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Sentenza — n. 28132/2021 — snpen Generato dall'IA

Court resolves jurisdictional conflict by assigning preliminary investigation to Novara judge based on first fraud act location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28132/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Milan and Novara judges regarding the preliminary investigation of Marino Nichini. The prosecution argued that Novara had jurisdiction because the initial fraudulent acts inducing the victim to transfer shares occurred there in 2017 and 2018. The court ruled that the first distinct instance of fraud, which caused the victim's loss of value, took place in Novara, thereby establishing territorial competence for that location.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 32, comma 2 cod. proc. pen.: In cases of concurrent jurisdiction over multiple criminal acts, the court determines competence based on the chronological order of the first autonomous factual hypothesis.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction preliminary investigation chronological order fraudulent acts territorial competence criminal procedure code first act location usurpazione di un titolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Di tal che, del tutto condivisibilmente, in applicazione dell'art. 16, comma 1, cod.
Art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
art. 27 cod. proc. pen
Ed essendo il conseguimento del prezzo avvenuto a Milano, in occasione della stipula dei rogiti notarili relativi alla vendita dell'appartamento e dei box, doveva ritenersi che il delitto si fosse colà consumato, con conseguente competenza, declinata ai sensi dell'art. 27 cod.
art. 640 cod. pen
Nel frangente, il Giudice, dopo un'ampia ricostruzione in fatto della vicenda, ha ritenuto sussistenti gli elementi contemplati dalla fattispecie prevista dall'art. 640 cod. pen.
art. 16 cod. proc. pen
Di tal che, del tutto condivisibilmente, in applicazione dell'art. 16, comma 1, cod.
art. 28 cod. proc. pen
2017, Zimarmani, in motivazione), con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, nel procedimento nei confronti di Nichini Marino, nato a Premosello Chiovenda il 27 agosto 1965, proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 25 gennaio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale, Pietro Gaeta, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara dispose, in via provvisoria, la misura cautelare del sequestro preventivo della somma di 1.095.868,98 euro depositata sul conto corrente n. 1000/3179 acceso presso la Banca Intesa di Gozzano e intestato alla Immobiliare Adelfranco nel procedimento a carico di Marino Nichini, indagato del delitto previsto dall'art. 640, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 61, nn. 5 e 7, cod. pen., perché, con artifici e raggiri consistiti nel carpire la fiducia di Franco Enzo Abele De Francesco, novantenne e affetto da ipoacusia, socio fondatore della Immobiliare Adelfranco s.a.s., lo aveva indotto in errore circa la serietà e opportunità di una serie di operazioni (ovvero: trasformare la Immobiliare Adelfranco s.a.s., in liquidazione, in società a responsabilità limitata in liquidazione; farsi nominare liquidatore unitamente alla parte offesa; aumentare il capitale sociale portandolo a 10.000,00 euro, consentendo alla ditta Eurostudi a lui riferibile, di partecipare all'aumento di capitale sociale per 9.183,54 euro e all'assunzione di un impegno finanziario per 400.000,00 euro, mai onorato; omettere di informare i soci del loro diritto di prelazione di acquisto di quote societarie, diventando così "socio occulto" di maggioranza dell'immobiliare Adelfranco s.r.I.; convincere la parte offesa a rinunciare all'incarico di liquidatore della Immobiliare Adelfranco s.r.I.) in realtà volte a spogliare la parte offesa del proprio patrimonio immobiliare composto da un appartamento e da alcuni box auto siti in Milano, procurandosi, così, l'ingiusto profitto derivante dalla vendita del predetto compendio immobiliare, ammontante a 1.565.000,00 euro, con pari danno della parte offesa; delitto commesso in Novara, in epoca successiva e prossima al 21 novembre 2017, in San Maurizio d'Opaglio (Novara), il 7 giugno 2018 (data dell'assemblea dei soci per l'aumento del capitale mediante acquisto di quote societarie da parte della Eurostudi s.r.I.) e in Milano il 15 novembre 2019, data di vendita degli immobili.

Nell'occasione, tuttavia, il Giudice procedente dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Dopo aver ricordato che il delitto di truffa, anche nella forma contrattuale, si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa, il Giudice procedente evidenziò che il reato in parola si perfeziona nel momento della deminutio patrimonii del soggetto passivo, in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

Pertanto, nel caso di specie, doveva ritenersi che il reato di truffa si fosse consumato nel momento in cui Nichini aveva conseguito il prezzo derivante dalla vendita dei beni immobili. Ed essendo il conseguimento del prezzo avvenuto a Milano, in occasione della stipula dei rogiti notarili relativi alla vendita dell'appartamento e dei box, doveva ritenersi che il delitto si fosse colà consumato, con conseguente competenza, declinata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.2. A seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano, il Pubblico ministero procedente ha diversamente articolato l'imputazione cautelare (sostanzialmente configurando la realizzazione, in corrispondenza delle varie operazioni contrattuali che avevano portato, quale epilogo conclusivo, alla cessione degli immobili, di singole operazioni truffaldine, unificate dal vincolo della continuazione); e ha, da un lato, presentato la richiesta di rinnovazione della misura reale al Giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. e *a, indi, ritenuto di estendere la richiesta di sequestro «dell'ulteriore somma che dovesse rinvenirsi nella disponibilità di Marino Nichini o della Immobiliare Adelfranco S.r.l., sino alla concorrenza dell'importo pari a complessivi 1.565.000,00 euro (provento del reato commisurato al corrispettivo della vendita degli immobili siti in Milano nella Via Carducci)»,•sollecitando lo stesso Giudice a dichiarare la propria incompetenza territoriale e sollevando, contestualmente, un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen.

3. Con ordinanza in data 25 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha proposto conflitto negativo di competenza in relazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare reale nel procedimento avviato nei confronti di Nichini. Nel frangente, il Giudice, dopo un'ampia ricostruzione in fatto della vicenda, ha ritenuto sussistenti gli elementi contemplati dalla fattispecie prevista dall'art. 640 cod. pen. e ha, quindi, sottolineato come tale delitto venga integrato con il verificarsi di un duplice evento, costituito dalla causazione di un «danno», ovvero in un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, e dal conseguimento di un «profitto ingiusto», ovvero di una qualunque utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, che può, dunque, consistere nel soddisfacimento di qualsiasi interesse sia pure di natura psicologica o morale; venendo il reato consumato nel momento e nel luogo in cui si realizza l'ultimo di tali eventi.

E quando, come contestato nella specie, siano poste in essere differenti condotte in contesti temporali e spaziali diversi, con altrettanti eventi di danno e di profitto, dovrà ritenersi consumato non un unico reato, ma una serie di reati di truffa, rispetto alle quali la competenza per territorio, secondo la valutazione del Giudice procedente, deve essere determinata ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., stante l'evidente connessione tra i fatti e avuto riguardo al /ocus commissi delicti del reato commesso per primo in ordine temporale, da individuarsi in quello contestato al capo A) dell'imputazione provvisoria.

Su tali basi, il luogo della consumazione è stato individuato in quello in cui Nichini, per effetto degli artifici e raggiri posti in essere, aveva ottenuto l'ingiusto profitto rappresentato dal conseguimento del capitale sociale della Immobiliare Ade/franco s.r.I., ovvero nel luogo in cui si era svolta l'assemblea del 7 giugno 2018, nel corso della quale era stato deliberato l'aumento di esso, con '3 l'offerta delle quote di nuova emissione alla Eurostudi s.r.l. e con la conseguente riduzione del valore delle quote del querelante e dei figli; e, dunque, presso lo studio del notaio Massimo Cagnacci, sito in San Maurizio d'Opaglio (Novara), rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Novara.

Su tali premesse, quanto alla richiesta del Pubblico ministero di disporre, in via di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., il sequestro preventivo della somma di denaro già oggetto di misura ablativa, il Giudice ha ritenuto di non provvedervi, in conformità con l'indirizzo secondo cui il giudice della cautela che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, non deve provvedere nel merito qualora si ritenga, a sua volta, incompetente, atteso che la relativa decisione si configurerebbe come esercizio della competenza negata.

Quanto, invece, alla richiesta di sequestro dell'ulteriore somma eventualmente nella disponibilità di Nichini o della Immobiliare Ade/franco s.r.I., sino alla concorrenza dell'importo di complessivi 1.565.000,00 euro, il Giudice ha ribadito la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara e, tuttavia, ha comunque disposto il sequestro ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione. 1.1. Sempre in premessa, occorre evidenziare che il conflitto negativo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede, ma non anche l'identità della relativa qualificazione giuridica (Sez.

U, n. 18621 del 23/6/2016, dep. 2017, Zimarmani, in motivazione), con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41715 del 16/9/2015, Pietronave, Rv. 264979 - 01). 1.2. Nel caso qui esaminato, a fronte della medesima ricostruzione fattuale operata dai due Giudici per le indagini preliminari, i Pubblici ministeri procedenti hanno, invece, optato per una differente qualificazione giuridica, la quale, come già osservato, non osta alla configurabilità del conflitto, quand'anche, come nella specie, dalla diversa qualificazione derivino conseguenze decisive in punto di determinazione della competenza.

