Cassation court annuls non-validation of arrest in flagrance, ruling police lacked power to assess social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed the Foggia Court's decision to invalidate an arrest in flagrance. The lower court had refused validation because the preventive measure was based on an ineffective 2014 order and lacked a fresh assessment of social danger. The Supreme Court reversed this, holding that only the judicial authority can evaluate social danger, not the police, and that the arrest was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381, 385, 386, 390, 391 c.p.p.; The police authority lacks the power to assess social danger for preventive measures, and the validation of an arrest in flagrance requires a judicial review of the factual circumstances present at the time of intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: CIRULLI ALESSANDRO nato a MILANO il 23/12/1987 avverso l'ordinanza del 09/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; • r n, -fette/sentite le conclusioni del PG 79 top...rio Polv,r2 v i iocke e-4 CAA.e,01 e -1-- euvybi e~t19 nreill.-42 ›IA:(1.112('19 d e es'e I diA314..,,..4„ ' A mia/e Pvt-tdxt- •
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe indicata, non convalidava l'arresto in flagranza di Alessandro Cirulli, eseguito dalla polizia giudiziaria 1'8 gennaio 2021, osservando che la violazione della misura di prevenzione era avvenuta sulla scorta di un provvedimento di applicazione del 24 novembre 2014 (n. 55/2014), inefficace. Nella specie, era stata applicata all'anzidetto Cirulli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, con prescrizione accessoria di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7:00, senza averne dato comunicazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel periodo compreso tra il 24 novembre 2014, data di emissione della misura di prevenzione e il 20 maggio 2017, Cirulli aveva subito un significativo periodo di restrizione cautelare, per poi essere sottoposto alla misura anzidetta, senza che si fosse proceduto al riesame della sua pericolosità sociale. Ciò rendeva insussistente il fatto ascritto di cui all'art. 75 d. 1gs. 6 settembre 2011, n. 159 e determinava in sostanza la non convalida della misura precautelare. Anche l'aggravamento per la durata di anni due della misura anzidetta, per violazioni commesse in fase di esecuzione e per reati consumati tra il 2017 e il 2018, non avrebbe permesso di superare ex post, il mancato riesame che si sarebbe dovuto porre in essere al momento dell'esecuzione del controllo preventivo.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e lamenta la violazione degli artt. 381 e 391, comma 4, cod. proc. pen., oltre la manifesta illogicità della motivazione. La mancata convalida dell'arresto era in contrasto con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo cui la valutazione da operare era essenzialmente orientata a una verifica sul comportamento restrittivo, attraverso un accertamento ex ante e non in funzione dei gravi indizi di colpevolezza. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice (oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito), deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né sul piano della gravità, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né su quello della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230;
Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). Per quanto riguarda le misure di prevenzione la giurisprudenza ha chiarito che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti' del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione dì lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (in motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni) (Sez U. n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952).
Si tratta di un obbligo che compete, tuttavia, all'autorità giudiziaria e che non può essere rimesso alla polizia giudiziaria, chiamata a operare, a fronte di una formale sottoposizione alla misura di prevenzione e in presenza di una violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale.
2. Nella specie, dunque, pur pacifico che si dovesse procedere al riesame della pericolosità, obbligo siffatto non era di spettanza della polizia giudiziaria, ma del Tribunale di prevenzione e non era possibile prefigurare in capo all'organo operante un potere di eventuale disapplicazione della misura amministrativa, facoltà non rientrante nei compiti relativi di essa polizia. A parte, del resto, l'aggravamento della misura personale che, in ragione del principio di unità e di contestualità tra, attualità della pericolosità sociale e applicazione della misura di controllo praeter delictum, era stato già eseguito, deve ribadirsi che il giudizio di convalida dell'arresto ruota intorno ad una verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'intervento precautelare.
Si tratta di un giudizio da operare ex ante e rapportandosi alla situazione presentatasi alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, fermo restando il perimetro dei divieti fissato dall'art. 385 cod. proc. pen. Ciò involge che tra le condizioni legittimanti l'arresto non può essere esclusa una valutazione sulla configurabilità, non solo in astratto, del reato ipotizzato, ma sull'esistenza delle circostanze in fatto idonee ad attribuirlo alla persona arrestata. Le valutazioni di merito, pur non essendo estranee al giudizio di convalida dell'arresto, non si risolvono, tuttavia, nella sovrapposizione del relativo oggetto al requisito di gravità della piattaforma indiziaria che riguarda già un piano diverso e che afferisce alla colpevolezza dell'agente.
Non sono, pertanto, neppure implicitamente ammissibili sovrapposizioni di essa con l'astratta configurabilità del reato, secondo la situazione profilatasi agli operanti. Orbene, nella specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto da ultimo enunciato e, attraverso una equiparazione dei piani di valutazione (astratta configurabilità del reato secondo l'apparenza rivelatasi alla polizia stessa e gravi indizi di colpevolezza) ha ritenuto insussistenti i secondi, strutturalmente indipendenti dall'astratta configurabilità del reato (come prospettatasi) e non incidenti, nel caso di specie, sull'esercizio del potere di arresto.
3. Alla luce di quanto premesso, va accolto il ricorso del Pubblico Ministero e l'ordinanza di non convalida va annullata senza rinvio, essendo legittimo l'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'avvenuto arresto in flagranza era legittimo. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021 il co