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Sentenza — n. 28133/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for lack of motivation regarding sentence calculation under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28133/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order regarding the recalculation of Ernesto Montagna's sentence. The defense argued the lower court failed to explain how it applied the mandatory sentence reduction for the abbreviated trial procedure versus the increase for combined offenses. The court ruled that the omission of this specific calculation logic constituted a fatal flaw in reasoning, requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: The execution judge must explicitly detail the calculation criteria and order of operations when applying the mandatory reduction for abbreviated trials against increases for combined offenses; failure to do so invalidates the sentence determination.

Parole chiave

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execution of sentence combined offenses abbreviated trial reduction lack of motivation penal recalculation judicial reasoning sentencing guidelines sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
pen., violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 78 cod. pen.
Osserva la difesa che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva finale in anni ventuno di reclusione, ha violato il limite di anni 20 di reclusione fissato dal combinato disposto dell'art. 78 cod. pen. e 442 cod.
Art. 442, comma 2 c.p.p.
Inoltre, osserva il ricorso, l'omessa motivazione non consente di verificare gli aumenti successivamente operati per le fattispecie ritenute in continuazione, né di comprendere se la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pasquale Sicignano, articolando due distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
Osserva la difesa che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva finale in anni ventuno di reclusione, ha violato il limite di anni 20 di reclusione fissato dal combinato disposto dell'art. 78 cod. pen.
art. 442 cod. proc. pen
Inoltre, osserva il ricorso, l'omessa motivazione non consente di verificare gli aumenti successivamente operati per le fattispecie ritenute in continuazione, né di comprendere se la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen
237692, secondo cui: «La riduzione di pena, nella misura prevista dall'art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Al fine della corretta applicazione della regola dettata, per la disciplina della continuazione in executivis, dall'art. 187 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam
(Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv.
Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino
(Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv.
Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca
Sez. 1 n. 12591 del 13/03/2015, Reale
Sez. 1, Sentenza n. 13240 del 10/11/2020, Amato
Sez. 1, n. 13394 del 27/10/2020, Del Prete
Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA ERNESTO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/03/1962 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 settembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento parziale dell'istanza avanzata nell'interesse di Ernesto Montagna, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze:

a) del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli n. 914 in data 23 aprile 2010 ad esito di giudizio abbreviato - riformata dalla Corte di appello di Napoli quod poenam il 15 marzo 2011 - irrevocabile in data 13 ottobre 2011, che aveva condannato il Montagna ad anni sedici di reclusione ed auro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991;

b) del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli n. 2016 in data 29 settembre 2010, ad esito di giudizio abbreviato - irrevocabile in data 1 aprile 2011, che aveva condannato il Montagna ad anni otto di reclusione ed auro 1.6000 di multa per i reati di cui agli artt. 416-bis, 81, 110, 62 cod. pen. e 7 Legge n. 203 del 1991 e, per l'effetto, rideterminava la pena finale, individuato come reato più grave quello di cui alla sentenza n. 914, nella misura di anni ventuno di reclusione ed euro 4.300 di multa.

2. Avverso predetta decisione propone ricorso nell'interesse di Ernesto Montagna il difensore di fiducia Avv. Pasquale Sicignano, articolando due distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in riferimento ai criteri ed ai calcoli effettuati ai fini della determinazione della pena. La difesa rileva che la Corte di appello ha totalmente omesso di motivare e dare contezza dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla rideterminazione complessiva della pena in quella finale di anni 21 di reclusione ed euro 4.3000 di multa. L'unico parametro utilizzato è quello relativo alla individuazione del reato più grave in quello giudicato con sentenza n. 914 del 23 aprile 2010 con richiamo alla pena finale di anni 16 che, in realtà, si riferiva alla pena complessiva risultante anche dalla applicazione della continuazione interna riconosciuta in detta pronuncia.

Inoltre, osserva il ricorso, l'omessa motivazione non consente di verificare gli aumenti successivamente operati per le fattispecie ritenute in continuazione, né di comprendere se la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., sia stata operata sulla quantità complessiva della pena conseguente al cumulo giuridico tra la pena per il reato più grave e gli altri avvinti dalla continuazione interna o esterna o in diverso modo. 2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione degli artt. 81, comma 3, 78, comma 1, cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen.

Osserva la difesa che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva finale in anni ventuno di reclusione, ha violato il limite di anni 20 di reclusione fissato dal combinato disposto dell'art. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. In particolare, infatti, riconosciuto il vicolo della continuazione tra le due sentenze di condanna, entrambe pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, il giudice avrebbe dovuto rideterminare il trattamento sanzionatorio nel rispetto dei limiti di natura sostanziale posti dalla legge penale a temperamento del cumulo materiale (e / quindi non superare la pena massima di 30 anni) e solo successivamente procedere alla riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (per giungere così ad anni 20 di reclusione).

La pena rideterminata in anni 21 di reclusione, pertanto, appare illegittima anche alla luce di principi di diritto affermati da Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692, secondo cui: «La riduzione di pena, nella misura prevista dall'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev'essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod.pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta». 2.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, osservando che il giudice di appello ha individuato il reato più grave in base alla pena finale in concreto applicata dal giudice della cognizione, senza soffermarsi sul profilo della determinazione della pena in concreto, gli aumenti per i reati unificati dal vincolo della continuazione, e senza fare riferimento alla riduzione prevista per il rito. Di conseguenza, osserva il Pubblico ministero, dal provvedimento impugnato non appare possibile individuare specificamente, i criteri ed il percorso argomentativo seguiti per la determinazione della pena, con riferimento alla pena base, e per la quantificazione dell'aumento in relazione alle diverse condotte riconosciute nelle indicate sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 1.1 Il primo motivo è fondato con riferimento al procedimento seguito dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena. È anzitutto erroneo, in diritto, il procedimento seguito dal giudice dell'esecuzione per individuare il reato più grave, sulla cui pena applicare gli aumenti per la continuazione, che è stato genericamente indicato nell'ordinanza impugnata in quello giudicato con la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 23 aprile 2010 che unificava al proprio interno, ex art. 81, comma 2, cod. pen., più fatti di estorsione aggravata in concorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità quando il giudice dell'esecuzione riconosce il vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati, ai fini della rideternninazione della pena, deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845;

Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Nel caso all'esame, invece, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n. 914 del 23 aprile 2010 riferendosi alla pena di anni sedici di reclusione, che, in realtà, costituisce la pena complessiva per effetto della continuazione interna e la diminuzione per il rito (anni 22 di reclusione e 5.500 euro di multa, aumentata per effetto della continuazione interna ad anni 24 di reclusione e 6.000 euro di multa, poi ridotta ad anni 16 di reclusione e 4000 di multa.).

Su tale pena ha, quindi, applicato l'aumento per la continuazione, in relazione ai reati di cui alla sentenza n. 2016 del 29 settembre 2010, rideterminando la pena finale in anni 21 di reclusione ed euro 4.300, senza dar conto dell'eventuale ulteriore applicazione della diminuente per il rito. Al fine della corretta applicazione della regola dettata, per la disciplina della continuazione in executivis, dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., dunque, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene così unificate, confrontandole (previa analoga operazione di scioglimento del cumulo interno) con quelle inflitte per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli n. 2016 in data 29 settembre 2010, e individuare in tal modo il reato più grave, che è quello per il quale è stata - singolarmente - inflitta (dal giudice della cognizione) la pena in concreto più grave, anche quando si è proceduto nelle forme del rito abbreviato (Sez. 1 n. 31640 del 9/05/2014, Radu, Rv. 261088).

Così individuata, la violazione più grave, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare singoli aumenti di pena per ciascun reato satellite, ivi inclusi quelli già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione col reato posto a base del nuovo computo (tra le altre, Sez. 5 n. 8436 del 27/09/2013, Romano, Rv. 259030), relativamente ai quali la misura di ogni singolo aumento non poteva in ogni caso superare quello già determinato in sede di cognizione. Inoltre, il modus procedendi seguito dal giudice di merito nel caso in esame si espone ad altro profilo di censura.

È, infatti, affermato che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato. (Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838). (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616).

In alternativa, invero, il giudice può disporre l'aumento per la continuazione specificando che sulla pena base, già diminuita per il rito, ha determinato l'aumento con la diminuente del rito scelto, in quanto tale modus procedendi porterebbe, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca). Nel caso di specie, tuttavia, non emerge se il giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto della diminuente obbligatoria per il rito nella determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite che sono stati giudicati nelle forme del rito abbreviato, così incorrendo in un vizio di motivazione che non consente di verificare se sia stata fatta corretta applicazione della norma premiale (Sez. 1 n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888). 1.2.

Il secondo motivo è infondato. Il ricorso deve essere disatteso nella parte in cui sostiene che, poiché nel caso in esame il vincolo della continuazione è stato riconosciuto tra più reati tutti giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera successivamente anche all'eventuale applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

Come sottolineato in precedenti arresti di questa Corte, che il Collegio condivide, tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato (tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 13240 10/11/2020, dep. 2021, Amato; Sez. 1, n. 13394 del 27/10/2020, dep. 2021, Del Prete;

Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494).

2. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzione n. 183 del 2013 — ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena, uniformandosi ai principi sopraindicati, ferma restando la sua piena libertà di apprezzamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di appe