciliare.

E, tra i reati contemplati dal citato art. 4-bis orci. pen., rientra il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1.2 Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che la pena in espiazione è stata inflitta per quest'ultima fattispecie e lo stesso ricorrente non contesta tale evenienza. 1.3 Alla luce delle suddette osservazioni, deve concludersi come sia certo che la pena in espiazione è stata inflitta per il reato, per il quale la concessione della detenzione domiciliare è preclusa dal chiaro testo dell'art. 47-ter ord. pen., mediante il richiamo del noverd dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.

2. Per completezza, è appena il caso di notare che la struttura delle disposizioni di cui all'art. 47-ter ord. pen. ed i! carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art. 4-bis ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art. 4-bis ord. pen.

Ne deriva l'irrilevanza della insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, insussistenza che, proprio in considerazione della precisa struttura del cennato richiamo normativo operato dall'art. 47-ter ord. pen., non estende la sua valenza alla detenzione domiciliare, ma ha un peso solo ai fini della concessione delle misure alternative regolate dall'art. 4-bis ord. pen. e diverse dalla detenzione domiciliare. 2.1. Per le medesime ragioni, non hanno pregio le osservazioni contenute in ricorso ed il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 4-bis ord pen. nella parte in cui non consente l'accesso al permesso premio ai condannati per i reati in esso previsti, tranne che non abbiano collaborato con la giustizia. Non soltanto la pronuncia riguarda il solo istituto penitenziario del permesso premio, non già altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma non intacca minimamente la previsione distinta ed autonoma di cui all'art. 47-ter, comma 1, ord. pen. che mantiene immutata validità ed efficacia precettiva. Per le considerazioni svolte, deve concludersi che la declaratoria d'inammissibilità, emessa de plano, è corretta, difettando nel caso in modo evidente le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della misura richiesta, senza che la relativa verifica abbia richiesto un riscontro approfondito dei presupposti di fatto e di diritto, tale da avere imposto il rispetto del contraddittorio con il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. peri., richiamato dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e tenuto conto dei profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d