Sentenza — n. 28135/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 2 dicembre 2020 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di Christian Naddeo riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui: all'art. 216 legge fall., commesso il 18 novembre 2013, giudicato con sentenza del 21 maggio 2015, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 15 novembre 2018 (anni due e mesi quattro di reclusione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 28135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.». 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NADDEO CHRISTIAN nato a PESCARA il 14/06/1976 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco dall'Olio, che chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 2 dicembre 2020 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di Christian Naddeo riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui:
1. all'art. 216 legge fall., commesso il 18 novembre 2013, giudicato con sentenza del 21 maggio 2015, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 15 novembre 2018 (anni due e mesi quattro di reclusione);
2. all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2011, giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 2 ottobre 2017, irrevocabile il 31 maggio 2019 (anni un mese sei di reclusione);3. art. 110, 22, 216 n. 2 legge fall., commesso in data 8 luglio 2014, giudicato con sentenza del Tribunale di Pescara in data 18 dicembre 2017, irrevocabile il 19 ottobre 2020 (anni tre di reclusione). Il giudice dell'esecuzione, rilevato che con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 16 dicembre 2019 era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) con determinazione finale della pena di anni tre mesi uno e giorni 10 di reclusione, riteneva più grave il reato oggetto della sentenza sub 3) e, considerato che la condizione di recidivo reiterato del condannato comportava l'applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. (secondo il quale fermi i limiti relativi al concorso materiale, l'aumento della quantità di pena non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave), individuava l'aumento in anni uno di reclusione per ciascuno dei reati satellite, con determinazione della pena finale pari ad anni cinque di reclusione.
2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l'avv. Franco Perolino, difensore di fiducia di Christian Naddeo, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) e e), violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen., 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 81 comma 4, cod. pen., previsto in caso di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Evidenzia la difesa, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di applicare la disciplina prevista in caso di recidiva aggravata, nonostante nelle sentenze sub 1) e sub 3) non fosse stata contestata e nemmeno ritenuta. Viene inoltre rimarcato come l'aumento di pena di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. (non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) è stato erroneamente imputato per ogni reato satellite, quando invece deve riferirsi all'aumento complessivo, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062, secondo i quali infatti:
«In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.». 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) e e), violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dell'aumento per i reati satellite in misura superiore a quella originariamente applicata. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena prevedendo l'aumento per i reati satellite pari ad un anno di reclusione, quando invece l'ordinanza del 16 dicembre 2019 emessa dal Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, aveva fissato tale aumento in mesi nove e giorni dieci di reclusione. Il provvedimento impugnato, pertanto, avrebbe violato quanto affermato da Sez. U. n. 6296 del Sez. U, del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, ovvero: «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.».
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, ritenendo fondati entrambi i motivi. In primo luogo, infatti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen., non essendo stata riconosciuta la recidiva nelle sentenze in valutazione; in secondo luogo, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, avrebbe dovuto essere rispettato l'aumento massimo di pena già riconosciuto in continuazione in sentenza con riferimento agli altri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 1.1 II primo motivo è fondato con riferimento al procedimento seguito dal giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena. Con la precipua finalità di introdurre una disciplina di maggior rigore per i soggetti recidivi, la legge n. 251 del 2005 ha novellato l'art. 81 cod. pen. e ha limitato l'ambito di azione del giudice nella graduazione della pena, prevedendo, appunto, quale soglia minima dell'aumento per la continuazione, nei confronti del condannato a cui carico sia stata ritenuta e applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. (anche nel caso in cui la stessa sia stata giudicata equivalente alle attenuanti generiche:
Sez. Un. n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044) un segmento di pena non inferiore a un terzo della pena inflitta per il reato più grave, ferma restando l'osservanza del limite insuperabile fissato dal comma 2 (dell'art. 671). In base a tale criterio legale - che trova applicazione anche in sede esecutiva in forza del richiamo operato dall'art. 671 comma 2-bis cod. proc. pen. - il giudice dell'esecuzione deve attenersi ai principi per cui la norma di rigore deve trovare applicazione con riferimento ai soli delitti per i quali sia stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata con una sentenza definitiva emessa antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede (tra le altre, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268;
Sez. 1, n. 31735 dell'1/07/2010, Samuele, 248095; che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, Sez. 1 n. 44670 del 10/11/2009, Madonna, Rv. 245685), e l'aumento minimo di un terzo ivi previsto deve essere traguardato all'aumento complessivo della pena per la continuazione riferibile ai delitti suddetti, e non a quello applicato per ciascun reato satellite (Sez. 2 n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062). Inoltre, secondo interpretazione consolidata, dalla quale il Collegio non ha ragione discostarsi, per "pena stabilita per il reato più grave", sulla quale dev'essere applicato l'aumento non inferiore al terzo, deve intendersi la pena già aumentata per l'effetto della recidiva, fermo restando che il limite minimo prescritto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. va riferito all'aumento complessivo e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti. (tra le altre, Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055; sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062; più di recente, Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021, Bedoui, Rv. 280778;
Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018 Ud., Lai, Rv.273518). Ebbene, nel caso in esame, la recidiva reiterata è stata ritenuta soltanto nella sentenza sub 2), emessa dal Tribunale di Pescara il 2 ottobre 2017, e, pertanto, il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena avrebbe dovuto applicare l'aumento imposto dall'art. 81, comma 4, cod. pen, non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, avendo riferimento al solo delitto di cui sentenza sub 2), ragguagliandolo comunque all'aumento complessivo previsto. Il Giudice dell'esecuzione, invece, ha erroneamente ritenuto di determinare l'aumento non inferiore ad un terzo sulla pena di cui alla sentenza sub 3) per ciascuno dei reati satellite. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Assume la difesa che il provvedimento impugnato, nell'applicare un aumento di pena per i reati satellite superiore a quello stabilito dal giudice dell'esecuzione con precedente provvedimento del 2019 con riferimento alle condanne sub 1) e 2), abbia violato i principi di diritto affermati da Sez. U. n. 6296 del Sez. U, del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735. Tale argomentazione è priva di pregio in quanto, come emerge chiaramente dalla stessa lettura della sentenza, impropriamente citata dalla difesa a sostegno della propria deduzione, il limite alla discrezionalità del giudice nella rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione in executivis sussiste ed è giustificato solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale, infatti, si è formato il giudicato a favore del condannato.
Nel caso all'esame, viceversa, il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzioe, con provvedimento del 2 dicembre 2020, in accoglimento della richiesta della difesa, ha esteso il riconoscimento della disciplina del reato continuato, oltre che per i reati di cui alle condanne sub 1) e 2) di cui al provvedimento del 16 dicembre 2019 emesso sempre in fase esecutiva, anche con riferimento ai reati di cui alla sentenze sub 3), modificando, pertanto, la struttura della fattispecie continuata in valutazione e la conseguente cornice edittale di riferimento, rispetto alla quale non può ritenersi sussistente il limite invocato.
2. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Pescara, perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzione n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena, uniformandosi ai principi sopraindicati, ferma restando la sua piena libertà di apprezzamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudi