Sentenza — n. 28140/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 23 novembre 2020 il Tribunale di Catania - in funzione di giudice dell'esecuzione - accoglieva la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 671 cod. prec. pen., presentata nell'interesse di Salvatore Alessandro Nigro con riferimento ai fatti giudicati con le seguenti sentenze:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28140/2021 — snpen · Corte di Cassazione: sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2016, in merito ai reati di cui agli artt. 494, 485 cod. pen., commessi in Ad Castello nel 2011 e per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni due e mesi due di reclusione e 900 euro di multa, rigettando la richiesta volta all'applicazione della sospensione condizionale della pena per il superamento del limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. e per aver il Nigro già beneficiato di detto istituto per effetto della sentenza pronunciata in data 4 marzo 2001 dal Tribunale di Catania.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIGRO SALVATORE ALESSANDRO nato a CATANIA il 31/03/1979 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23 novembre 2020 il Tribunale di Catania - in funzione di giudice dell'esecuzione - accoglieva la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 671 cod. prec. pen., presentata nell'interesse di Salvatore Alessandro Nigro con riferimento ai fatti giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza del Tribunale di Catania in data 19 dicembre 2014, in merito ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 485, 640, 61 n. 11 cod. pen., commessi in Ad Castello il 10 ottobre 2007;
2) sentenza del Tribunale di Catania in data 17 aprile 2015, in merito ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 485, 640, 61 n. 11 cod. pen., commessi in Adi Castello dal 2007 al 2008;
3) sentenza del Tribunale di Catania in data 3 novembre 2015, in merito ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 485, 640, 61 n. 11 cod. pen., commessi in Aci Castello nel 2008;
4) sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2016, in merito ai reati di cui agli artt. 494, 485 cod. pen., commessi in Ad Castello nel 2011 e per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni due e mesi due di reclusione e 900 euro di multa, rigettando la richiesta volta all'applicazione della sospensione condizionale della pena per il superamento del limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. e per aver il Nigro già beneficiato di detto istituto per effetto della sentenza pronunciata in data 4 marzo 2001 dal Tribunale di Catania.
2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso l'Avvocato Luigi Angelo Palmeri, difensore di fiducia di Salvatore Alessandro Nigro, deducendo quale unico motivo, violazione di legge, ed in particolare dell'art. 671 cod. proc. peri., avendo il giudice dell'esecuzione unificato in continuazione reati dichiarati estinti per il decorso della prescrizione. Precisa la difesa di aver presentato richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui alla sentenza in data 4 aprile 2016 del Tribunale di Catania quando ancora non era irrevocabile, in quanto solo in data 26 ottobre 2018 la Corte di appello di Catania riformava suddetta decisione dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il giudice dell'esecuzione, invece, con il provvedimento impugnato aveva rideterminato la pena per effetto della unificazione ex art. 81 comma 2, cod. peri. ricomprendendo anche la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2016, rigettando, inoltre, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, per il superamento del limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. e per aver il Nigro già beneficiato di detto istituto per effetto della sentenza pronunciata in data 4 marzo 2001 dal Tribunale di Catania.
3. Con requisitoria pervenuta in data 4 marzo 2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, convenendo con il difensore circa l'intervenuta estinzione per sopravvenuta prescrizione di alcuni dei reati unificati in continuazione dal giudice dell'esecuzione; in particolare, rileva che la sentenza del Tribunale di Catania in data 3 novembre 2015 (di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata), è stata riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza in data 16 dicembre 2016 nel senso della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Analoga conclusione, invece, non può trarsi per la sentenza in data 17 aprile 2015 (di cui al punto 2 dell'ordinanza impugnata), non coincidendo le condotte contestate nei capi di imputazione dei due giudizi di merito.Il pubblico ministero considera, infine, infondata la doglianza riferita alla sentenza in data 4 aprile 2016 (di cui al punto 4 dell'ordinanza impugnata), ritenendo non potersi trarre alcun elemento di certezza dal solo dispositivo allegato al ricorso circa l'integrale riforma della sentenza in esame, anche in considerazione che detta pronuncia è regolarmente annotata sul certificato del casellario penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. La difesa si duole che la sentenza di condanna del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2016, indicata nel provvedimento impugnato sub 4), non era definitiva ed è stata riformata con sentenza della Corte di appello di Catania in data 26 ottobre 2018 che ha dichiarato il reato ascritto al Nigro estinto per prescrizione. A riscontro allega copia di un dispositivo della Corte di appello di Catania che reca, stampigliato in calce il n. 1911/16 Reg. quale numero di riferimento della sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2016.
Viene, inoltre, dedotto che erroneamente il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto della domanda, considerando anche la pena di inflitta con quest'ultima pronuncia, ha rigettato l'istanza di concessione della sospensione condizionale della pena per superamento del limite edittale e per aver il condannato già fruito del beneficio con riferimento alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Catania in data 4 marzo 2011. Il Collegio, stante la natura del vizio dedotto, oltre all'esame della documentazione prodotta con il ricorso, ha avuto accesso agli atti del fascicolo processuale ed ha potuto rilevare una serie di circostanze che necessitano un chiarimento da parte del giudice di merito.
In primo luogo, la sentenza in data 4 aprile 2016, che la difesa assume riformata in appello nel senso della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta annotata nel certificato del casellario giudiziale con data di irrevocabilità 1 ottobre 2016 ed oggetto di ordine di esecuzione, con relativo decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., emesso dalla Procura della Repubblica in data 11 novembre 2016. In secondo luogo, osserva che il giudice dell'esecuzione ha unificato in continuazione i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Catania, rispettivamente in data 19 dicembre 2014 e in data 17 aprile 2015 (sub 1 e sub 2), che non risultano annotate nel certificato del casellario in atti e per le quali manca l'indicazione certa della data di irrevocabilità.In particolare, la sentenza pronunciata in data 19 dicembre 2014 reca unicamente sul frontespizio come data di irrevocabilità il 15/03/2019 senza controfirma del cancelliere; la sentenza del 17 aprile 2015, inoltre, risulta riformata dalla sentenza della Corte di appello di Catania, in data in data 25 ottobre 2016, che ha assolto il Nigro dai reati ascritti ai capi B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) per essere i reati stinti per prescrizione.
In definitiva, si ritiene necessario che il giudice dell'esecuzione rivaluti la decisione assunta con particolare riferimento ai profili della esecutività dei titoli oggetto del provvedimento di applicazione della disciplina del reato continuato e alla concedibilità della richiesta sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
2. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catania perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzione n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, con piena libertà di apprezzamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catan