Qualificazione sulla quale la Corte di cassazione, investita del conflitto, deve pronunciarsi, accedendo a una soluzione che ha portata vincolante ai fini della decisione su di esso, ma i cui effetti preclusivi sono circoscritti al thema decidendum, ferma la libertà, per il giudice di merito, di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto rebus sic stantibus come appartenente alla competenza di altro giudice (Sez. U, n. 18621 del 23/6/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 269586).

2. Tanto premesso, dalla disamina dei provvedimenti con cui i due Giudici hanno dichiarato la propria incompetenza, oltre che degli atti trasmessi con l'ordinanza di rimessione ed accessibili al Collegio, emerge che la competenza deve essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. 2.1. Tale soluzione si impone alla stregua della ricostruzione operata nel provvedimento di rimessione, che meglio delinea le caratteristiche che l'intera vicenda assume, sia sul piano fattuale, sia su quello giuridico. Pur dovendo il giudizio, nel proposto procedimento incidentale, essere circoscritto al piano della gravità indiziaria, nessun dubbio può ragionevolmente nutrirsi, quantomeno nella prospettiva accusatoria fatta propria dai due provvedimenti e alla luce delle puntuale esposizione degli accadimenti in essi contenuta, che la sequenza di condotte tenute dall'indagato rientrasse in una puntuale programmazione delle azioni necessarie al conseguimento di un risultato finale, costituito dalla fraudolenta acquisizione delle risorse economiche della società Immobiliare Adelfranco s.r.I., attraverso la callida azione decettiva esercitata ai danni di un soggetto, Franco Enzo Abele De Francesco, dalle dinnidiate capacità di relazione, derivanti dall'età assai avanzata, dalla condizione di ipoacusia, dalla momentanea interruzione dei rapporti con i figli, anch'essi facenti parte della compagine della menzionata società in liquidazione.

Dunque, le attività attraverso le quali De Francesco era stato dapprima indotto, il 21 novembre 2017, a nominare liquidatori sé stesso e Nichini in sostituzione di quello in carica, con attribuzione disgiunta di pieni poteri e, quindi, il 7 giugno 2018 a procedere, per il timore falsamente indotto di dover fare fronte a futuri debiti, all'aumento del capitale sociale da 516,46 euro a 10.000,00 euro mediante l'emissione di una quota di corrispondente ammontare nominale fatta sottoscrivere alla Eurostudi s.r.l. e, infine, in data 1 febbraio 2019, facendo sottoscrivere con l'inganno a De Francesco la cessione a Eurostudi della sua residua quota societaria nella immobiliare Adelfranco, configuravano già un'autonoma fattispecie di truffa; e ciò in quanto nella perdita di valore delle quote, conseguente alla diversa incidenza percentuale delle stesse sul capitale sociale e agli effetti sul controllo della compagine societaria (essendo le quote del querelante passate dal 60% al 3,09% e quelle dei suoi figli dal 40% al 2,06%), doveva pacificamente ravvisarsi l'effettiva deminutio patrimonii (intesa come riduzione del valore economico e funzionale delle quote societarie) e, corrispondentemente, l'acquisizione, in capo all'indagato, di un incremento della sua sfera giuridico-patrimoniale.

E rispetto a tale primo segmento, dotato di autonomia giuridica, le successive azioni rientranti nella cennata strategia truffaldina (ovvero l'acquisizione del corrispettivo delle vendite dell'immobile sito in Milano nella Via Carducci n. 31 e delle quote in comproprietà di 6 posti auto facenti del fabbricato condominiale, rispettivamente agli acquirenti Impresa Fama Costruzioni Generali s.r.l. e Sergio Leonardo Veneziani) e produttive di ulteriori «danni» e «profitti» nel significato più sopra richiamato (per avere consentito all'indagato di impossessarsi del corrispettivo delle vendite, con danno per gli acquirenti consistente nella possibile invalidità dell'effetto traslativo per effetto della precedente condotta truffaldina agita nei confronti di De Francesco), hanno integrato, quantomeno a fini cautelari e impregiudicata ogni successiva valutazione di merito, ulteriori ipotesi del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., commesse ai danni di soggetti diversi da De Francesco e chiaramente avvinte, per le ragioni già indicate, nel contesto di una medesima risoluzione criminosa.

Di tal che, del tutto condivisibilmente, in applicazione dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. e del criterio cronologico ivi previsto, la competenza è stata prospettata in capo al Tribunale piemontese in ragione della commissione, in quel circondario, della prima ipotesi di truffa, realizzata con il ricordato acquisto della titolarità delle quote societarie di recente emissione e con il correlativo depauperamento del valore economico di quelle riferibili al querelante.

3. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagin