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Sentenza — n. 28141/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28141/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da Maurizio Festa ed intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2017.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che l'eventuale residua frazione di pena da scontare a seguito del provvedimento di cumulo consentirebbe per contro l'applicazione dei detti benefici»). Più di recente, è stato, peraltro, ribadito, a fronte di istanza, proveniente dal condannato, intesa ad invertire la sequenza descritta, imputando la pena prioritariamente ai reati non ostativi (al fine, in quel caso, di non subire la preclusione alla fruizione della liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4 del dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 2014, n.

Parole chiave

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motivo della detenzione statuto di dimora custodia di fatto sequestrabilità detenzione eccessiva sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FESTA MAURIZIO nato a AVELLINO il 16/08/1968 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da Maurizio Festa ed intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2017.

2. Maurizio Festa propone, con l'assistenza dell'avv, Gianluca Orlando, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente applicato la normativa in materia di scissione del cumulo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Maurizio Festa, il quale ha presentato istanza di detenzione domiciliare, sconta la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2017, nel quale sono state inserite le sanzioni inflittegli con quattro diverse sentenze di condanna. Considerato che nel predetto cumulo rientrano reati — quelli indicati ai nn.

1) e 4) e tra di loro legati dal vincolo della continuazione — ostativi all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, in quanto compresi nella previsione dell'art. 4 -bis, comma 1, delle 26 luglio 1975, n. 354, è pertinente il riferimento al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860).

3. Il Tribunale di sorveglianza, nell'applicare tale canone ermeneutico, ha ritenuto che Festa non abbia ancora scontato la porzione di pena relativa ai reati ostativi, giacché egli, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2012 ed il 18 ottobre 2014, è stato ristretto in forza delle condanne irrogategli per reati diversi da quello ex art. 416-bis cod. pen. per il quale, in quel lasso temporale, non era soggetto a misura cautelare detentiva né ad esecuzione di pena (la relativa sentenza essendo divenuta irrevocabile solo il 23 maggio 2015). Ne discende, nella prospettiva dei giudici piemontesi, che, detraendo dalla pena complessivamente in esecuzione quella espiata con riferimento ai reati cc.dd. non ostativi, la porzione ancora da eseguire (il fine pena risulta fissato al 4 giugno 2022) deve essere necessariamente imputata, nella sua quasi totalità, a quello di associazione mafiosa, con conseguente, inevitabile preclusione all'accesso alla misura alternativa.

4. Il ragionamento non convince, perché contraddice la regola, pacifica presso la giurisprudenza di legittimità, per la quale «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso» (Sez. 1, n. 613 del 25/01/1999, Ruga, Rv. 212738; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 40846 dei 20/09/2004, Ara, Rv. 230122, secondo cui «In tema di esecuzione, l'interesse del condannato a richiedere il provvedimento di cumulo materiale di pene concorrenti non viene meno soltanto perché la parte più rilevante della pena complessiva da espiare deriva da reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto il principio secondo il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo impone di ritenere tale quella inflitta per il reato in relazione al quale non sono concedibili i benefici penitenziari.

Ne consegue che l'eventuale residua frazione di pena da scontare a seguito del provvedimento di cumulo consentirebbe per contro l'applicazione dei detti benefici»). Più di recente, è stato, peraltro, ribadito, a fronte di istanza, proveniente dal condannato, intesa ad invertire la sequenza descritta, imputando la pena prioritariamente ai reati non ostativi (al fine, in quel caso, di non subire la preclusione alla fruizione della liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4 del dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 2014, n.

10) che «In tema di concessione della liberazione anticipata speciale, lo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti, finalizzato a verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per i reati ostativi alla concessione del beneficio, previsti dall'art. 4 bis ord. pen., non può realizzarsi imputando alla parte di pena ancora da espiare la frazione sanzionatoria riferibile a detti reati ostativi, bensì imputando per prima al periodo già sofferto la frazione riferibile a tali reati» (Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987).

Detta interpretazione è coerente con l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 361 del 1994, ha escluso che la disciplina dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, ciò che impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la residua frazione di pena ancora da scontare.

Così operando, resta soddisfatta l'esigenza di evitare che la tempestiva formazione del provvedimento di cumulo delle pene da espiare si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento per il condannato, rispetto all'eventualità che fattori meramente casuali — quali quelli dovuti alle diverse date di passaggio in giudicato e di messa in esecuzione delle sentenze di condanna — comportino invece l'espiazione in tempi diversi delle pene scaturenti dalle singole condanne, in virtù di distinte esecuzioni anziché di un rapporto esecutivo unico come previsto dall'art. 663 del codice di rito.

5. Rebus sic stantibus, tangibile appare la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata. Essa, invero, prende atto, da un canto, dell'inserimento nel cumulo delle condanne per reati non ostativi — che, alla data del 21 febbraio 2017, non erano state, deve presumersi, interamente espiate — e, quindi, dell'unitarietà del rapporto esecutivo e della loro concorrenza con quelle residue. Dall'altro, tuttavia, disattende la regula iuris testé enunciata privilegiando un dato storico-fattuale — la circostanza che, tra il 28 novembre 2012 ed il 18 ottobre 2014, Festa non fosse ristretto per reato ostativo — che, in quanto frutto di mera casualità (posto che, è bene ribadire, tutti i reati accertati con le sentenze della cui esecuzione si discute sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione, onde non ricorrono le condizioni previste dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.), finisce con il determinare un eccessivo ed ingiustificato pregiudizio per il condannato.

6. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino p